Sentenza del 01/02/2017 n. 162 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I. - complesso immobiliare destinato ad attività religiose ancorché non più utilizzato per la formazione del clero - inserimento da parte del Comune nella zona F3 espressamente dedicata ad attività religiose - sussistenzadei presupposti oggettivo e soggettivo - esenzione - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento per ICI relativa all'anno 2008, chiedendo complessivamente euro 397.441,00 tra imposta, sanzioni e interessi, ritenendo non applicabile l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992. L'immobile, già utilizzato per la formazione del clero ma inutilizzato dal 2002, era stato considerato dal Comune non esente perché non concretamente utilizzato per un'attività religiosa nel 2008. Il Seminario sosteneva invece che l'esenzione dipendesse dalla destinazione, anche potenziale, dell'immobile ad attività religiosa e dal possesso da parte di un ente religioso, evidenziando inoltre la propria buona fede e il legittimo affidamento derivante dal precedente comportamento omissivo del Comune.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado. Ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo, poiché il Seminario è un ente religioso avente finalità di culto ai sensi dell'art. 2 della legge 222/1985, e il presupposto oggettivo, poiché l'immobile era destinato, anche potenzialmente, alla formazione del clero e inserito dal Comune in zona urbanistica F3, riservata ad attività religiose. L'effettivo mancato utilizzo dell'immobile non ha escluso l'esenzione. Sono state inoltre escluse sanzioni e interessi anteriori alla notifica dell'accertamento per il legittimo affidamento dell'ente, mentre la richiesta di risarcimento per lite temeraria è stata rigettata. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione della norma.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"Immobili utilizzati dai soggetti ..., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"
La sentenza interpreta il requisito oggettivo nel senso che è sufficiente la destinazione, anche potenziale, dell'immobile a un'attività agevolata, senza necessità di un utilizzo materiale ed effettivo nel periodo d'imposta, purché l'immobile appartenga a un ente che possieda il requisito soggettivo.
Art. 2, legge 20 maggio 1985, n. 222
I Seminari sono ricondotti di diritto tra gli enti aventi fine di culto e non commerciali; ciò consente di ritenere sussistente il requisito soggettivo per l'esenzione ICI.
Art. 16, lettera a), legge 20 maggio 1985, n. 222
La disposizione individua attività di religione o di culto, alle quali la normativa ICI collegava l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992.
Art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento effettuata dal Comune prima dell'accertamento.
Art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata e danni d'immagine è stata rigettata, non essendo stato ritenuto temerario il comportamento del Comune, anche alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente.
Cassazione civile, sentenza n. 9948 del 16 aprile 2008
"L'uso dell'espressione 'utilizzo' non fa riferimento ... ad un concetto dinamico di 'concretezza' o di 'effettività' ... ma indica solo la natura del rapporto tra l'immobile e il soggetto che ne dispone"
La pronuncia è stata valorizzata per sostenere che il requisito oggettivo dell'esenzione può derivare dalla destinazione dell'immobile e dal rapporto di possesso con l'ente, senza richiedere lo svolgimento effettivo dell'attività.
Cassazione civile, sentenza n. 2821 del 24 febbraio 2012
La sentenza richiama l'orientamento opposto, secondo cui l'esenzione richiederebbe l'effettiva e esclusiva realizzazione dell'attività agevolata nell'immobile, evidenziando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI degli immobili appartenenti a enti religiosi occorre verificare sia il requisito soggettivo, ossia il possesso da parte di un ente qualificato, sia quello oggettivo, ossia la destinazione esclusiva a un'attività religiosa o comunque agevolata.
- Secondo l'orientamento seguito in questa decisione, l'immobile può restare esente anche se temporaneamente inutilizzato, quando la sua destinazione religiosa o di culto risulti concreta, esclusiva e compatibile con gli strumenti urbanistici.
- La destinazione urbanistica dell'area, soprattutto se riservata esclusivamente ad attività religiose e incompatibile con usi residenziali o commerciali, costituisce un elemento significativo per dimostrare la destinazione agevolata dell'immobile.
- La mera vendita tentata o la temporanea inattività non fanno necessariamente venir meno l'esenzione, se non risulta provata una diversa destinazione effettiva dell'immobile.
- Il requisito oggettivo è controverso: in altri orientamenti giurisprudenziali può essere richiesto l'effettivo svolgimento dell'attività agevolata. È quindi opportuno verificare la giurisprudenza applicabile al periodo e al tributo considerati.
- Il comportamento prolungato e coerente dell'amministrazione può generare un legittimo affidamento del contribuente; tale affidamento può impedire l'applicazione di sanzioni e interessi, soprattutto quando il contribuente abbia previamente rappresentato all'ente le ragioni della propria esenzione.
- Il silenzio dell'amministrazione non equivale automaticamente al riconoscimento dell'esenzione, ma può assumere rilievo quando si accompagni a precedenti comunicazioni, comportamenti concludenti o altri elementi oggettivi idonei a fondare la buona fede del contribuente.
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