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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09651/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa contro la moglie separata del ricorrente, questi affermava di essere proprietario del bene pignorato e alienato e chiedeva la sospensione dell'intera esecuzione nonché il sequestro dell'immobile e del ricavato della vendita. Il giudice dell'esecuzione aveva qualificato la domanda come controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile; il Tribunale, in sede di merito, ha ritenuto che tale qualificazione fosse vincolante secondo il principio dell'apparenza e che, pertanto, l'interessato avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi nelle forme dell'art. 617 c.p.c., non potendo invece introdurre una pretesa fase di merito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi, ma la Corte rileva che l'atto era esposto in modo confuso, frammentario e lacunoso, senza una chiara esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre, le censure non si confrontavano specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente insisteva sulla propria diversa qualificazione dell'ordinanza del 25/6/2018, censurava la mancata concessione di un provvedimento cautelare e lamentava la mancata pronuncia sulla revoca delle spese, ma tali doglianze non risultavano ammissibilmente veicolate nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'impugnazione non rispettava il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per l'esposizione sommaria dei fatti e che, comunque, i motivi non si misuravano con le autonome rationes decidendi della sentenza del Tribunale. La Corte ha anche rilevato, in via aggiuntiva, che il primo motivo non riproduceva il contenuto della domanda originaria, il secondo mirava a censurare una statuizione relativa a un provvedimento cautelare e il terzo riguardava una questione consequenziale alla declaratoria di inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente come base dell'opposizione di terzo, ma la Corte prende atto che la diversa qualificazione accolta dal giudice dell'esecuzione non poteva essere semplicemente sostituita dalla parte nel giudizio successivo.

  • art. 512 c.p.c.

    domanda svolta ai sensi dell’art. 512 c.p.c.

    La qualificazione data dal giudice dell'esecuzione alle controversie distributive è stata ritenuta vincolante ai fini del mezzo di impugnazione, secondo il principio dell'apparenza.

  • art. 617 c.p.c.

    impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma

    È stato indicato come il rimedio corretto contro l'ordinanza qualificata come resa ex art. 512 c.p.c.; la parte avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Richiamato dal Tribunale come rimedio previsto per l'impugnazione del rigetto o della declaratoria di inammissibilità di un'istanza cautelare, non sostituibile con un'azione di cognizione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    l’esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'esposizione dei fatti era confusa, frammentaria e lacunosa e non consentiva di comprendere compiutamente la vicenda sostanziale e processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24/12/2012, n. 228

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è imprescindibile un'esposizione sommaria ma chiara dei fatti sostanziali e processuali; la riproduzione confusa o meramente accumulativa di atti e allegazioni può integrare inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il ricorso deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una sola ratio autonoma è sufficiente a sorreggere la declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il giudice dell'esecuzione qualifica un'istanza in modo univoco, la parte non può sostituire a tale qualificazione la propria lettura per individuare un diverso mezzo di impugnazione, dovendo attenersi al rimedio processuale coerente con il provvedimento formalmente adottato.
  • Non è ammissibile trasformare in sede di merito di una opposizione un rimedio che, secondo il provvedimento impugnato, doveva essere coltivato con uno specifico mezzo processuale previsto dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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