Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17500/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'omessa notifica del provvedimento presidenziale che fissava l'udienza del 17/09/2024 al difensore di fiducia dell'imputato. Per errore la notificazione via PEC era stata inviata ad un avvocato omonimo con diverso codice fiscale (GDUNDR93S21H294) anziché all'avv. titolare della difesa (GDUNDR78P19H294V). Si sosteneva la nullità della successiva udienza e della sentenza per omessa citazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, essendo equiparabile al decreto di citazione e rilevante per l'intervento e l'assistenza tecnica dell'interessato, integri una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1

    L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, quale atto attinente all'intervento e all'assistenza tecnica dell'interessato e assimilabile al decreto di citazione, determina una nullità assoluta e insanabile degli atti successivi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01

    Precedente confermante che la mancata notificazione dell'atto di fissazione udienza al difensore legittimo comporta nullità di ordine generale e insanabile.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia è essenziale: la sua omissione integra una nullità assoluta quando impedisce l'effettiva assistenza tecnica dell'imputato.
  • La notificazione a un omonimo non vale se il destinatario reale (difensore nominato) non ha ricevuto l'atto; la differenza di codice fiscale o altri identificativi provano l'errore.
  • La nullità risultante da mancata notifica di atti attinenti alla citazione/udienza è insanabile e comporta l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti per il prosieguo del giudizio.
  • Non è necessario provare il concreto pregiudizio: la tutela deriva dalla natura dell'atto (ridotta possibilità di assistenza tecnica), per cui la nullità è rilevabile ex art. 178/179 c.p.p.
  • In casi simili le difese devono vigilare sulla corretta indicazione dei dati del difensore (PEC, codice fiscale, Foro) e sollevare immediatamente la nullità per preservare i diritti dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.