Cassazione Penale, Sentenza n. 22720/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (26/01/2022) che disponeva l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, applicata con sentenza del GIP di Brescia (12/11/2018) per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (fatti del 15/10/2016). Il ricorrente, tramite quattro motivi, censura in particolare: (1) la valutazione errata e contraddittoria dell'attualità della pericolosità sociale, basata su elementi non comprovati (quantitativi di stupefacente sovrastimati rispetto a quanto accertato in sentenza) e sulla presunta appartenenza a un sodalizio; (2) l'omessa considerazione adeguata dei fatti successivi alla consumazione del reato (comportamento in espiazione, concessione di benefici, esito positivo dell'affidamento in prova e relazioni degli assistenti sociali); (3) la mancata valutazione delle risorse economiche lecite e della stabile attività lavorativa nonostante l'assenza di permesso di soggiorno; (4) la errata valorizzazione della gravità del fatto come indice prognostico nonostante in sede di cognizione alcuni reati siano stati qualificati come reati satellite o non sussistenti in termini associativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza impugnata presenti vizi motivazionali e profili di manifesta illogicità. In particolare: la mancanza del titolo di soggiorno non è, di per sé, indice significativo di pericolosità se il soggetto dispone di fonti lecite di reddito e di domicilio stabile; il rischio di riallacciare legami criminali era basato su mere congetture, senza specifici riscontri e in presenza di assoluzione per il reato associativo; il Tribunale ha attribuito rilievo a elementi probatori non puntualmente indicati (quantitativi di stupefacente maggiori rispetto alle condanne) contraddicendo la cognizione; infine è stata sottovalutata la rilevanza dei fatti sopravvenuti (comportamento carcerario, affidamento in prova, attività lavorativa). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bolzano, prescrivendo di riesaminare la domanda attenendosi ai principi indicati e colmando le lacune motivazionali.
Norme richiamate
art. 203 cod. pen.
«... è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile; la quale ha commesso taluni dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta altri fatti previsti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133».
La Corte ricorda che la pericolosità sociale va accertata in termini probabilistici e si desume dalle circostanze dell'art. 133; inoltre va considerata l'attualità della pericolosità tenendo conto anche dei fatti successivi e del comportamento durante l'espiazione della pena.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come riferimento per le circostanze utili alla valutazione della pericolosità sociale: la Corte sottolinea che tali circostanze devono essere valutate concretamente e non sostituite da mere congetture o da elementi non comprovati.
art. 86 d.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti richiamata in relazione alla fattispecie di detenzione di stupefacenti; la Corte segnala che l'accertamento della gravità del fatto ai fini prognostici deve basarsi sui fatti accertati in sede di cognizione e su prove specifiche.
Massime di principio
- L'assenza di un titolo di soggiorno non costituisce automaticamente indice di pericolosità sociale: rileva invece l'assenza di fonti lecite di sostentamento che possano spingere alla commissione di reati.
- Il giudizio prognostico deve essere fondato su elementi concreti, attuali e probativi; mere ipotesi o possibilità non sono sufficienti a fondare una misura di sicurezza.
- Il giudice deve considerare e valorizzare i fatti sopravvenuti alla consumazione del reato (comportamento in carcere, concessione di benefici, esito dell'affidamento in prova, attività lavorativa) nella valutazione dell'attualità della pericolosità.
- Non può essere dato rilievo a circostanze non accertate o a valutazioni che contraddicono espressi accertamenti di cognizione (es. quantita' di stupefacente maggiori non provate): la motivazione deve indicare le fonti probatorie specifiche che giustificano una diversa valutazione.
- La valutazione della personalità e del rischio di recidiva deve esprimersi in termini di probabilità e non di semplice possibilità; il giudice deve spiegare perché ritiene prevalenti certi elementi rispetto ad altri.
- In caso di insufficiente o contraddittoria motivazione il provvedimento cautelare o di sicurezza può essere annullato e il giudice di merito richiamato a un nuovo esame conforme ai principi di specificità e congruità della motivazione.
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