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Sentenza

Sentenza n. 4400/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202603750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e verbali dello scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato e mancata attribuzione dei crediti formativi per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente impugnava gli atti con cui era stato dichiarato non ammesso alle prove dell'esame di Stato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare lamentava l'omessa attivazione di un piano strutturato di recupero didattico individualizzato, la violazione dei criteri valutativi previamente stabiliti dall'istituto quale autovincolo, la carenza istruttoria, l'omessa attivazione di un piano didattico personalizzato, il difetto di motivazione della decisione di non ammissione e l'irregolare gestione documentale dei verbali delle riunioni del Consiglio di classe, anche in ragione della loro protocollazione successiva alla data indicata per lo svolgimento delle riunioni. Nel corso del giudizio il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione della causa.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente nella memoria depositata il 24 giugno 2026. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione scolastica, agli obblighi di recupero e personalizzazione didattica, alla motivazione e alla gestione dei verbali. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a tutela dei loro diritti o della dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
  • Quando la pronuncia è definita per una ragione meramente processuale quale la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in presenza di giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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