Sentenza n. 4400/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e verbali dello scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato e mancata attribuzione dei crediti formativi per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente impugnava gli atti con cui era stato dichiarato non ammesso alle prove dell'esame di Stato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare lamentava l'omessa attivazione di un piano strutturato di recupero didattico individualizzato, la violazione dei criteri valutativi previamente stabiliti dall'istituto quale autovincolo, la carenza istruttoria, l'omessa attivazione di un piano didattico personalizzato, il difetto di motivazione della decisione di non ammissione e l'irregolare gestione documentale dei verbali delle riunioni del Consiglio di classe, anche in ragione della loro protocollazione successiva alla data indicata per lo svolgimento delle riunioni. Nel corso del giudizio il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione della causa.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente nella memoria depositata il 24 giugno 2026. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione scolastica, agli obblighi di recupero e personalizzazione didattica, alla motivazione e alla gestione dei verbali. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a tutela dei loro diritti o della dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
- Quando la pronuncia è definita per una ragione meramente processuale quale la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in presenza di giusti motivi.
Come è indicizzato
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