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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3310/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riformando in parte la decisione di primo grado, ha escluso le circostanze attenuanti generiche e ha aumentato la pena a 6 anni di reclusione e euro 26.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di circa 1 kg di cocaina). I motivi dedotti: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., perché la notifica al difensore sarebbe stata anticipata rispetto a quella all'indirizzo eletto, comportando una nullità assoluta e insanabile; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per aver escluso le circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione di responsabilità dell'imputato, la sua incensuratezza e le circostanze personali e fattuali rappresentate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la notifica al difensore potesse integrare una nullità assoluta: la nullità di cui all'art. 179 c.p.p. opera solo quando la notifica è omessa o inidonea a far conoscere l'atto all'imputato; le violazioni formali delle modalità di esecuzione sono invece sanabili ex art. 184 c.p.p. e possono essere decadrle se non rilevate nei termini; nel caso la notifica al difensore di fiducia non è risultata idonea a impedire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la censura della Corte d'appello: il Tribunale aveva concesso le attenuanti generiche solo "per adeguare la pena al fatto" senza indicare elementi positivi che giustificassero la mitigazione, mentre la giurisprudenza richiede motivazione specifica per riconoscere tale attenuante. Conseguentemente è stata confermata la decisione impugnata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, in considerazione di ragioni di colpa nella determinazione della inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità di notifica degli atti all'imputato e al difensore; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore di fiducia non determini automaticamente nullità assoluta se idonea a far conoscere l'atto all'imputato

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La nullità assoluta della citazione dell'imputato sussiste solo quando la notificazione è omessa o necessariamente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce termini per la proposizione di eccezioni di nullità; la Corte ha rilevato la decadenza se la nullità non è tempestivamente fatta valere

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria delle irregolarità formali nelle notificazioni; applicabile quando la violazione riguarda le modalità di esecuzione e non l'effettiva conoscenza dell'atto

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; fattispecie per la quale l'imputato è stato condannato

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9

    Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti in determinate condizioni; richiamato per la trattazione del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità colposa nella proposizione di ricorsi infondati

Massime di principio

  • Una notifica effettuata al difensore di fiducia non determina automaticamente una nullità assoluta: la nullità sussiste solo se la notificazione è omessa o inidonea a informare l'imputato; le violazioni formali possono essere sanate ex art. 184 c.p.p.
  • Le eccezioni di nullità relative alla notifica devono essere proposte nei termini previsti; la mancata tempestiva opposizione comporta decadenza dalla rilevazione della nullità
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione positiva e specifica: non è sufficiente un richiamo generico all'"adeguamento della pena al fatto"; il giudice deve indicare gli elementi concreti che giustificano la mitigazione
  • L'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e l'assenza di precedenti non bastano di per sé a garantire le attenuanti generiche: è necessario che il giudice valuti e motivi in termini concreti tali elementi
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente è possibile la condanna a spese e a versamenti alla Cassa delle ammende, determinati equitativamente dal giudice

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