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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1867

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

Normativa europea32016R1867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime europeo di riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole, sostituendo nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 i precedenti procedimenti nazionali con un unico processo comune. La misura riduce le quantità di denaturanti richieste per ettolitro di etanolo assoluto, con l’obiettivo di abbassare i costi pur mantenendo un livello adeguato di prevenzione delle frodi. È inoltre previsto un differimento dell’applicazione al 1° agosto 2017 per consentire l’adeguamento del settore e dei rapporti contrattuali in corso.

Modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 sostituendo i processi nazionali di denaturazione con un unico processo comune di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e agli operatori che producono, impiegano o commercializzano alcole completamente denaturato ai fini dell’esenzione dall’accisa, nell’ambito del regime armonizzato delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche. Rileva in particolare per l’alcole destinato a beneficiare dell’esenzione ex articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE. Restano distinti i casi di alcole denaturato impiegato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, che ricadono nella lettera b) del medesimo articolo. Il regolamento si applica dal 1° agosto 2017, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 interviene sul regolamento (CE) n. 3199/93, che disciplina il riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di sostituire la pluralità di processi nazionali con un processo comune più omogeneo, meno costoso e idoneo a contrastare evasione, elusione e abusi, pur preservando un adeguato livello di prevenzione delle frodi.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nel quadro della direttiva 92/83/CEE, in particolare dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), che impone agli Stati membri di esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente a requisiti notificati e accettati secondo la procedura prevista. I considerando precisano che i denaturanti usati nei singoli Stati membri erano stati elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 e che il precedente processo comune introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013, pur efficace sotto il profilo antifrode, non aveva avuto ampia applicazione per i costi più elevati rispetto ad alcuni regimi nazionali.

Nuovo processo comune di denaturazione

La modifica centrale consiste nell’adozione di un processo comune unico, applicabile in tutti gli Stati membri, che riduce le quantità di sostanze denaturanti necessarie per ogni ettolitro di etanolo assoluto. Il nuovo standard prevede:

  • 1 litro di alcole isopropilico (IPA);
  • 1 litro di metiletilchetone (MEK);
  • 1 grammo di denatonium benzoato.

L’allegato richiama inoltre i numeri CAS delle sostanze autorizzate e precisa che i sinonimi possono essere reperiti nella banca dati dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche. Il termine "etanolo assoluto" è utilizzato secondo la terminologia IUPAC.

Soppressione dei processi nazionali e rapporto con la direttiva 92/83/CEE

Con la sostituzione dell’allegato vengono eliminati i processi nazionali di denaturazione che figuravano nel sistema precedente. La Commissione chiarisce, tuttavia, che gli Stati membri che continuano a utilizzare processi nazionali devono rispettare l’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE, relativo all’esenzione per l’alcole denaturato impiegato nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano.

Misure accessorie: colorazione e identificabilità

L’allegato prevede che all’alcole denaturato possa essere aggiunto un colorante, con la funzione di attribuirgli un colore caratteristico e renderlo immediatamente identificabile. Si tratta di una previsione complementare, coerente con la finalità antifrode e di riconoscibilità del prodotto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 1° agosto 2017, così da concedere al settore un periodo ragionevole di adeguamento e di gestione degli obblighi contrattuali già esistenti.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 con quello allegato al presente regolamento di esecuzione.

Unico processo comune di denaturazione

L’allegato individua un processo comune valido in tutti gli Stati membri per l’alcole completamente denaturato: per ogni ettolitro di etanolo assoluto devono essere aggiunti 1 litro di alcole isopropilico (IPA), 1 litro di metiletilchetone (MEK) e 1 grammo di denatonium benzoato. Il testo riporta anche i numeri CAS dei prodotti autorizzati.

Soppressione dei processi nazionali

I precedenti processi nazionali di completa denaturazione sono soppressi dall’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93. I residui margini di utilizzo di processi nazionali restano comunque subordinati all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE per l’alcole denaturato destinato a prodotti non per consumo umano.

Colorazione dell’alcole denaturato

L’allegato consente l’aggiunta di un colorante all’alcole denaturato per conferirgli un colore caratteristico e immediatamente identificabile.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° agosto 2017.

Come è indicizzato

Materieaccisefiscalità indirettaalcole e bevande alcolichearmonizzazione normativamercato interno

Testo integrale

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