Regolamento (UE) 2016/1870
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1870 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento determina, per alcuni contingenti tariffari del settore avicolo, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli e di diritti di importazione presentate nella prima settimana di ottobre 2016. Stabilisce inoltre i quantitativi non oggetto di domanda che devono essere aggiunti al sottoperiodo successivo (1° aprile-30 giugno 2017). L’atto è adottato in attuazione della disciplina UE sulla gestione dei contingenti tariffari agricoli ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa i coefficienti di attribuzione per le domande di titoli e di diritti di importazione presentate tra il 1° e il 7 ottobre 2016 nel settore del pollame e ripartisce gli importi non richiesti tra il sottoperiodo successivo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai contingenti tariffari nel settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007, per le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2016 con riferimento al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017. Riguarda i soggetti che hanno presentato tali domande nell’ambito della gestione dei contingenti tariffari agricoli; non disciplina altri settori o richieste presentate fuori da tale finestra temporale. Per i quantitativi non domandati, dispone il trasferimento al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1870 della Commissione
Il regolamento interviene nella gestione di specifici contingenti tariffari del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007. Poiché, per alcune posizioni, le domande presentate tra il 1° e il 7 ottobre 2016 eccedono le quantità disponibili e, per altre, risultano inferiori, la Commissione stabilisce i coefficienti di attribuzione e il riporto delle quantità non richieste al sottoperiodo successivo.
Contesto normativo e finalità
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e si inserisce nel sistema di gestione dei contingenti tariffari previsto dal regolamento (CE) n. 616/2007. I considerando evidenziano due esigenze: da un lato, evitare che le richieste superiori alla disponibilità alterino la ripartizione dei contingenti; dall’altro, non disperdere i quantitativi rimasti inutilizzati, trasferendoli al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2016 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017, nell’ambito dei contingenti tariffari del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007. Non introduce una disciplina generale delle importazioni, ma un provvedimento puntuale di riparto quantitativo riferito a specifici numeri d’ordine dei contingenti.
Coefficienti di attribuzione per i titoli di importazione
L’articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione si applichi il coefficiente di attribuzione riportato nella parte A dell’allegato. I coefficienti indicano la percentuale di soddisfacimento delle richieste quando la domanda complessiva supera la disponibilità del contingente.
- Nella parte A sono riportati coefficienti diversi per i numeri d’ordine interessati, tra cui 09.4211, 09.4212, 09.4214, 09.4251, 09.4216 e 09.4260.
- Per alcuni numeri d’ordine non vi sono domande, e i quantitativi residui sono indicati in kg da trasferire al sottoperiodo successivo.
Coefficienti di attribuzione per i diritti di importazione
L’articolo 2 prevede un meccanismo analogo per le domande di diritti di importazione. Anche in questo caso, la parte B dell’allegato contiene i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017.
- I coefficienti riportati nella parte B riguardano, tra gli altri, i numeri d’ordine 09.4215, 09.4254, 09.4255 e 09.4256.
- Il regolamento richiama, per il calcolo del coefficiente, l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Quantitativi non richiesti e trasferimento al sottoperiodo successivo
Quando, per alcuni contingenti, le domande risultano inferiori ai quantitativi disponibili, l’atto stabilisce che le quantità non richieste siano aggiunte al quantitativo fissato per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017. Questa regola vale sia per i titoli di importazione sia per i diritti di importazione, come indicato rispettivamente negli articoli 1 e 2 e nelle parti A e B dell’allegato.
Allegato: dati quantitativi essenziali
L’allegato costituisce la parte operativa del regolamento, perché contiene i coefficienti e i quantitativi da riportare. Tra i quantitativi non domandati più rilevanti figurano:
- 6 421 831 kg per il numero d’ordine 09.4252;
- 34 996 800 kg per il numero d’ordine 09.4217;
- 9 276 800 kg per il numero d’ordine 09.4218;
- 4 418 902 kg per il numero d’ordine 09.4256.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica del regolamento UE, e risulta quindi immediatamente vincolante per le autorità e gli operatori interessati.
Disposizioni principali
Coefficienti di attribuzione per i titoli di importazione
Per le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017 si applicano i coefficienti indicati nella parte A dell’allegato. I coefficienti riguardano i diversi numeri d’ordine dei contingenti del settore del pollame e servono a ripartire proporzionalmente i quantitativi richiesti quando superano la disponibilità.
Quantitativi non domandati da riportare al sottoperiodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017, secondo la parte A dell’allegato. L’allegato indica, tra gli altri, quantitativi non richiesti per i numeri d’ordine 09.4252, 09.4217 e 09.4218.
Coefficienti di attribuzione per i diritti di importazione
Per le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017 si applicano i coefficienti indicati nella parte B dell’allegato. La misura riguarda i contingenti per i quali le domande eccedono le disponibilità, con coefficiente calcolato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Quantitativi non domandati da riportare al sottoperiodo successivo per i diritti di importazione
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione sono aggiunti al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017, secondo la parte B dell’allegato. L’allegato indica, per i numeri d’ordine interessati, i quantitativi da trasferire quando le domande risultano assenti.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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