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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1921

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1921 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

Normativa europea32016R1921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della IGP "Štajersko prekmursko bučno olje", seguendo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Slovenia, ha pubblicato la modifica poiché non qualificabile come minore e, non essendo state presentate opposizioni, ha proceduto all’approvazione. L’atto ha efficacia generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Štajersko prekmursko bučno olje"

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Štajersko prekmursko bučno olje" registrata nel registro delle DOP e IGP dell’Unione. Riguarda la modifica del relativo disciplinare richiesta dalla Slovenia e approvata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non contiene esclusioni specifiche ulteriori.

Approvazione di una modifica del disciplinare della IGP "Štajersko prekmursko bučno olje"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1921 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione registrata "Štajersko prekmursko bučno olje" (IGP). L’intervento si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e conclude la procedura avviata dalla Slovenia per aggiornare il disciplinare della denominazione.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione indica di aver esaminato la domanda slovena ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non rientra tra quelle minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire la presentazione di eventuali opposizioni.

Esito della fase di opposizione

La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare è stata approvata mediante il presente regolamento di esecuzione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 approva espressamente la modifica del disciplinare pubblicata in relazione alla denominazione "Štajersko prekmursko bučno olje" (IGP). Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali sul disciplinare, rinviando al testo modificato già pubblicato.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione "Štajersko prekmursko bučno olje" (IGP).

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione richiama gli articoli 50, paragrafo 2, lettera a), 51, 52, paragrafo 2, e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, ed è stata pubblicata per consentire eventuali opposizioni; poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine e indicazioni geografiche protetteprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti

Testo integrale

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