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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/87

Regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

Normativa europea32017R0087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato introduce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, nel quadro dell'obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca. Stabilisce che il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco è soggetto all'obbligo di sbarco, ma prevede per il 2017 un'esenzione fondata sull'alto tasso di sopravvivenza, con rilascio immediato in mare. Impone inoltre agli Stati membri interessati obblighi di trasmissione di dati scientifici e di compilazione di un elenco dei pescherecci interessati, ai fini del controllo e della valutazione della misura.

Istituisce un piano temporaneo in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero, con obbligo di sbarco ed esenzione per alta sopravvivenza.

Ambito di applicazione

Si applica alla pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero, limitatamente alle catture effettuate con reti da posta fisse a imbrocco (codice attrezzo GNS). Riguarda gli Stati membri con interesse di gestione diretto nella pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, in particolare Bulgaria e Romania, che devono trasmettere dati scientifici e l'elenco dei pescherecci interessati. L'ambito territoriale coincide con le acque marittime della sottozona geografica 29 della CGPM, come definita dal regolamento (UE) n. 1343/2011. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, con esenzione specifica valida nel solo 2017.

Regolamento delegato (UE) 2017/87: piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

Il regolamento si colloca nel quadro dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, che mira alla progressiva eliminazione dei rigetti mediante l'obbligo di sbarco. La Commissione interviene sulla base di una raccomandazione comune di Bulgaria e Romania, interessate alla gestione della pesca nel Mar Nero, e tiene conto delle valutazioni scientifiche disponibili, inclusa l'analisi del CSTEP.

Ambito di applicazione

La misura riguarda esclusivamente il rombo chiodato (Psetta maxima) pescato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco, identificate con il codice attrezzo GNS. Ai fini del regolamento, il Mar Nero corrisponde alle acque marittime della sottozona geografica 29 della CGPM, come definita dal regolamento (UE) n. 1343/2011. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto nella pesca interessata sono tenuti a collaborare alla raccolta e trasmissione dei dati.

Obbligo di sbarco

L'articolo 1 rende applicabile all'attività considerata l'obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013. In linea generale, tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate; il rombo chiodato rientra tra le specie per le quali l'obbligo si applica dal 1o gennaio 2017, in quanto specie che definisce l'attività di pesca ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

Esenzione per tasso di sopravvivenza

L'articolo 3 introduce, per il solo anno 2017, un'esenzione dall'obbligo di sbarco fondata sull'alto tasso di sopravvivenza delle catture. La deroga si applica al rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco e comporta che il pesce venga rilasciato immediatamente nella zona di cattura. La misura si fonda sulle prove scientifiche richiamate nella raccomandazione comune e valutate dal CSTEP.

Obblighi di comunicazione e controllo

Per consentire il riesame della deroga, gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare alla Commissione, entro il 1o maggio 2017, dati supplementari sui rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione. Il CSTEP deve valutare tali dati entro luglio 2017. Inoltre, l'articolo 4 richiede agli Stati membri interessati di predisporre l'elenco dei pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco e di trasmetterlo alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre 2016, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, con aggiornamento continuo degli elenchi.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. La sua efficacia temporale riflette la natura di piano in materia di rigetti adottato mediante atto delegato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Disposizioni principali

Obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero

L'articolo 1 applica l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 alla pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero, quando catturato con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).

Definizione di Mar Nero

L'articolo 2 definisce il Mar Nero, ai fini del regolamento, come le acque marittime della sottozona geografica 29 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), secondo l'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

Esenzione per alta sopravvivenza nel 2017

L'articolo 3 prevede, per il solo 2017, un'esenzione dall'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. Il pescato interessato deve essere rilasciato immediatamente nella zona di cattura.

Obblighi informativi degli Stati membri

Entro il 1o maggio 2017, gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare alla Commissione dati supplementari sui rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione. Il CSTEP deve valutare tali dati al massimo entro luglio 2017.

Elenco dei pescherecci interessati

L'articolo 4 impone agli Stati membri interessati di individuare i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco nella pesca del rombo chiodato con GNS. Entro il 31 dicembre 2016 devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutti i pescherecci che praticano tale pesca, mantenendolo aggiornato.

Entrata in vigore e periodo di applicazione

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse itticheobbligo di sbarcocontrolli e monitoraggio

Testo integrale

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