Regolamento (UE) 2016/1869
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1869 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1869 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata all'importazione nell'Unione. Si tratta di un atto tecnico di aggiornamento giornaliero, fondato sulla disciplina dell'OCM agricola e sulle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione e i valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC, provenienti dai paesi terzi indicati per ciascun prodotto. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM dei prodotti agricoli e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Sono indicati anche i codici di origine "ZZ" per le altre origini.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1869 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e recepisce la meccanica di calcolo giornaliera prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e contesto
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando evidenziano che i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione derivano dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Oggetto dell'intervento
L'articolo 1 rinvia all'allegato per i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati per specifici prodotti ortofrutticoli identificati da codici NC e per determinate origini, con importi espressi in EUR/100 kg.
Ambito materiale dell'allegato
L'allegato riguarda, tra gli altri, i prodotti classificati ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i paesi terzi di riferimento e il corrispondente valore forfettario; il codice "ZZ" indica le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, in applicazione dei criteri derivanti dall'Uruguay Round.
Determinazione dei valori forfettari
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e per paese terzo di origine, compreso il codice "ZZ" per "altre origini".
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori applicabili
L'allegato elenca i valori forfettari per diversi ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per le origini indicate (ad esempio MA, TR, AR, CL, IL, UY, ZA, BR, EG, US, AU, NZ, CN) e per le altre origini "ZZ".
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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