Regolamento (UE) 2017/86
Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un piano regionale sui rigetti per alcune pesca demersali nel Mediterraneo, dando attuazione all’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Definisce le specie e le attività di pesca interessate, introduce esenzioni per sopravvivenza e de minimis e impone agli Stati membri interessati specifici obblighi di elenco e comunicazione dei pescherecci. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Stabilisce, per il periodo 2017-2019, un piano in materia di rigetti nel Mar Mediterraneo per alcune attività di pesca demersale, disciplinando obbligo di sbarco, esenzioni e adempimenti di controllo.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, limitatamente alle zone e alle specie indicate nell’allegato, quando le catture avvengono nelle acque dell’Unione o da pescherecci dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi. Riguarda in particolare i pescherecci attivi nel Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mediterraneo sudorientale, con obblighi differenziati per attrezzo e specie. Sono previste esclusioni parziali tramite esenzione legata al tasso di sopravvivenza e esenzione de minimis, entrambe entro i limiti e per i periodi stabiliti dal regolamento.
Regolamento delegato (UE) 2017/86: piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo
Il regolamento dà attuazione, per il Mediterraneo, al sistema dell’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. La misura si fonda sulle raccomandazioni comuni presentate nel luglio 2016 dagli Stati membri interessati, previa consultazione dei consigli consultivi e sulla base del contributo scientifico dello CSTEP, con l’obiettivo di ridurre progressivamente i rigetti e di adattare la disciplina alle specificità delle diverse aree mediterranee.
Finalità e quadro normativo
Il considerando richiama il principio generale della progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’obbligo di sbarco. La Commissione esercita il potere conferito dall’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 di adottare piani sui rigetti con atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri.
Ambito territoriale e definizioni
Il regolamento riguarda il Mar Mediterraneo, definito come le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest. Ai fini dell’applicazione vengono richiamate le sottozone geografiche della CGPM e distinte tre aree operative: Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico e Mediterraneo sudorientale. Le definizioni sono rilevanti per individuare le specie, gli attrezzi e le flottiglie cui si applicano obbligo di sbarco ed esenzioni.
Obbligo di sbarco: specie e attività interessate
L’articolo 1 estende l’obbligo di sbarco alle attività di pesca indicate nell’allegato, nonché alle specie ivi elencate quando catturate nelle acque dell’Unione o da pescherecci dell’Unione fuori dalle acque dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi. L’allegato specifica, per ciascuna area, le combinazioni di specie e attrezzi rilevanti, tra cui reti a strascico, palangari, reti da imbrocco e tramagli, draghe automatiche e rapidi (sfogliare).
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
Per il 2017 il regolamento ammette un’esenzione dall’obbligo di sbarco, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per alcune specie ritenute potenzialmente caratterizzate da alti tassi di sopravvivenza: sogliola nel Mare Adriatico, cappasanta e vongole nel Mediterraneo occidentale, con riferimento agli attrezzi indicati. Le catture devono essere rilasciate immediatamente in zona. Poiché lo CSTEP ha ritenuto necessari ulteriori studi per confermare i tassi di sopravvivenza, gli Stati membri interessati devono trasmettere entro il 1° maggio 2017 dati aggiuntivi e informazioni scientifiche; la valutazione dello CSTEP deve chiudersi al più tardi entro luglio 2017.
Esenzione de minimis
L’articolo 4 introduce una deroga de minimis ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per evitare costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate. Le percentuali massime di rigetto sono differenziate per area, specie, attrezzo e anno: nel Mediterraneo occidentale e nel Mare Adriatico il nasello e la triglia possono essere rigettati fino al 7% nel 2017 e 2018 e fino al 6% nel 2019 per le reti da traino, mentre per le reti da imbrocco il limite è dell’1%; nel Mare Adriatico la sogliola ha un limite del 3% nel 2017 e 2018 e del 2% nel 2019 per le reti da traino e dello 0% per le reti da imbrocco; nel Mediterraneo sudorientale nasello e triglia seguono le stesse soglie del 7%-7%-6% per le reti da traino e dell’1% per le reti da imbrocco, mentre per il gambero rosa mediterraneo con reti da traino valgono le medesime soglie percentuali.
Obblighi degli Stati membri e controllo
Per garantire il controllo dell’applicazione, gli Stati membri interessati devono stabilire gli elenchi dei pescherecci soggetti all’obbligo di sbarco sulla base dei criteri dell’allegato. Entro il 31 dicembre 2016 devono inoltre trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, gli elenchi dei pescherecci adibiti alla cattura di nasello, triglia, gambero rosa mediterraneo e sogliola, mantenendoli aggiornati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Obbligo di sbarco nel Mediterraneo
L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mar Mediterraneo alle attività di pesca elencate nell’allegato. Si applica alle specie indicate nell’allegato sia quando sono catturate nelle acque dell’Unione, sia quando sono catturate da pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.
Definizioni territoriali
Il regolamento definisce il Mar Mediterraneo come le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest. Definisce inoltre le sottozone geografiche CGPM e, in particolare, il Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mediterraneo sudorientale mediante specifiche sottozone geografiche.
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
Per il 2017 è prevista un’esenzione dall’obbligo di sbarco per la sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) nel Mare Adriatico, per la cappasanta (Pecten jacobaeus) e per le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate con draghe automatiche nel Mediterraneo occidentale. Le catture interessate devono essere rilasciate immediatamente nella zona di cattura. Entro il 1° maggio 2017 gli Stati membri con interesse diretto nella gestione nel Mediterraneo devono trasmettere ulteriori dati e informazioni scientifiche; lo CSTEP deve valutarli al più tardi entro luglio 2017.
Esenzione de minimis
In deroga all’obbligo di sbarco, sono ammessi rigetti in mare entro percentuali massime per specie definitorie di attività di pesca, con limiti diversi per area, attrezzo e anno. Nel Mediterraneo occidentale e nel Mare Adriatico, per nasello (Merluccius merluccius) e triglia (Mullus spp.) con reti da traino è ammesso fino al 7% nel 2017 e 2018 e fino al 6% nel 2019; per reti da imbrocco, fino all’1%. Nel Mare Adriatico, per la sogliola con reti da traino è ammesso il 3% nel 2017 e 2018 e il 2% nel 2019; per reti da imbrocco è previsto lo 0%. Nel Mediterraneo sudorientale, per nasello e triglia con reti da traino vale il 7% nel 2017 e 2018 e il 6% nel 2019, per reti da imbrocco l’1%; per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) con reti da traino vale il 7% nel 2017 e 2018 e il 6% nel 2019.
Elenco dei pescherecci e controllo
Gli Stati membri interessati devono stabilire, secondo i criteri dell’allegato, i pescherecci soggetti all’obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. Entro il 31 dicembre 2016 devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura di nasello, triglia, gambero rosa mediterraneo e sogliola, mantenendoli aggiornati.
Ambito temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 ott 2016Regolamento (UE) 2017/87
- Regolamento · 20 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1867
- Regolamento · 20 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1868
- Regolamento · 20 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1869
- Regolamento · 20 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1870
- Regolamento · 20 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1921
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →