Regolamento (UE) 2016/1868
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica e rettifica il quadro tecnico di segnalazione Solvency II contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. L’obiettivo principale è adeguare i modelli di reporting alle nuove categorie introdotte dalla normativa delegata sugli investimenti infrastrutturali ammissibili, sugli ELTIF e sugli strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. In parallelo, corregge numerosi errori redazionali e aggiorna istruzioni, codifiche e denominazioni in vari modelli di gruppo e individuali.
Modifica e rettifica dei modelli di segnalazione prudenziale Solvency II per includere nuove informazioni su investimenti infrastrutturali, ELTIF e strumenti di capitale negoziati in MTF, oltre a correzioni redazionali e tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II), nonché, per taluni modelli di gruppo e di fondo separato/portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, alle segnalazioni prudenziali verso le autorità di vigilanza. Il regolamento interviene sugli allegati e sui modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, imponendo aggiornamenti delle istruzioni di compilazione e delle tabelle di reporting. È direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Non disciplina attività diverse dalla segnalazione prudenziale prevista da Solvency II.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 in ambito Solvency II
Il regolamento aggiorna i modelli tecnici di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare ai fini della vigilanza prudenziale ai sensi della direttiva 2009/138/CE. L’intervento risponde soprattutto alle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2016/467, che ha creato una nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali ammissibili e ha esteso il trattamento specifico agli ELTIF, nonché ad alcuni strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione.
Accanto agli adeguamenti sostanziali, il regolamento corregge numerosi errori redazionali presenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 e armonizza le istruzioni di compilazione di diversi modelli individuali e di gruppo.
Finalità e contesto normativo
La modifica mira a garantire che le autorità di vigilanza ricevano dati sufficienti per riesaminare correttamente gli investimenti infrastrutturali ammissibili, gli investimenti in ELTIF e gli strumenti di capitale negoziati in MTF. I considerando chiariscono che i nuovi trattamenti prudenziali richiedono un adeguamento dei modelli di reporting, in modo da riflettere la diversa calibrazione del rischio e i corrispondenti requisiti patrimoniali.
Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’EIOPA, dopo consultazione pubblica e confronto con il gruppo delle parti interessate del settore assicurativo e riassicurativo istituito dal regolamento (UE) n. 1094/2010.
Ambito di applicazione
Le disposizioni incidono sui modelli di segnalazione prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvency II. Sono coinvolti sia i modelli individuali sia quelli di gruppo, oltre ai modelli relativi a fondi separati, portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, cartolarizzazioni, fondi propri, requisiti SCR/MCR e reporting tecnico-finanziario.
Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale di vigilanza, ma modifica i formati e le istruzioni di compilazione dei modelli già previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, con effetto direttamente applicabile negli Stati membri.
Investimenti infrastrutturali, ELTIF e rischio di mercato
Una parte centrale dell’intervento riguarda la segmentazione del rischio di mercato. Nei modelli S.26.01.01, S.26.01.04 e SR.26.01.01 vengono introdotte righe dedicate agli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili (R0290) e alla distinzione tra obbligazioni e prestiti relativi a investimenti infrastrutturali ammissibili (R0411) e non ammissibili (R0412).
Le nuove celle richiedono di indicare, per ciascuna categoria:
- valori assoluti iniziali prima dello shock;
- valori assoluti dopo lo shock;
- passività prima e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche;
- requisito patrimoniale di solvibilità netto e lordo.
Per le obbligazioni e i prestiti, la disaggregazione tra R0411 e R0412 deve essere riportata solo se deducibile dal metodo di calcolo; in caso contrario, va compilata solo la riga R0410. Le istruzioni precisano anche che, in specifiche ipotesi, alcuni elementi non vanno segnalati se R0010/C0010 = 1.
Nuova identificazione delle attività infrastrutturali nel modello S.06.02
Nel modello S.06.02 - Elenco delle attività, il campo C0300 è riscritto per consentire l’identificazione degli investimenti infrastrutturali ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 55 bis e 55 ter, del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’elenco chiuso dei codici distingue:
- assenza di investimento infrastrutturale;
- infrastrutture non ammissibili con garanzia pubblica, sostegno pubblico o garanzia/sostegno sovranazionale;
- altre infrastrutture non ammissibili;
- infrastrutture ammissibili con le stesse tipologie di supporto;
- altri investimenti infrastrutturali ammissibili;
- ELTIF che investono in attività infrastrutturali o in altre attività non infrastrutturali.
Questa classificazione è funzionale al corretto trattamento prudenziale degli attivi e al successivo reporting del rischio di mercato.
ELTIF e fondi infrastrutturali
L’allegato IV aggiorna la riga 48, che diventa “Fondi infrastrutturali”, definendoli come organismi di investimento collettivo che investono in attività infrastrutturali ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/35. In tal modo, il reporting distingue espressamente tali veicoli di investimento nel perimetro di Solvency II.
Aggiornamenti su attività, derivati e istruzioni di compilazione
Molte modifiche riguardano le istruzioni operative dei modelli di segnalazione. Tra gli interventi principali:
- nel reporting delle attività, è precisato che ogni attività deve essere segnalata separatamente e che, se uno stesso asset può essere attribuito a più valori di una variabile, deve essere riportato su più righe;
- viene chiarito l’uso del codice ISO 4217 della valuta originaria quando lo stesso titolo è segnalato in più valute;
- per le attività incluse nelle categorie CIC 72, 73, 74, 75, 79 e 8, il capitale in essere può essere segnalato all’importo alla pari o nominale;
- per i derivati, si stabilisce che sono attività se il valore Solvency II è positivo o nullo e passività se è negativo, includendo entrambe le categorie nella segnalazione;
- in S.08.02 viene precisato che il valore del derivato alla data dell’operazione o di scadenza può essere positivo, negativo o pari a zero;
- in S.09.01 si specifica che alcuni calcoli vanno effettuati senza interessi maturati.
Fondi propri, classi di capitale e SCR/MCR
Sono numerose le rettifiche e le precisazioni sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali. In particolare:
- in S.23.01 sono chiarite le deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari, incluse imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie;
- viene aggiunta una nuova riga per le deduzioni di classe 3 e per il totale dei fondi propri di altri settori finanziari, con richiamo all’articolo 228, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
- sono aggiornate le istruzioni per le righe R0500, R0510, R0520, R0530 e R0680, che descrivono i fondi propri disponibili per soddisfare SCR, MCR e SCR consolidato/gruppo;
- in S.25.01 e S.25.02 sono chiarite le relazioni tra il calcolo con formula standard e il calcolo tramite modello interno parziale;
- in SR.01.01.04 vengono corretti i titoli relativi all’SCR dei gruppi che utilizzano formula standard, modello interno parziale o modello interno completo.
Modelli tecnici, riserve e risultati di esercizio
Il regolamento interviene anche su modelli relativi a premi, sinistri, riserve tecniche e risultati economici. Tra i principali aggiornamenti:
- in S.05.01 sono ridefinite le aree di attività per obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita;
- in S.05.02 viene corretto il titolo della riga “Totale spese”;
- in S.14.01 il campo C0180 diventa “Migliore stima e riserve tecniche calcolate come un elemento unico”;
- in S.16.01, S.17.01 e S.19.01 sono aggiornate le istruzioni sulle rendite, sui valori negativi e sulle somme complessive;
- in S.29.01, S.29.02, S.29.03 e S.29.04 sono corrette le istruzioni sulle variazioni delle riserve tecniche nette, sugli effetti dei riscatti e sulla disaggregazione per area di attività;
- in S.32.01 sono specificate le modalità di segnalazione dei risultati di sottoscrizione, investimento e totale per imprese di (ri)assicurazione e imprese partecipate.
Cartolarizzazioni, SPV e broker
Vengono aggiornati anche i modelli S.31.01, S.31.02 e S.31.02.04 per meglio identificare società veicolo (SPV), obbligazioni emesse, codici di identificazione, eventi scatenanti, rischio di base e caratteristiche contrattuali delle cartolarizzazioni. Inoltre, nei modelli S.30.01, S.30.02 e S.30.04 si precisano le attività del broker partecipante e, per le garanzie collaterali, il tipo di codice del fornitore della garanzia.
Rettifiche redazionali e codifiche aggiornate
L’allegato V contiene un ampio numero di rettifiche testuali al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. Tra le correzioni più significative:
- aggiornamento di titoli di righe sui requisiti patrimoniali di solvibilità dei gruppi;
- correzione di istruzioni sui modelli delle spese di acquisizione, sui derivati, sulle posizioni detenute e sulle valutazioni dei titoli;
- precisazioni sulla segnalazione di codici di rating, di codici SPV e delle attività in valuta;
- correzione delle definizioni di alcuni codici dell’allegato IV, compresi quelli relativi al contante e agli “altri investimenti”;
- aggiornamento dell’allegato VI con i codici geografici e di quotazione, distinguendo attività quotate in un paese, in più paesi, non quotate o non negoziabili, e introducendo il nuovo codice 09 per “altri investimenti”.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche ai modelli di rischio di mercato
Negli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono sostituiti i modelli S.26.01.01, S.26.01.04 e SR.26.01.01 relativi al requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di mercato. Vengono aggiunte righe specifiche per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili (R0290) e per la distinzione tra obbligazioni e prestiti in investimenti infrastrutturali ammissibili (R0411) e non ammissibili (R0412), con istruzioni dettagliate su valori prima e dopo lo shock, passività, SCR netto e lordo. Sono inoltre aggiornate le indicazioni sul rischio valutario e sulla struttura dei modelli per i fondi separati/portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità.
Nuova classificazione degli investimenti infrastrutturali
Negli allegati II e III, nel modello S.06.02 (elenco delle attività), il campo C0300 viene riscritto per identificare se l’investimento sia un’attività infrastrutturale ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 55 bis e 55 ter, del regolamento delegato (UE) 2015/35. È introdotto un elenco chiuso di codici per distinguere infrastrutture non ammissibili e ammissibili, in base all’eventuale garanzia o sostegno pubblico/sovranazionale, nonché i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).
Aggiornamenti sulle istruzioni di compilazione per le attività e i derivati
Sono modificate varie istruzioni dei modelli S.06.02, S.07.01, S.08.01, S.08.02, S.09.01, S.11.01, S.14.01 e S.17.01, tra cui: separazione delle attività segnalate per codice identificativo e valuta ISO 4217; regole sulla segnalazione di quantità, importo alla pari, prezzo Solvency II unitario e interesse maturato; classificazione dei derivati come attività o passività in base al loro valore Solvency II; criteri di segnalazione negativa quando l’importo riduce le riserve tecniche; e aggiornamento delle istruzioni sulla migliore stima e sulle riserve tecniche calcolate come un elemento unico.
Fondi propri, SCR/MCR e deduzioni finanziarie
Gli allegati III e le rettifiche agli allegati II e III modificano numerosi modelli dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali: S.23.01, S.25.01, S.25.02, SR.01.01.04, S.32.01 e altri. Sono chiariti i trattamenti delle deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari, incluse imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie; sono introdotte o precisate classificazioni degli elementi di fondi propri di classe 1, 2 e 3; vengono aggiornate le istruzioni per il calcolo del requisito di solvibilità di base, per il modello interno parziale e per il reporting di gruppo e consolidato.
Aggiornamenti ai modelli di business e di cartolarizzazione
Sono modificati i modelli relativi ai risultati tecnici e agli investimenti, nonché le tabelle sulle cartolarizzazioni e sulle società veicolo (SPV), in particolare S.29.01, S.30.01, S.30.02, S.30.04, S.31.01, S.31.02, S.31.02.04 e S.36.03. Vengono aggiornate le istruzioni su broker partecipanti, garanzie collaterali, codici delle SPV, eventi scatenanti, rischi di base e classificazioni di rating.
Rettifiche redazionali e aggiornamenti dei codici
L’allegato V rettifica numerosi refusi e incoerenze nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450: titoli di righe, definizioni di codici, riferimenti al SEE sostituiti con formulazioni corrette, istruzioni su spese di acquisizione, dati per linee di attività non vita, modelli di sinistri, fondi propri e esposizioni. Sono inoltre aggiornate le definizioni di alcuni codici negli allegati IV e VI, tra cui le categorie di attività e i codici geografici/di quotazione, includendo il nuovo codice 09 per gli “altri investimenti”.
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