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Sentenza

Sentenza n. 2388/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 172/2024, pubblicata in data 11/9/2024, emessa dal Tribunale di Varese sezione Lavoro, notificata il 20/8/2024 e passata in giudicato il 19/9/2024

Giustizia amministrativa202505221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione lavoro, n. 172/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero a metterla a sua disposizione. La sentenza era stata notificata, era passata in giudicato il 19 settembre 2024 ed era stata prodotta in giudizio unitamente all'attestazione della cancelleria. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il TAR ha verificato anche il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata esecuzione del giudicato. È stata inoltre richiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provato il passaggio in giudicato della sentenza e adeguatamente documentata la pretesa, a fronte di un inadempimento non contestato dall'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza diretta del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, e provveda entro i successivi 60 giorni, anche tramite funzionario delegato e con il possibile ausilio delle strutture amministrative indicate in motivazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, l'applicazione di una penalità di mora; tale misura non è stata applicata perché ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l'esecuzione del titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell'obbligo di esecuzione in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza del giudicato, la sua esecutività, il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'amministrazione; se tali elementi risultano documentati e l'amministrazione non contesta specificamente l'inottemperanza, il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale.
  • In caso di mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto una prestazione determinata o determinabile, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: deve essere negata quando, valutati il tempo trascorso e l'entità delle somme pretese, risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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