Sentenza del 20/07/2020 n. 15362 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA per l'anno 2009. La capogruppo sosteneva di aver azzerato il proprio debito IVA (Euro 7.849.679,00) mediante l'utilizzo delle eccedenze d'imposta di società del gruppo, in particolare del credito IVA della consolidata (XXXXX) SRL. L'Ufficio aveva emesso distinti avvisi: uno verso la consolidata per indebita detrazione derivante da fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti; un altro verso la consolidante per l'indebita utilizzazione in compensazione del predetto credito IVA trasferito nella procedura di IVA di gruppo. La ricorrente ha contestato la duplicazione dell'accertamento e il presunto ne bis in idem, sostenendo che si tratta della stessa imposta.
La decisione
Ricorso principale rigettato in primo e secondo grado; impugnazione per revocazione dichiarata inammissibile; ricorso per cassazione proposto e rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico: la normativa sulla revocazione (art. 395 c.p.c., n.4) richiede un errore di fatto incontrovertibile o l'inesistenza di un fatto positivamente accertato, mentre nel caso di specie le due decisioni riguardavano responsabilità e condotte distinte (indebita detrazione da parte della consolidata vs indebito uso in compensazione da parte della consolidante). Pertanto non sussiste errore revocatorio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate complessivamente in Euro 20.000,00 oltre spese prenotate a debito) e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 64
Richiamato nella censura del ricorrente in relazione alla procedura di revocazione; la Corte ha comunque valutato la questione alla luce dei limiti sanciti dall'art. 395 c.p.c. (errore di fatto).
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Principio centrale sul quale la Corte ha deciso: l'errore di fatto rilevante per la revocazione è solo quello che poggia su una supposizione di fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; non rientrano in questa previsione gli ordinari errori di valutazione o giudizio.
Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, articolo 30
Richiamato relativamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della consolidata; la Corte osserva comunque che l'assoggettamento a fallimento o procedure concorsuali non interrompe il giudizio di Cassazione che è dominato dall'impulso d'ufficio.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
Norma richiamata a fondamento dell'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto, ossia base giuridica per il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Distinzione tra ilittuosa detrazione (atto sostanziale dell'ente che ha emesso/fatto valere false fatture) e indebito utilizzo/compensazione del credito da parte di altra società: possono costituire due distinte violazioni e pertanto due distinti oggetti di accertamento senza configurare duplicazione illegittima dell'imposta.
- L'azione di revocazione è soggetta a limiti ristretti: può avere successo solo se si dimostra un errore di fatto incontrovertibile (fatto inesistente o negativamente accertato); non è un rimedio per correggere normali errori di valutazione giuridica o probatoria.
- Nel contenzioso relativo all'IVA di gruppo, l'utilizzo del credito da parte della capogruppo può essere autonomamente valutato e sanzionato rispetto all'origine del credito nella consolidata; la responsabilità e la fattispecie giuridica contestata sono determinanti per stabilire se vi sia duplicazione o meno.
- La ristrutturazione concorsuale o la dichiarazione di insolvenza della società coinvolta non interrompe automaticamente il procedimento davanti alla Corte di Cassazione; il processo in Cassazione è disciplinato da regole proprie (impulso d'ufficio).
- Chi perde in Cassazione è normalmente condannato alle spese e può essere obbligato al versamento di un contributo unificato maggiorato (anche raddoppiato) secondo le norme vigenti; occorre valutare il rischio processuale in termini di costo.
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