Sentenza n. 3663/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento, previa sospensione: a) dell’ordinanza n. 69/2025, resa dal Settore Area 5 del Comune di Castel Volturno in data 10.4.2025, notificata il 17.4.2025, recante ordine di cessazione ad horas dell’attività di allevamento di bovini e bufale da latte, nonché produzione di latte crudo; b) del sopralluogo effettuato dal Settore Area 5 del Comune di Castel Volturno in data 26.11.2024 e del relativo verbale, mai comunicato e non conosciuto nel suo contenuto; c) della nota del Settore Area 5 del Comune di Castel Volturno n. 111153/2024 del 23.12.2024, mai comunicata e non conosciuta nel suo contenuto; d) della nota prot. n. 24389/2024; e) della nota prot. n. 1342/2025; f) della nota prot. n.13450 del 11.3.2025; g) di ogni ulteriore atto e provvedimento laddove lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione ad horas dell’attività di allevamento di bovini e bufale da latte e produzione di latte crudo, esercitata in strutture prive di agibilità, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’ordinanza n. 69/2025 deducendo, in primo luogo, genericità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, poiché il Comune non avrebbe individuato con precisione le strutture e le opere abusive, nonostante gli immobili fossero utilizzati da più aziende e fossero in comproprietà indivisa. Ha inoltre sostenuto di non conoscere le istanze di permesso di costruire in sanatoria richiamate dall’amministrazione e di non essere responsabile delle opere oggetto di tali istanze, che sarebbero state realizzate da altra azienda agricola; al contrario, essa stessa avrebbe segnalato gli abusi al Comune. Ha richiamato precedenti giudizi promossi da un comproprietario, non riguardanti la propria posizione, nonché una diffida relativa a incarichi catastali concernenti i manufatti. La ricorrente ha dedotto altresì che il Comune avrebbe dovuto previamente adottare provvedimenti di demolizione delle opere abusive, che la cessazione immediata dell’attività sarebbe stata sproporzionata per la mancata previsione di misure di tutela dei capi bufalini e che sarebbe stata violata la garanzia partecipativa di cui all’art. 7 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto comprovata un’istruttoria approfondita, fondata sui sopralluoghi dell’ufficio tecnico e della Polizia municipale, sulla relazione e sull’allegato grafico, dai quali risultavano locali privi di autorizzazione e modifiche degli immobili preesistenti al 1967. Il Comune aveva inoltre dato conto del definitivo diniego delle richieste di permesso di costruire in sanatoria e del verbale di sequestro e comunicazione di reato relativo a lavori edilizi privi dei titoli prescritti. Il Collegio ha considerato adeguata anche la motivazione dell’ordinanza e non sproporzionata la cessazione dell’attività, in ragione della contemporanea mancanza di titoli abilitativi all’esercizio dell’impresa e di titoli edilizi legittimanti gli immobili utilizzati. Le contestazioni della ricorrente sono state giudicate generiche, perché non accompagnate dalla prova concreta dell’esistenza di titoli abilitativi o edilizi. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta irrilevante, poiché l’ordinanza aveva natura vincolata e doverosa e, alla luce dei presupposti accertati, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 380/2001
agibilità prescritta dall’articolo 24 del D.P.R. 380/2001
L’esercizio dell’attività in strutture prive dell’agibilità giustifica l’ordine di cessazione quando ricorrono anche l’assenza di titoli edilizi legittimanti gli immobili e la mancanza di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività.
art. 36 d.P.R. 380/2001
istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/2001
Le richieste di permesso di costruire in sanatoria, definitivamente respinte, confermano l’assenza di titoli edilizi legittimanti le strutture utilizzate.
art. 7 l. 241/1990
garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’atto quando il provvedimento sanzionatorio è vincolato e doveroso e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L’ordine di cessazione di un’attività esercitata in strutture prive di agibilità è legittimo quando l’amministrazione abbia accertato, mediante sopralluoghi e documentazione tecnica, sia l’assenza dei titoli edilizi relativi agli immobili sia la mancanza dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività.
- Il provvedimento sanzionatorio è adeguatamente istruito e motivato quando indica gli accertamenti tecnici eseguiti, la presenza di locali privi di autorizzazione, le modifiche apportate agli immobili preesistenti e il definitivo rigetto delle istanze di sanatoria.
- A fronte di specifiche contestazioni dell’amministrazione sull’assenza di titoli abilitativi ed edilizi, il destinatario deve allegare e provare concretamente l’esistenza dei titoli invocati; censure generiche non sono idonee a superare gli accertamenti amministrativi.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento di un provvedimento sanzionatorio vincolato e doveroso quando, accertati i relativi presupposti, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un contenuto diverso.
- La cessazione dell’attività non è sproporzionata quando essa si svolge in immobili privi di titoli edilizi legittimanti e di agibilità e non risultano provati titoli abilitativi all’esercizio dell’attività.
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