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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41430/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 31/10/2023. Lanzafame deduce: (1) violazione degli artt. 110 e 452‑quaterdecies c.p. e vizio di motivazione contestando la qualificazione della sua responsabilità e sostenendo che le prove indicano una partecipazione marginale e temporanea; (2) violazione dell'art. 62‑bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Della Valle deduce vizio di motivazione per mancata valutazione specifica della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e dei fattori favorevoli (comportamento processuale, precedente quale collaboratore di giustizia, attività lavorativa regolare). Aquilino contesta la motivazione per omessa valutazione di riscontri probatori decisivi ai fini dell'assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., sostenendo di essere stato un mero accompagnatore e di non avere la disponibilità dei locali contestati, oltre a contestare l'attribuzione di trasferimenti su carte poste-pay e la rilevanza di contratti non sottoscritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: il primo motivo di Lanzafame e il motivo di Aquilino sono stati ritenuti inammissibili perché si risolvono in una richiesta di riesame delle risultanze di fatto; il secondo motivo di Lanzafame (attenuanti generiche) è stato giudicato manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti può legittimamente fondarsi sull'assenza di elementi positivi; il motivo di Della Valle è stato dichiarato manifestamente infondato poiché il giudice non è obbligato a motivare specificamente il dissenso del P.M. sulla richiesta di patteggiamento salvo che il dissenso sia ritenuto ingiustificato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; Aquilino è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Provincia di Novara nella misura indicata in dispositivo. Non è stata annullata la decisione di merito; la Cassazione ha limitato il proprio sindacato a profili di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    Norma richiamata come riferimento per le contravvenzioni ambientali contestate (capo B e C); la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per alcune ipotesi contravvenzionali

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    Norma del codice penale relativa a specifiche fattispecie di reato (richiamata nei motivi di ricorso di Lanzafame); la Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure relative alla qualificazione del reato costituiscano una rivalutazione di fatto non ammissibile in questa sede

  • art. 62‑bis c.p.

    Regola sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che la loro applicazione è giudizio di fatto e richiede elementi positivi; l'assenza di elementi positivi legittima il diniego

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nei motivi di impugnazione in connessione con la partecipazione a reato; la Corte ha escluso che le censure costituiscano vizio di diritto opponibile in cassazione quando si limitano a rimettere in discussione la valutazione di fatto

  • art. 530, comma 2 c.p.p.

    Norma che disciplina l'assoluzione per insufficienza di prova: il ricorrente ha invocato l'applicazione di tale norma, ma la Cassazione ha ritenuto la censura come nuova valutazione delle prove inammissibile in sede di legittimità

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata la limitazione del sindacato di cassazione in tema di travisamento del fatto: non è consentita la revisione delle risultanze di fatto come chiesto dai ricorrenti

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la Corte precisa che il giudice non è tenuto a motivare specificamente il dissenso del P.M., salvo che ritenga ingiustificato il dissenso e applichi la pena

  • art. 616 c.p.p.

    Richiama le conseguenze processuali dell'inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per inammissibilità

  • art. 541 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente Aquilino alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione globale delle prove: i motivi che si riducono a una diversa lettura dei fatti sono inammissibili
  • Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione occorre indicare errori di logica, contraddizioni evidenti o atti di processo che disarticolino il ragionamento del giudice, non semplici alternative interpretative
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto che richiede elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di elementi positivi legittima il diniego senza obbligo di lunga motivazione
  • Il giudice non deve motivare espressamente il dissenso del P.M. su una proposta di patteggiamento, salvo che ritenga ingiustificato tale dissenso e applichi la pena, nel qual caso dovrà motivare
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali, compresa la rifusione delle spese della parte civile quando richiesto e documentato

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