Cassazione Penale, Sentenza n. 27850/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione del 14/05/2025 (ricorso n. 6409/2025), in quanto la parte dispositiva che condannava gli imputati alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili non teneva conto che le parti civili erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato; si chiedeva di specificare che la liquidazione delle spese sia disposta a favore dello Stato e affidata alla Corte d'appello di Catanzaro ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR n.115/2002.
La decisione
Il Collegio ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo relativo al ricorso n. 6409/2025: il testo è stato sostituito per precisare che gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Romeo Tibaldo, Romeo Saverio e Romeo Maria, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti. Decisione resa l'11 luglio 2025.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis
Norme procedurali che consentono la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e la decisione senza udienza orale in assenza di richiesta di trattazione orale; giustificano la decisione pronunciata senza presenza delle parti.
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83
Disciplinano la liquidazione e il pagamento delle somme relative al patrocinio a spese dello Stato: se la parte è ammessa al patrocinio, le eventuali somme dovute a titolo di rifusione vengono liquidate e pagate in favore dello Stato; la Corte ha disposto che la liquidazione sia demandata alla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento.
Massime di principio
- La correzione di errori materiali nel dispositivo di una sentenza è ammissibile e il Collegio può intervenire per adeguare il testo quando l'omissione riguarda fatti o status oggettivi (es. ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
- Se una parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le somme eventualmente spettanti per rifusione delle spese processuali sono liquidate e pagate in favore dello Stato, non direttamente alla parte; la liquidazione avviene secondo le modalità previste dagli artt. 82 e 83 del DPR 115/2002.
- In assenza di richiesta di trattazione orale entro i termini, il procedimento può essere deciso sul contraddittorio scritto ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p.; ciò non impedisce tuttavia la correzione di eventuali errori materiali successivi.
- È opportuno verificare sempre che il dispositivo riporti correttamente i nomi e lo status delle parti civili (es. ammissione al gratuito patrocinio); omissioni formali possono essere sanate con istanza di correzione dell'errore materiale.
- La rettifica del dispositivo può comportare la disposizione che il pagamento delle somme spettanti alle parti ammesse al gratuito patrocinio sia effettuato in favore dello Stato e la rinuncia al pagamento diretto alle parti stesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27701/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →