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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27850/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione del 14/05/2025 (ricorso n. 6409/2025), in quanto la parte dispositiva che condannava gli imputati alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili non teneva conto che le parti civili erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato; si chiedeva di specificare che la liquidazione delle spese sia disposta a favore dello Stato e affidata alla Corte d'appello di Catanzaro ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR n.115/2002.

La decisione

Il Collegio ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo relativo al ricorso n. 6409/2025: il testo è stato sostituito per precisare che gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Romeo Tibaldo, Romeo Saverio e Romeo Maria, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti. Decisione resa l'11 luglio 2025.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis

    Norme procedurali che consentono la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e la decisione senza udienza orale in assenza di richiesta di trattazione orale; giustificano la decisione pronunciata senza presenza delle parti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83

    Disciplinano la liquidazione e il pagamento delle somme relative al patrocinio a spese dello Stato: se la parte è ammessa al patrocinio, le eventuali somme dovute a titolo di rifusione vengono liquidate e pagate in favore dello Stato; la Corte ha disposto che la liquidazione sia demandata alla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento.

Massime di principio

  • La correzione di errori materiali nel dispositivo di una sentenza è ammissibile e il Collegio può intervenire per adeguare il testo quando l'omissione riguarda fatti o status oggettivi (es. ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
  • Se una parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le somme eventualmente spettanti per rifusione delle spese processuali sono liquidate e pagate in favore dello Stato, non direttamente alla parte; la liquidazione avviene secondo le modalità previste dagli artt. 82 e 83 del DPR 115/2002.
  • In assenza di richiesta di trattazione orale entro i termini, il procedimento può essere deciso sul contraddittorio scritto ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p.; ciò non impedisce tuttavia la correzione di eventuali errori materiali successivi.
  • È opportuno verificare sempre che il dispositivo riporti correttamente i nomi e lo status delle parti civili (es. ammissione al gratuito patrocinio); omissioni formali possono essere sanate con istanza di correzione dell'errore materiale.
  • La rettifica del dispositivo può comportare la disposizione che il pagamento delle somme spettanti alle parti ammesse al gratuito patrocinio sia effettuato in favore dello Stato e la rinuncia al pagamento diretto alle parti stesse.

Testo integrale

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