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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27686/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto inidonea alla immediata esecuzione la sentenza parziale di primo grado (n. 10463/2014) che aveva accertato l'esistenza di un contratto preliminare di cessione di crediti e aveva dichiarato l'obbligo della banca di acquisire ulteriori crediti per euro 440.000, oltre a condannare la B.B. al risarcimento del danno da liquidarsi in seguito. Races sosteneva che, ai sensi dell'art. 282 c.p.c. e delle norme sul trasferimento dei crediti, la sentenza costitutiva/di accertamento fosse comunque immediatamente esecutiva e idonea anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale; denunciava altresì violazioni degli artt. 2908, 2909 e 2818 c.c. e dell'art. 336 c.p.c., chiedendo che si riconoscesse la validità del titolo esecutivo e la legittimità dell'esecuzione e dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui una "condanna generica" al risarcimento del danno, con ammontare da liquidarsi in un successivo o separato giudizio, non costituisce titolo esecutivo perché non contiene la determinazione dell'importo né criteri aritmetici immediatamente applicabili. Pur riconoscendo che, in linea di principio, la sentenza di condanna generica può essere idonea all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.), la Corte ha rilevato che nel caso di specie la sentenza di primo grado era stata integralmente riformata (sentenza d'appello n. 333/2017) e quindi definitivamente caducata ai sensi dell'art. 336 c.p.c.; ne consegue la perdita di efficacia anche ai fini esecutivi e per l'iscrizione dell'ipoteca. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul possibile utilizzo di elementi extratestuali per integrare il titolo giudiziale, ma ha precisato che ciò è valido solo quando la quantificazione del dovuto sia possibile direttamente con gli elementi del processo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 282 c.p.c.

    Norma che disciplina l'immediata esecutività delle sentenze; la Corte interpreta che l'immediata esecutività non è illimitata e non comprende automaticamente le sentenze con condanna generica priva di quantificazione.

  • art. 336 c.p.c.

    Stabilisce la caducazione della sentenza di primo grado una volta riformata in appello; la Corte ha ritenuto che la riforma della sentenza di primo grado produca la definitiva perdita di efficacia di quella sentenza, impedendo la sua utilizzazione come titolo esecutivo.

  • art. 2932 c.c.

    Norma richiamata in relazione agli effetti traslativi del contratto; la Corte osserva che per la cessione di crediti l'effetto traslativo può derivare solo dal contratto definitivo e non necessariamente dalla sentenza che sostituisce il contratto preliminare, salvo casi particolari.

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato nella contestazione relativa agli effetti del contratto preliminare; la Corte non ha ritenuto applicabile una regola che renda automaticamente esecutivi gli effetti traslativi prima del contratto definitivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nell'ambito delle obiezioni sulla natura del contratto preliminare e sul trasferimento della proprietà, senza che la Corte lo ritenesse idoneo a mutare la regola sull'eseguibilità del titolo.

  • art. 2818 c.c.

    Norma che consente l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale anche sulla base di sentenze di condanna generica; la Corte conferma la possibilità ma osserva che, nel caso concreto, il titolo è venuto meno per la successiva riforma della sentenza di primo grado.

  • art. 2852 c.c.

    Richiamato in connessione con l'art. 2818; disciplina i requisiti per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e trova applicazione solo se esiste un titolo effettivamente idoneo.

  • art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.

    Consente l'integrazione extratestuale del provvedimento giudiziario per determinare il contenuto dell'obbligo esecutivo; la Corte rammenta che tale principio non vale a rendere eseguibile ogni condanna generica quando la quantificazione non sia desumibile dagli elementi processuali.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    Normativa sul contributo unificato: la Corte ricorda l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo in quanto soccombente, ai sensi delle norme introdotte dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Una sentenza che si limiti a una "condanna generica" al risarcimento, senza determinare l'importo né fornire criteri aritmetici immediatamente applicabili, non costituisce titolo immediatamente esecutivo.
  • È possibile integrare il contenuto di un titolo giudiziale con elementi extratestuali (ai sensi dell'art. 474 c.p.c.), ma solo quando da quegli elementi risulti concretamente possibile quantificare il credito senza dover rinviare a un nuovo giudizio.
  • L'iscrizione di ipoteca giudiziale può essere ammessa anche su una sentenza di condanna generica (art. 2818 c.c.), ma resta condizionata all'effettiva esistenza di un titolo non più venuto meno per riforma o altra causa di inefficacia.
  • La riforma in appello di una sentenza di primo grado produce la caducazione definitiva di quest'ultima (art. 336 c.p.c.); pertanto se il titolo invocato in esecuzione è stato riformato/interamente annullato in appello, perde efficacia anche ai fini esecutivi.
  • In ipotesi di contratti preliminari relativi a trasferimenti (es. cessione di crediti o immobili), occorre valutare se l'effetto traslativo può essere riconosciuto senza il contratto definitivo; di norma l'effetto traslativo richiede il contratto definitivo, salvo diversa e precisa statuizione pienamente determinabile.
  • Prima di intraprendere esecuzioni su base di sentenze parziali o costitutive, è opportuno verificare la concreta quantificabilità del diritto e l'assenza di pronunce successive che abbiano modificato o annullato il titolo; in caso di dubbio, valutare misure cautelari adeguate o azioni alternative (es. procedimento monitorio solo se il credito è già determinato).

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