Cassazione Penale, Sentenza n. 9492/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di denaro sottoposto a sequestro preventivo (busta contenente euro 25.000), sostenendo la lecita provenienza delle somme: lavoro (anche "al nero"), canone di locazione percepito dal febbraio 2024, risarcimento per sinistro stradale nel 2020, documentazione bancaria e presunta fobia a depositare risparmi in banca; censura anche per vizio di motivazione e travisamento degli atti circa chi avesse effettivamente ricevuto denaro nelle relazioni con terzi (Salvatore Paolo Cintura) e per la valutazione della sproporzione dei prelievi (contestando che sia stato valorizzato un prelievo di euro 14.220 anziché oltre euro 35.000 dichiarati dalla difesa).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, la valutazione del merito fattuale (tenuta logica dell'apparato argomentativo, riconsiderazione dei dati probatori e della congruità dei movimenti finanziari) non sia sindacabile in Cassazione se non per violazione di legge; ha condiviso il giudizio del Tribunale del riesame secondo cui il denaro rinvenuto (e altri flussi) risultano sproporzionati rispetto ai redditi leciti dimostrabili e sono logicamente riconducibili a contesti criminosi (videoregistrazioni, scambi, coerciti indizi), mentre le allegazioni difensive sono state ritenute congetturali e prive di riscontri oggettivi. La Corte ha inoltre precisato che richieste di acquisizione probatoria non possono essere eseguite in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (importo indicato nel dispositivo, testo troncato).
Norme richiamate
artt. 81-648 cod. pen.
Riferimento ai reati contestati in relazione ai fatti (tra cui ricettazione e detenzione/porto di arma clandestina): indicano il quadro di reato cui la misura cautelare reale è collegata
art. 321 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente nella censura; la Corte non ha ravvisato violazione di legge comminata ai sensi di questa norma nell'ordinanza impugnata
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: la Cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge (compresa la motivazione omessa o apparente)
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione del criterio dei 'gravi indizi di colpevolezza' per le misure cautelari personali; la Corte richiama che il sequestro preventivo non richiede gli stessi livelli probatori ma necessita di elementi indiziari concreti e persuasivi
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Regola l'ammissione dei mezzi di prova nel dibattimento; la Corte osserva che l'omessa disamina di deduzioni difensive non integra automaticamente il vizio di cui all'art. 606 se non si tratta di mezzi di prova richiesti per il dibattimento
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede i motivi di impugnazione nel giudizio di legittimità: la lettera d) riguarda l'omessa decisione sui mezzi di prova richiesti per il dibattimento; qui la Corte ha ritenuto non applicabile tale vizio
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per indicare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo), la Cassazione è competente principalmente per questioni di diritto o per motivazione omessa/apparente; non è sede per riesaminare in concreto la tenuta logica delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito
- Per disporre o confermare un sequestro di denaro, il giudice della cautela deve poter indicare elementi concreti e persuasivi (indizi) che colleghino le somme a reati contestati; la mera deduzione difensiva senza riscontri oggettivi è insufficiente
- La sproporzione tra redditi leciti dimostrabili e consistenza del denaro/flux finanziari è elemento rilevante per la persistenza del fumus commissi delicti in tema di cautela reale
- Le richieste di acquisizione probatoria ulteriori non possono essere soddisfatte in sede di legittimità: tali attività istruttorie vanno esperite nei gradi di merito
- L'omessa risposta a deduzioni difensive non costituisce automaticamente vizio ai fini dell'art. 606 c.p.p., salvo che si tratti di mezzi di prova specificamente richiesti per il dibattimento ai sensi dell'art. 495, comma 2
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