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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9492/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di denaro sottoposto a sequestro preventivo (busta contenente euro 25.000), sostenendo la lecita provenienza delle somme: lavoro (anche "al nero"), canone di locazione percepito dal febbraio 2024, risarcimento per sinistro stradale nel 2020, documentazione bancaria e presunta fobia a depositare risparmi in banca; censura anche per vizio di motivazione e travisamento degli atti circa chi avesse effettivamente ricevuto denaro nelle relazioni con terzi (Salvatore Paolo Cintura) e per la valutazione della sproporzione dei prelievi (contestando che sia stato valorizzato un prelievo di euro 14.220 anziché oltre euro 35.000 dichiarati dalla difesa).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, la valutazione del merito fattuale (tenuta logica dell'apparato argomentativo, riconsiderazione dei dati probatori e della congruità dei movimenti finanziari) non sia sindacabile in Cassazione se non per violazione di legge; ha condiviso il giudizio del Tribunale del riesame secondo cui il denaro rinvenuto (e altri flussi) risultano sproporzionati rispetto ai redditi leciti dimostrabili e sono logicamente riconducibili a contesti criminosi (videoregistrazioni, scambi, coerciti indizi), mentre le allegazioni difensive sono state ritenute congetturali e prive di riscontri oggettivi. La Corte ha inoltre precisato che richieste di acquisizione probatoria non possono essere eseguite in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (importo indicato nel dispositivo, testo troncato).

Norme richiamate

  • artt. 81-648 cod. pen.

    Riferimento ai reati contestati in relazione ai fatti (tra cui ricettazione e detenzione/porto di arma clandestina): indicano il quadro di reato cui la misura cautelare reale è collegata

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente nella censura; la Corte non ha ravvisato violazione di legge comminata ai sensi di questa norma nell'ordinanza impugnata

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: la Cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge (compresa la motivazione omessa o apparente)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione del criterio dei 'gravi indizi di colpevolezza' per le misure cautelari personali; la Corte richiama che il sequestro preventivo non richiede gli stessi livelli probatori ma necessita di elementi indiziari concreti e persuasivi

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione dei mezzi di prova nel dibattimento; la Corte osserva che l'omessa disamina di deduzioni difensive non integra automaticamente il vizio di cui all'art. 606 se non si tratta di mezzi di prova richiesti per il dibattimento

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di impugnazione nel giudizio di legittimità: la lettera d) riguarda l'omessa decisione sui mezzi di prova richiesti per il dibattimento; qui la Corte ha ritenuto non applicabile tale vizio

  • art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per indicare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo), la Cassazione è competente principalmente per questioni di diritto o per motivazione omessa/apparente; non è sede per riesaminare in concreto la tenuta logica delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito
  • Per disporre o confermare un sequestro di denaro, il giudice della cautela deve poter indicare elementi concreti e persuasivi (indizi) che colleghino le somme a reati contestati; la mera deduzione difensiva senza riscontri oggettivi è insufficiente
  • La sproporzione tra redditi leciti dimostrabili e consistenza del denaro/flux finanziari è elemento rilevante per la persistenza del fumus commissi delicti in tema di cautela reale
  • Le richieste di acquisizione probatoria ulteriori non possono essere soddisfatte in sede di legittimità: tali attività istruttorie vanno esperite nei gradi di merito
  • L'omessa risposta a deduzioni difensive non costituisce automaticamente vizio ai fini dell'art. 606 c.p.p., salvo che si tratti di mezzi di prova specificamente richiesti per il dibattimento ai sensi dell'art. 495, comma 2

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