Sentenza n. 12843/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal concorso per non idoneità nella prova di corsa sui 1000 metri, nonché atti della procedura concorsuale e successive graduatorie; con motivi aggiunti, convocazione alle prove e graduatorie finali e rettificate
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Ispettore della Polizia di Stato e partecipante all’aliquota riservata al personale interno, aveva superato le prove scritte ma non aveva superato la prova fisica di corsa sui 1000 metri, svolta il 16 gennaio 2025. Dopo avere documentato un’artralgia alle caviglie e l’impossibilità di svolgere attività fisica per otto giorni, aveva chiesto il differimento della prova. L’amministrazione lo aveva riconvocato esattamente all’ottavo giorno, qualificando quella data come ultimo giorno utile. Il candidato aveva completato la prova in 4 minuti e 54 secondi, a fronte del tempo massimo di 3 minuti e 55 secondi, venendo dichiarato non idoneo ed escluso. Con il ricorso introduttivo ha dedotto, tra l’altro, la violazione del divieto di discriminazione in ragione dell’età e dei principi di parità di trattamento, sostenendo che per l’aliquota riservata agli ispettori avrebbero dovuto essere previste prove fisiche differenziate; la violazione del diritto dell’Unione e la necessità di disapplicare le norme interne incompatibili; l’inaffidabilità dei sistemi di rilevazione del tempo, l’inadeguatezza della strumentazione e irregolarità nello svolgimento della prova. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento di un periodo adeguato di recupero dall’infortunio. Con i motivi aggiunti ha impugnato le graduatorie finali e rettificate e la convocazione comunicata l’11 luglio 2025, deducendo la violazione delle modalità di comunicazione previste dal bando, l’insufficiente preavviso, l’illegittima notificazione al solo difensore e la compressione del diritto di difesa sostanziale, oltre a richiamare le censure originarie. In particolare, la convocazione per le prove fisiche era stata trasmessa via PEC al difensore domiciliatario, senza comunicazione diretta al candidato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo all’insufficiente differimento della prova fisica. Il principio di celerità delle procedure concorsuali non esclude che, in presenza di un impedimento sanitario temporaneo, oggettivo, imprevedibile e documentato, debba essere assicurato un differimento idoneo a consentire il recupero fisico, purché compatibile con la par condicio e con i tempi complessivi della procedura. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva fissato la prova proprio all’ottavo giorno, coincidente con la scadenza del periodo di riposo prescritto, senza consentire un recupero pieno e senza indicare ragioni organizzative invalicabili che impedissero una convocazione successiva. La circostanza che la procedura fosse proseguita per altri sei mesi, con prove orali e pubblicazione delle graduatorie nel giugno 2025, dimostrava l’assenza di una concreta incompatibilità tra il differimento e le esigenze di celerità. Il TAR ha quindi ritenuto illegittima l’esclusione e ha annullato il provvedimento impugnato. Sono stati accolti anche i motivi aggiunti relativi alla convocazione effettuata nell’esecuzione della misura cautelare: l’attività amministrativa resta soggetta alle regole del bando e alle garanzie informative proprie della procedura concorsuale, anche quando sia attuativa di un provvedimento giudiziario. La comunicazione via PEC al difensore domiciliatario non era idonea a portare direttamente a conoscenza del candidato la data della riconvocazione, poiché il mandato difensivo processuale non si estende automaticamente agli adempimenti extraprocessuali, quali la partecipazione alle prove concorsuali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante e la celerità di espletamento
La celerità della procedura concorsuale deve essere bilanciata con la tutela della partecipazione del candidato impedito da un evento sanitario oggettivo e temporaneo.
art. 11, comma 4, d.P.R. 487/1994
termine massimo di 180 giorni, decorrenti dallo svolgimento delle prove scritte, per la conclusione delle operazioni concorsuali
Il termine di conclusione della procedura tutela l’interesse pubblico alla tempestiva copertura dei posti e la certezza dei rapporti, ma non giustifica automaticamente la fissazione della prova alla scadenza del periodo di inabilità quando sia possibile un differimento compatibile con la procedura.
art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta discriminazione per età; la sentenza accoglie il ricorso per il diverso e assorbente profilo dell’insufficiente recupero dall’impedimento sanitario.
direttiva 2000/78/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno della censura di discriminazione in ragione dell’età, non esaminata nel merito perché assorbita.
d.lgs. 216/2003
Richiamato quale atto di recepimento della direttiva 2000/78/CE; la relativa censura è stata assorbita.
art. 2, comma 1, lett. a), bando di concorso
Prevedeva l’aliquota di posti riservata al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori.
art. 2, comma 1, lett. ii), n. 5 d.lgs. 95/2017
Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione dell’aliquota riservata agli ispettori in deroga al limite ordinario di età.
art. 35-quater d.lgs. 165/2001
Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di accertamento dell’efficienza fisica e all’affidabilità della rilevazione dei tempi; la censura è stata assorbita.
art. 19 del bando di concorso
Richiamato nei motivi aggiunti con riguardo ai termini e alle modalità di convocazione alle prove.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l’oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la necessità di rispettare i tempi di conclusione e la par condicio non esclude il differimento della prova fisica quando il candidato sia temporaneamente impedito da un evento sanitario oggettivo, imprevedibile, non imputabile e adeguatamente documentato.
- Il differimento della prova fisica deve essere fissato in modo da consentire un recupero effettivo e non può coincidere automaticamente con la scadenza del periodo di riposo prescritto, se ciò espone il candidato a un rischio per la salute e può incidere sulla prestazione.
- L’amministrazione può negare o limitare il rinvio soltanto sulla base di concrete esigenze organizzative e temporali, da ponderare con l’interesse individuale alla partecipazione; il mero richiamo alla celerità della procedura non è sufficiente quando il differimento sia compatibile con il calendario concorsuale.
- Quando le prove non devono essere svolte simultaneamente da tutti i candidati, una sessione di recupero per un impedimento sanitario documentato non viola di per sé la par condicio, purché non attribuisca al candidato un vantaggio indebito.
- Anche nell’esecuzione di un’ordinanza cautelare, l’amministrazione deve rispettare le modalità di convocazione e le garanzie informative previste dal bando; la comunicazione della riconvocazione al solo difensore domiciliatario non sostituisce necessariamente la comunicazione diretta al candidato per adempimenti extraprocessuali, quali le prove concorsuali.
- Il mandato conferito al difensore per la rappresentanza processuale non si estende automaticamente agli atti e agli adempimenti extraprocessuali del candidato nell’ambito della procedura concorsuale.
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