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Sentenza

Sentenza n. 1928/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, n. 496/2025, passata in giudicato, che aveva ordinato l’accredito di € 2.000 sulla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 496/2025 del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 gennaio 2026. La pronuncia aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente € 2.000 per i quattro anni scolastici indicati. Poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al titolo, la ricorrente ha domandato l’attuazione coattiva della condanna. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza è passata in giudicato e che è stata notificata all’Amministrazione, e ha accolto il ricorso: l’inadempimento non era contestato. Ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica e accreditarvi la somma di € 2.000 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, l’esecuzione è affidata al Direttore generale pro tempore competente, nominato commissario ad acta, che dovrà provvedere entro gli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione a sua cura della ricorrente; il commissario può subdelegare gli adempimenti e non riceverà compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato.

    Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e dispone le misure necessarie a conseguire l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    La domanda di ottemperanza è ammissibile in presenza delle condizioni previste dalla norma, accertate in relazione al titolo giudiziale passato in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR considera soddisfatte le condizioni stabilite dalla disposizione per procedere all’ottemperanza della sentenza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.

    In sede di ottemperanza va attuata la condanna a costituire la Carta elettronica docente e ad accreditarvi l’importo stabilito nel titolo giudiziale.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 496/2025), il Tribunale di Treviso ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) in cui ha prestato servizio.

    Le modalità e le funzionalità di costituzione della Carta elettronica e di accredito sono quelle previste dalle disposizioni richiamate, secondo quanto stabilito nel titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando l’amministrazione, dopo la notificazione del titolo e in assenza di adempimento spontaneo, rimanga inadempiente.
  • Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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