Sentenza n. 1928/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, n. 496/2025, passata in giudicato, che aveva ordinato l’accredito di € 2.000 sulla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 496/2025 del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 gennaio 2026. La pronuncia aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente € 2.000 per i quattro anni scolastici indicati. Poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al titolo, la ricorrente ha domandato l’attuazione coattiva della condanna. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza è passata in giudicato e che è stata notificata all’Amministrazione, e ha accolto il ricorso: l’inadempimento non era contestato. Ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica e accreditarvi la somma di € 2.000 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, l’esecuzione è affidata al Direttore generale pro tempore competente, nominato commissario ad acta, che dovrà provvedere entro gli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione a sua cura della ricorrente; il commissario può subdelegare gli adempimenti e non riceverà compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e dispone le misure necessarie a conseguire l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La domanda di ottemperanza è ammissibile in presenza delle condizioni previste dalla norma, accertate in relazione al titolo giudiziale passato in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR considera soddisfatte le condizioni stabilite dalla disposizione per procedere all’ottemperanza della sentenza nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.
In sede di ottemperanza va attuata la condanna a costituire la Carta elettronica docente e ad accreditarvi l’importo stabilito nel titolo giudiziale.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 496/2025), il Tribunale di Treviso ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) in cui ha prestato servizio.
Le modalità e le funzionalità di costituzione della Carta elettronica e di accredito sono quelle previste dalle disposizioni richiamate, secondo quanto stabilito nel titolo da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando l’amministrazione, dopo la notificazione del titolo e in assenza di adempimento spontaneo, rimanga inadempiente.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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