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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47920/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di rapina aggravata (capo a), furto aggravato (capo c) e ricettazione (capo d), con Veneziano anche ritenuto responsabile di ulteriore ricettazione (capo b). Le doglianze principali: contestazione della qualificazione giuridica della rapina (i difensori sostengono che le condotte integrassero al più un furto aggravato, non una rapina, atteso che non vi sarebbero state violenze o particolare aggressività ma una simulazione di polizia); richiesta di riqualificazione della ricettazione relativa alle targhe in furto (Veneziano avrebbe staccato le targhe poco prima); contestazioni sulla carenza e illogicità della motivazione in relazione al possesso della patente e della tessera ATM, alla provenienza del bancomat e del portatile rubati (criticando la attendibilità della persona offesa e l'entità del riconoscimento), e deduzione di generiche criticità probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i difensori. Ha confermato la qualificazione della condotta come rapina aggravata richiamando la giurisprudenza che ritiene minaccia anche la finta presentazione come operatore di polizia e la fittizia perquisizione, idonee a comprimere la libertà psichica della vittima. Ha ritenuto corretta la qualifica di ricettazione per il possesso di documenti e targhe quando non sia fornita una spiegazione attendibile. Ha valorizzato, quanto al furto contestato, l'ammissione di Veneziano di essersi recato presso l'abitazione della persona offesa e il ritrovamento del bancomat nel veicolo ad uso di Veneziano. Ha inoltre escluso interesse alla richiesta di riqualificazione in furto del capo d) perché il furto pluriaggravato prevede pena edittale più alta rispetto alla ricettazione. Infine ha condannato le parti private al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, per l'inammissibilità del ricorso e per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    riferimento difensivo a 625 n.5

    La difesa richiamava tali norme per sostenere che la simulazione della qualità di pubblico ufficiale dovesse essere valutata nel quadro del furto; la Corte ha invece ritenuto che la simulazione con finta perquisizione costituisce una minaccia idonea a integrare la rapina.

  • art. 625 n.2 e n.7 cod. pen.

    Richiamati dalla Corte in relazione alla fattispecie di furto pluriaggravato: la riqualificazione richiesta dal ricorrente era priva di interesse perché la fattispecie di furto pluriaggravato è punita con pena edittale più alta rispetto alla ricettazione.

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 20216 del 06/05/2016 (Rezaei)

    Precedente che afferma che la finta presentazione come operatore di polizia e la fittizia perquisizione integrano la minaccia ai fini della rapina; richiamato per confermare la qualificazione della condotta come rapina.

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 948 del 16/12/2009 (Orefice)

    Richiamata a supporto della nozione che la simulazione della qualità di pubblico ufficiale può costituire minaccia rilevante ai fini della rapina.

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 20193 del 19/04/2017 (PG in proc. Kebe)

    Principio secondo cui chi è trovato in possesso di refurtiva e non fornisce una spiegazione attendibile risponde di ricettazione; applicato dalla Corte per la qualificazione della condotta di possesso senza giustificazione plausibile.

Massime di principio

  • La simulazione della qualità di pubblico ufficiale che comporti una fittizia perquisizione o comunque una compressione della libertà psichica della vittima può integrare la minaccia tipica della rapina; non è necessario l'uso di violenza fisica per configurare la rapina.
  • Il giudice valuta la plausibilità delle spiegazioni sull'origine del possesso di beni: il semplice possesso di beni provento di reato senza spiegazioni credibili è idoneo a fondare la ricettazione.
  • La richiesta di riqualificazione del reato in una fattispecie più grave può essere priva di interesse se la pena prevista per la nuova qualificazione è superiore a quella già contestata; ciò può influire sull'ammissibilità del motivo.
  • In cassazione i motivi che si limitano a riproporre criticità già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale sono spesso considerati meramente reiterativi e dichiarati inammissibili.
  • Le contestazioni basate sulla valutazione della attendibilità dei testi o sul peso delle prove (riconoscimenti parziali, discrepanze nella denuncia) rischiano di evocare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; è necessario evidenziare errori di diritto o vizi logici critici nella motivazione.
  • Se si contesta il possesso di targhe o altri beni che il ricorrente afferma di aver prelevato prima dell'evento, va fornita prova o elemento probatorio concreto a supporto dell'asserzione; mere dichiarazioni non smentiscono il giudizio fondato su altri riscontri materiali (p.es. ritrovamento di bancomat nel veicolo).

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