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Sentenza

Sentenza n. 13383/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza Italiana notificato in data 27 luglio 2022.

Giustizia amministrativa202212237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, notificato il 27 luglio 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il rigetto era motivato dalla pendenza di un procedimento penale per gestione non autorizzata di rifiuti e combustione illecita di rifiuti, ai sensi degli artt. 256 e 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. Sono stati dedotti violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che non ricorressero cause ostative previste dall'art. 6 della legge n. 91 del 1992, che non vi fosse una condanna penale, che il procedimento penale pendente non dimostrasse una sua effettiva inaffidabilità e che l'amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento amministrativo sino alla definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della medesima legge. Il ricorrente ha inoltre contestato l'incompletezza e l'irragionevolezza della valutazione ministeriale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha affermato che la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 resta oggetto di ampia discrezionalità amministrativa. L'amministrazione può valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, la sua affidabilità e l'attitudine a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale, anche sulla base di elementi indiziari e di vicende penalmente rilevanti non ancora definite con sentenza di condanna. La pendenza del procedimento penale, già sfociato nel rinvio a giudizio, per gestione illecita e combustione di rifiuti è stata ritenuta elemento idoneo a sostenere il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, considerato il rilievo costituzionale e sociale della tutela ambientale. Le risultanze penali possono dunque essere apprezzate autonomamente sul piano amministrativo, poiché il procedimento di naturalizzazione non mira a irrogare una sanzione, ma a formulare una prognosi sull'integrazione futura e sull'assimilazione dei valori fondamentali dell'ordinamento. Il giudice ha escluso la necessità di attendere l'esito del processo penale, rilevando che l'art. 6, comma 4, della legge n. 91 del 1992 riguarda le diverse cause ostative previste per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e non la concessione per residenza disciplinata dall'art. 9. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni ministeriali, di alta amministrazione e ampiamente discrezionali, è limitato ai casi di evidente travisamento dei fatti o illogicità, non riscontrati nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione implica un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione, l'affidabilità e l'attitudine del richiedente a rispettare i doveri verso la comunità nazionale.

  • art. 6, comma 4, l. 91/1992

    L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

    La disposizione riguarda la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e non impone la sospensione del procedimento relativo alla concessione per residenza ai sensi dell'art. 9.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato prima dell'adozione del diniego; il testo non evidenzia specifiche violazioni procedimentali relative a tale fase.

  • artt. 256 e 256-bis d.lgs. 152/2006

    La gestione non autorizzata e la combustione illecita di rifiuti costituiscono vicende penalmente rilevanti idonee, anche senza una condanna definitiva, a essere valutate negativamente nel giudizio amministrativo sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.

  • art. 9, comma 3, Costituzione

    La tutela dell'ambiente, richiamata dal giudice anche alla luce della modifica costituzionale, conferisce particolare rilievo ai reati ambientali nella valutazione dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza per residenza, il possesso del requisito della residenza legale decennale costituisce soltanto una condizione per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla concessione, che resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'attitudine del richiedente a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare negativamente vicende penalmente rilevanti anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna, quando esse offrano elementi indiziari ritenuti idonei a fondare una prognosi di inaffidabilità o di non compiuta integrazione.
  • La pendenza di un procedimento penale per gestione illecita o combustione illecita di rifiuti può costituire elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, in ragione della particolare rilevanza del bene ambiente e del disvalore della condotta rispetto ai valori fondamentali della convivenza sociale.
  • La sospensione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge n. 91 del 1992 opera per la diversa procedura di acquisto della cittadinanza per matrimonio e non si applica automaticamente alla concessione della cittadinanza per residenza disciplinata dall'art. 9 della stessa legge.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali relative alla concessione della cittadinanza, espressione di ampia discrezionalità e di alta amministrazione, non può essere sostitutivo ed è limitato ai casi di evidente travisamento dei fatti o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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