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Sentenza

Sentenza n. 13094/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per un valore complessivo di euro 1.500, oltre alla rifusione delle spese di lite. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alle statuizioni di condanna. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, fosse stato notificato nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In assenza di prova o chiarimenti da parte dell’Amministrazione sull’adempimento, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata secondo i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta nel giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È individuato dal TAR come fondamento della propria competenza a conoscere dell’azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere promossa l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne rileva il decorso.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale per il beneficio economico della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all’Amministrazione inadempiente di dare esecuzione alla decisione entro un termine determinato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, che deve essere eseguito nei termini risultanti dal titolo.
  • Quando il privato allega l’inadempimento di una sentenza di condanna e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuto adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’infruttuosa scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, per assicurare l’esecuzione effettiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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