Cassazione Penale, Sentenza n. 14838/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 7/11/2022 con cui è stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 19/06/2010 (pena 2 anni e 6 mesi e multa per art.73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente, difeso dall'avv. Angela Porcelli, ha dedotto tre motivi: (1) violazione/erronea applicazione dell'art.168 cod. pen. per non avere il giudice dell'esecuzione accertato l'anteriorità dei fatti oggetto della sentenza del 12/01/2021 (che, secondo il ricorrente, riguarderebbero condotte tra settembre 2015 e marzo 2016) rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione (19/06/2010); (2) questione di legittimità costituzionale dell'art.168, primo comma, per presunto contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità (art.3 Cost.) in relazione al computo del quinquennio dal giorno della irrevocabilità e non dalla commissione del reato; (3) erronea applicazione del d.lgs.150/2022 e dell'art.2 cod. pen., e rilievo di incostituzionalità dell'art.6 del d.l. 31/10/2022 n.162 (differimento dell'entrata in vigore del nuovo art.20-bis cod. pen.), sostenendo che le nuove norme sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi avrebbero impedito la carcerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la protrazione della condotta di un reato permanente nel quinquennio successivo alla sentenza che ha concesso la sospensione condizionale determina la revoca del beneficio, computando il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza concessiva. Il giudice dell'esecuzione ha accertato, sulla base degli elementi disponibili e in linea con la giurisprudenza, che il reato associativo (iniziato nel 2004) si era protratto entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità (fino al 19/06/2015); la difesa non ha fornito prova contraria rispetto alle date asserite. La censura sulla decorrenza del termine è stata già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte costituzionale (ordinanza n.434/1998) e confermata. Quanto alle modifiche legislative (d.lgs.150/2022 e art.20-bis), è stato rilevato che tali disposizioni non erano ancora entrate in vigore alla data del provvedimento impugnato per effetto dell'art.6 del d.l. n.162/2022; inoltre la regola della lex mitior non può operare contro un giudicato già formato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale oggetto della condanna originaria (traffico di stupefacenti). Citata per identificare la condanna cui era connesso il beneficio della sospensione condizionale.
art. 168 cod. pen.
Disciplina della revoca della sospensione condizionale; la Corte applica il principio secondo cui la protrazione di un reato permanente nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio comporta la revoca (la decorrenza del quinquennio si computa dalla irrevocabilità della sentenza).
art. 163 cod. pen.
Prevede la sospensione condizionale della pena; richiamato nel quadro delle modifiche normative evocate dalla difesa.
art. 2 cod. pen. (principio della lex mitior)
La Corte rileva che la retroattività della lex mitior incontra il limite del giudicato: una nuova norma favorevole non può sostituire una pena già definitivamente irrogata; pertanto non è applicabile al caso di giudicato formato.
d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 20-bis cod. pen.)
Introduce "pene sostitutive delle pene detentive brevi"; la Corte osserva che la disposizione non era ancora entrata in vigore al momento del provvedimento impugnato per effetto del differimento disposto dall'art.6 del d.l. n.162/2022.
d.l. 31 ottobre 2022, n.162, art. 6
Ha inserito nel d.lgs. n.150 l'art.99-bis disponendo il differimento dell'entrata in vigore delle nuove norme, impedendone l'applicazione al caso concreto.
Cost. art. 3
Richiamato dalla difesa in tema di ragionevolezza e proporzionalità; la Corte ricorda che la questione in ordine alla decorrenza del quinquennio è stata già considerata e risolta dalla Corte costituzionale.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 434 del 14/12/1998
La Consulta aveva già ritenuto manifestamente infondata la censura sulla decorrenza del termine quinquennale dalla irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio; scelta coerente con la funzione special-preventiva della sospensione condizionale.
Massime di principio
- Se il reato è permanente, la continuazione della condotta che si estende nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale comporta la revoca del beneficio, anche se la condotta fosse iniziata prima del beneficio.
- Il quinquennio da considerare ai fini della revoca si computa dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale (non dalla data di commissione del nuovo reato).
- Il giudice dell'esecuzione è competente ad accertare, mediante analisi delle prove, la durata e la data di cessazione di una condotta permanente quando tale data non sia precisata nella sentenza di condanna.
- La disposizione del principio di retroattività della lex mitior (art.2 cod. pen.) non consente di modificare pene già decise con sentenza passata in giudicato: la nuova norma più favorevole non può essere applicata per elidere effetti già definitivi del giudicato, salvo abolitio criminis.
- Se una riforma penale che introduce misure più favorevoli non è ancora entrata in vigore alla data del provvedimento impugnato (per es. per differimento dell'entrata in vigore), non può essere applicata retroattivamente per incidere su un giudicato già formato.
- Le censure costituzionali che già hanno ricevuto risposta negativa dalla Corte costituzionale (es. sul computo del quinquennio dall'irrevocabilità) hanno scarse probabilità di riuscita in sede di legittimità penale ordinaria.
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