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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11425 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto, tra l'altro, la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di un immobile catastalmente classificato A/10 e la deducibilità dei costi per servizi amministrativi fatturati dalla società controllante Alifin S.p.A. Secondo l'Amministrazione, la mera strumentalità oggettiva dell'immobile non era sufficiente: la società avrebbe dovuto dimostrarne l'effettiva inerenza e destinazione all'attività d'impresa. L'Agenzia contestava inoltre l'effettività, l'inerenza, la determinabilità e la documentazione dei costi infragruppo, rilevando che questi erano stati ripartiti in modo non adeguatamente giustificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errato il riconoscimento automatico della detrazione IVA fondato sulla sola categoria catastale dell'immobile, sulla sua iscrizione in bilancio e sulla successiva locazione. Ha chiarito che occorre verificare concretamente l'inerenza del bene all'attività specifica dell'impresa e che l'onere della prova grava sul contribuente. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, relativi all'abuso del diritto e all'omessa motivazione sull'operazione immobiliare. Il quarto motivo, relativo in astratto ai requisiti dei costi per servizi della controllante, è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata. È stato invece accolto il quinto motivo, poiché la CTR non aveva adeguatamente esaminato la prova dell'effettività, della misura e dei criteri di determinazione dei costi amministrativi infragruppo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4

    Le operazioni effettuate dalle società indicate dalla norma si considerano effettuate nell'esercizio di impresa.

    La presunzione opera principalmente per le operazioni attive; non comporta automaticamente che ogni acquisto effettuato da una società sia inerente e dia diritto alla detrazione IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    È detraibile l'IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa.

    La detrazione richiede, oltre alla qualità di imprenditore, la concreta inerenza e strumentalità del bene o servizio rispetto all'attività imprenditoriale. La prova dell'inerenza grava sul contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1

    La detrazione non può fondarsi soltanto sulla natura astrattamente strumentale del bene, ma deve essere collegata all'utilizzo effettivo o programmato per operazioni economiche dell'impresa, sulla base di elementi oggettivi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo vigente ratione temporis

    I costi sono deducibili se inerenti, competenti, certi e determinabili. Per i servizi infragruppo devono essere provati sia l'effettivo sostenimento sia la corretta quantificazione.

  • Legge n. 383 del 2001, art. 4, comma 1

    La disposizione prevedeva un'agevolazione fiscale per determinati investimenti; il beneficio è subordinato al rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla legge e può essere revocato se il bene è destinato a finalità estranee all'attività d'impresa.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; nel caso concreto il contribuente deve dimostrare l'inerenza dell'acquisto e l'effettività e quantificazione dei costi dedotti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Il giudice tributario può esercitare i poteri istruttori previsti dalla norma per accertare gli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza sostituire l'onere probatorio delle parti.

Massime di principio

  • La classificazione catastale o la strumentalità oggettiva di un bene non dimostrano, da sole, l'inerenza ai fini IVA: occorre provare il concreto collegamento con l'attività specifica dell'impresa o, almeno, un'intenzione aziendale iniziale comprovata da elementi obiettivi.
  • La successiva locazione di un bene non rende automaticamente detraibile l'IVA assolta al momento dell'acquisto, soprattutto se la locazione è estranea all'oggetto e all'attività ordinaria della società.
  • L'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale e la produzione di redditi imponibili sono elementi indiziari, ma non sostituiscono la verifica dell'inerenza dell'operazione passiva originaria.
  • Per i servizi forniti da una società controllante, il contratto e la fattura non sono sufficienti: la controllata deve dimostrare che il servizio è stato effettivamente reso, che ha prodotto un'utilità concreta e che il costo è stato ripartito secondo criteri oggettivi, verificabili e documentati.
  • In caso di costi infragruppo calcolati in base al fatturato o ad altri parametri generali, è necessario dimostrare il rapporto tra il criterio di riparto, i costi effettivamente sostenuti dalla capogruppo e il beneficio ricevuto dalla controllata.
  • Quando l'Amministrazione contesta elementi specifici che fanno dubitare dell'inerenza o dell'effettività dei costi, il giudice deve esaminarli e motivare puntualmente; una motivazione fondata su formule generiche può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
  • La Cassazione, in presenza di carenze nell'accertamento dei fatti o nella motivazione, normalmente non decide direttamente il merito, ma rinvia al giudice tributario affinché effettui una nuova valutazione secondo i principi indicati.

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