Cassazione Penale, Ordinanza n. 32041/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto a uno di essi la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p., riducendo la relativa pena, e aveva confermato per entrambi la condanna per furto in abitazione. Con il primo motivo ciascun ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 240 e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e il vizio di motivazione, prospettando il difetto di autenticità del supporto contenente immagini utilizzate nel processo e sostenendo l'inutilizzabilità del materiale come anonimo. Con il secondo motivo entrambi hanno denunciato la violazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato su mere asserzioni ipotetiche e ha escluso che il supporto audiovisivo costituisse un anonimo vietato dall'art. 240 c.p.p., qualificandolo come documento riproduttivo di un avvenimento storico. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e logica, valorizzando gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; in particolare, nei confronti di uno degli imputati erano stati richiamati i numerosi precedenti penali, mentre nei confronti dell'altro era già stata accolta la richiesta principale di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non censurabile la valutazione della Corte d'appello sulla natura documentale del supporto contenente le immagini e sull'assenza di elementi concreti idonei a contestarne l'autenticità. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità delle impugnazioni.
Norme richiamate
art. 240 c.p.p.
Il divieto di acquisizione riguarda gli anonimi contenenti dichiarazioni di scienza; non si estende automaticamente a un supporto audiovisivo che documenti e riproduca un avvenimento storico.
art. 530, commi 1 e 2, c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa insufficienza o inutilizzabilità del materiale probatorio; la censura è stata ritenuta ipotetica e infondata.
art. 62, n. 6, c.p.
La circostanza attenuante è stata riconosciuta dalla Corte d'appello a uno degli imputati, con conseguente riduzione della pena.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione congrua e logica fondata su elementi rientranti nei criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
criteri indicati dalla norma
Gli elementi valutabili ai sensi della norma possono essere ritenuti preponderanti dal giudice di merito nell'esercizio della discrezionalità relativa alle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
pagamento delle spese processuali e somma alla Cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un supporto contenente immagini che riproducono un avvenimento storico costituisce un documento e non un anonimo vietato dall'art. 240 c.p.p.; il divieto relativo agli anonimi non si estende a dichiarazioni o rappresentazioni audiovisive prive delle caratteristiche di una dichiarazione di scienza formata dall'anonimo.
- La contestazione dell'autenticità di un supporto audiovisivo non può fondare una censura di legittimità quando sia formulata in termini meramente ipotetici e non individui elementi concreti di alterazione o inattendibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo e logico gli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; non è necessaria una valutazione analitica di ogni elemento prospettato dalla difesa.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, qualora l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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