Sentenza del 29/12/2022 n. 6453 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, Ipotecarie e Catstali - Art. 46 l.374/1991 - Esenzione generalizzata - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione sull'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 46 della l. 374/1991: se tale norma debba essere interpretata come esenzione generalizzata dall'imposta di registro per tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie di valore non superiore a euro 1.033, indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo, in deroga all'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la ratio dell'art. 46 l. 374/1991 è coerente solo con un'esenzione generalizzata: sono esclusi dall'imposta di registro tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede euro 1.033, senza vincoli relativi al grado di giudizio, all'ufficio giudiziario adito o al tipo di processo. La decisione concorda con la giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Cass. 5857/2021, 5858/2021; ord. 21050/2020, 31278/2018).
Norme richiamate
legge 24 novembre 1991, n. 374, art. 46
L'art. 46 è interpretato come previsione di esenzione generalizzata dall'imposta di registro per tutti gli atti e provvedimenti connessi a controversie di valore non superiore a euro 1.033, operante in deroga all'art. 37 del d.P.R. 131/1986.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
L'art. 37, che normalmente disciplina l'applicazione dell'imposta di registro, non può essere fatto valere per escludere l'esenzione prevista dall'art. 46 quando la controversia ha valore non superiore a euro 1.033; quindi l'art. 46 opera come deroga normativa.
Massime di principio
- Se il valore della controversia non supera euro 1.033, tutti gli atti e provvedimenti connessi sono esenti dall'imposta di registro, a prescindere dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario o dal tipo di processo.
- L'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 va intesa in senso generalizzato e derogatorio rispetto all'art. 37 del d.P.R. 131/1986: l'amministrazione non può applicare l'imposta di registro quando ricorre la soglia di valore.
- In contenziosi analoghi il privato/contribuente può far valere l'esenzione e, in caso di rifiuto dell'ufficio, ottenere accoglimento in sede giurisdizionale richiamando la giurisprudenza citata.
- Occorre comprovare o dimostrare il valore della controversia (o far emergere che non supera la soglia): l'onere probatorio resta significativo in caso di contestazioni dell'Ufficio.
- Verificare sempre eventuali modifiche legislative o pronunce successive della Corte di Cassazione che possano aver aggiornato l'interpretazione o la soglia monetaria.
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