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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/213

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/213 della Commissione, del 7 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/213 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, da usare per la determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto tecnico di attuazione fondato sul regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili. L'allegato contiene, per ciascun codice NC e origine, il relativo valore espresso in EUR/100 kg. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione, ai fini del prezzo di entrata, per taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, con riferimento ai codici NC elencati e alle specifiche origini/paesi terzi indicati tramite la nomenclatura dei paesi. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa di esecuzione nel settore degli ortofrutticoli freschi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/213 della Commissione è un atto tecnico di attuazione nel settore degli ortofrutticoli freschi. Esso aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata, secondo il meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e che il loro calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato costituisce la parte sostanziale dell'atto e contiene una tabella con valori espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini/paesi terzi.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca i valori per vari prodotti, tra cui: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90 e 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi di origine con il relativo valore forfettario; il codice 'ZZ' è chiarito come riferito ad 'altre origini'. La nomenclatura dei paesi rinvia al regolamento (UE) n. 1106/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori interessati alle importazioni dei prodotti elencati.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli. Il sistema deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e serve alla determinazione del prezzo di entrata per prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Valori fissati nell'allegato

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e origini (tra cui MA, TN, TR, EG, IL, JM, CN, US, CL, ZA e il codice ZZ per 'altre origini').

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofrutticolipolitica commercialeimportazioniorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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