Regolamento (UE) 2017/199
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/199 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/199 del Consiglio aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo. L'aggiornamento recepisce le modifiche alle informazioni identificative di persone ed entità indicate dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 aggiornando gli elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive per la Repubblica democratica del Congo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sulle persone fisiche e giuridiche/entità inserite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005. L'intervento riguarda l'aggiornamento delle informazioni identificative e delle voci relative a soggetti già soggetti a misure restrittive connesse alla violazione dell'embargo sulle armi per la Repubblica democratica del Congo. Non disciplina esclusioni generali ulteriori rispetto al perimetro proprio delle misure restrittive già previste dal regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/199 del Consiglio
Il regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, che prevede misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi in relazione alla Repubblica democratica del Congo. L'intervento recepisce le modifiche alle informazioni identificative e alle motivazioni contenute nelle liste ONU, così da mantenere allineato l'ordinamento dell'Unione agli aggiornamenti adottati a livello delle Nazioni Unite.
Contesto e base normativa
Il Consiglio richiama il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005. Dai considerando risulta che il 13 e il 19 ottobre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito ai sensi della risoluzione 1533 (2004), ha aggiornato i dati identificativi relativi a 21 persone e a 1 entità soggette alle misure restrittive. Per questa ragione si rende necessario modificare l'allegato I del regolamento base.
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, le voci delle persone e dell'entità elencate vengono sostituite con nuove versioni che contengono:
- dati anagrafici aggiornati;
- alias e titoli;
- cittadinanza e indirizzi conosciuti;
- date di designazione ONU;
- informazioni supplementari tratte dalle sintesi dei motivi dell'inserimento in elenco.
Persone interessate
L'allegato riporta una serie di soggetti già sottoposti a misure restrittive, tra i quali Eric Badege, Frank Kakolele Bwambale, Gaston Iyamuremye, Innocent Kaina, Germain Katanga, Thomas Lubanga, Khawa Panga Mandro, Callixte Mbarushimana, Sylvestre Mudacumura, Leopold Mujyambere, Jamil Mukulu, Ignace Murwanashyaka, Straton Musoni, Jules Mutebutsi, Mathieu Chui Ngudjolo, Floribert Ngabu Njabu, Felicien Nsanzubukire, Pacifique Ntawunguka, Stanislas Nzeyimana, Jean-Marie Runiga e Bosco Taganda. Per ciascuno vengono riportate le informazioni identificative aggiornate e, in molti casi, i fatti rilevanti ai fini sanzionatori, come il ruolo in gruppi armati, il comando di milizie, il traffico di armi, il reclutamento di minori, le violazioni dei diritti umani e i procedimenti dinanzi alla Corte penale internazionale o ad autorità nazionali.
Entità interessata: ADF
L'allegato sostituisce anche la voce relativa alle ADF, indicate come Forze democratiche alleate, con i relativi alias. La scheda aggiornata richiama il loro operato nella provincia del Kivu settentrionale e riporta che il fondatore e leader Jamil Mukulu è stato arrestato in Tanzania nel 2015, estradato in Uganda e successivamente detenuto in attesa di processo. Le informazioni supplementari descrivono gravi violazioni del diritto internazionale, tra cui reclutamento e impiego di bambini soldato, violenze contro donne e bambini, attacchi alla MONUSCO e altri atti di particolare gravità.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione delle voci relative alle persone ed entità elencate, con conseguente aggiornamento dei dati identificativi e delle informazioni supplementari relative ai soggetti sottoposti a misure restrittive.
Base giuridica e finalità dell'intervento
Il Consiglio adotta il regolamento in esecuzione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005, sulla base delle informazioni aggiornate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1533 (2004). Il considerando richiama gli aggiornamenti del 13 e 19 ottobre 2016 relativi a 21 persone e 1 entità.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato: elenco delle persone
L'allegato sostituisce le voci relative a numerose persone designate, tra cui Eric Badege, Frank Kakolele Bwambale, Gaston Iyamuremye, Innocent Kaina, Germain Katanga, Thomas Lubanga, Khawa Panga Mandro, Callixte Mbarushimana, Sylvestre Mudacumura, Leopold Mujyambere, Jamil Mukulu, Ignace Murwanashyaka, Straton Musoni, Jules Mutebutsi, Mathieu Chui Ngudjolo, Floribert Ngabu Njabu, Felicien Nsanzubukire, Pacifique Ntawunguka, Stanislas Nzeyimana, Jean-Marie Runiga e Bosco Taganda, riportandone aliases, dati anagrafici, indirizzi, date di designazione ONU e motivazioni aggiornate.
Contenuto dell'allegato: elenco delle entità
L'allegato sostituisce anche la voce relativa all'entità ADF (Forze democratiche alleate), con relativi alias, indirizzo nella provincia del Kivu settentrionale e informazioni aggiornate sul leader Jamil Mukulu e sulle condotte contestate, tra cui reclutamento di bambini soldato, violenze contro civili e attacchi a operatori MONUSCO.
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