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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/212

Regolamento (UE) 2017/212 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento designa il CIRAD di Montpellier come laboratorio di riferimento dell’UE per la peste dei piccoli ruminanti. Oltre ai compiti generali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004, al laboratorio sono attribuite responsabilità specifiche in materia di diagnostica, armonizzazione dei metodi, supporto ai laboratori nazionali, formazione e consulenza scientifica. Il testo modifica inoltre l’allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 per inserire il nuovo laboratorio designato.

Designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per la peste dei piccoli ruminanti e definizione dei relativi compiti, con aggiornamento dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito dei controlli ufficiali su mangimi, alimenti e norme sulla salute e sul benessere degli animali, limitatamente alla peste dei piccoli ruminanti. Riguarda il laboratorio di riferimento dell’Unione designato, i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri e, per i profili di cooperazione scientifica e diagnostica, i rapporti con la Commissione e con laboratori di paesi terzi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per la peste dei piccoli ruminanti

Il regolamento dà attuazione all’esigenza, richiamata nei considerando, di disporre nell’Unione di un laboratorio di riferimento dedicato a una malattia per la quale sono necessari risultati analitici e diagnostici accurati. La Commissione, a seguito di una procedura di selezione avviata il 30 giugno 2016, designa il CIRAD di Montpellier come laboratorio di riferimento dell’UE per la peste dei piccoli ruminanti e aggiorna di conseguenza l’elenco dei laboratori contenuto nel regolamento (CE) n. 882/2004.

Ambito normativo e collegamento con il regolamento (CE) n. 882/2004

Il provvedimento si inserisce nel sistema dei controlli ufficiali disciplinato dal regolamento (CE) n. 882/2004, che fissa compiti, obblighi e requisiti generali dei laboratori di riferimento dell’UE per mangimi, alimenti e salute animale. In particolare, il nuovo laboratorio è inserito nell’allegato VII, parte II, del regolamento del 2004, dedicato ai laboratori di riferimento dell’UE per la salute degli animali e per gli animali vivi.

Compiti generali e specifici del laboratorio designato

Oltre alle funzioni generali previste dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il CIRAD è incaricato di mantenere i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri e di fornire metodi ottimali di diagnosi della peste dei piccoli ruminanti. Tra le attività tecniche più rilevanti figurano:

  • tipizzazione e caratterizzazione antigenica e genomica completa dei virus;
  • analisi filogenetica;
  • conservazione di ceppi virali per agevolare i servizi diagnostici e, se necessario, il tracciamento epidemiologico o la verifica delle diagnosi;
  • costituzione e aggiornamento di una raccolta di ceppi, isolati, sieri specifici e altri reagenti.

Armonizzazione delle diagnosi e controllo della qualità

Il laboratorio deve contribuire all’uniformità dei metodi diagnostici nell’Unione mediante prove comparative interlaboratorio ed esercizi esterni di garanzia della qualità. I risultati devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali di riferimento interessati, così da assicurare una base comune di affidabilità analitica e comparabilità delle diagnosi.

Supporto ai laboratori nazionali e gestione dei focolai

Una parte centrale dell’incarico riguarda il sostegno ai laboratori nazionali di riferimento. Il CIRAD deve fornire sieri standard e altri reagenti di riferimento, come virus, antigeni inattivati o linee cellulari, per uniformare gli esami diagnostici e i reagenti impiegati negli Stati membri. Deve inoltre prestare assistenza attiva nei casi di sospetto o conferma di focolai, ricevere isolati virali per la diagnosi confermativa e la caratterizzazione, contribuendo alle indagini e agli studi epidemiologici, con obbligo di comunicazione tempestiva dei risultati.

Formazione, cooperazione scientifica e relazioni internazionali

Il regolamento attribuisce al laboratorio anche un ruolo di diffusione delle conoscenze e di aggiornamento scientifico. Esso deve facilitare corsi di formazione, aggiornamento e seminari per i laboratori nazionali e per gli esperti di diagnostica, partecipare a convegni internazionali sulla standardizzazione dei metodi analitici e collaborare con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui la malattia è presente. È inoltre previsto il riesame delle raccomandazioni dell’OIE contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, con assistenza alla Commissione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Designazione del laboratorio di riferimento dell’UE

L’articolo 1 designa il Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), con sede a Montpellier, Francia, quale laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste dei piccoli ruminanti. Le responsabilità e i compiti aggiuntivi sono rinviati all’allegato del regolamento.

Aggiornamento dell’elenco dei laboratori di riferimento nel regolamento (CE) n. 882/2004

L’articolo 2 modifica l’allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 aggiungendo il punto 20 relativo al laboratorio di riferimento dell’UE per la peste dei piccoli ruminanti, con l’indicazione del CIRAD e dell’indirizzo a Montpellier, Francia.

Compiti di coordinamento diagnostico e supporto tecnico

L’allegato attribuisce al laboratorio il compito di mantenere i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento, fornire metodi ottimali di diagnosi, tipizzare e caratterizzare antigenicamente e genomicamente i virus, svolgere analisi filogenetiche, conservare ceppi virali e costituire una raccolta aggiornata di ceppi, isolati, sieri e reagenti.

Armonizzazione e garanzia della qualità

Il laboratorio deve armonizzare le diagnosi nell’Unione mediante prove comparative interlaboratorio e esercizi esterni di garanzia della qualità, trasmettendo periodicamente i risultati alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali interessati.

Ricerca, consulenza scientifica e diagnosi differenziale

Il laboratorio deve acquisire conoscenze sulla malattia per favorire una diagnosi differenziale rapida rispetto ad altre malattie virali, svolgere studi di ricerca per sviluppare metodi di lotta più efficaci, in collaborazione con i laboratori nazionali e secondo quanto concordato con la Commissione, e fornire consulenza scientifica, in particolare sulla selezione e sull’uso di ceppi vaccinali.

Supporto ai laboratori nazionali di riferimento e gestione dei focolai

Il laboratorio deve sostenere i laboratori nazionali fornendo sieri standard, reagenti di riferimento, virus, antigeni inattivati o linee cellulari per uniformare gli esami diagnostici. Deve inoltre fornire assistenza attiva nella diagnosi in caso di sospetto o conferma di focolai, ricevere isolati virali per diagnosi confermativa e caratterizzazione, contribuendo alle indagini epidemiologiche e comunicando tempestivamente i risultati.

Informazione, formazione e cooperazione internazionale

Il laboratorio deve organizzare o facilitare corsi di formazione, aggiornamento e seminari per i laboratori nazionali e gli esperti, partecipare a convegni internazionali sulla standardizzazione dei metodi, collaborare con laboratori di paesi terzi in cui la malattia è diffusa e riesaminare, insieme ai laboratori nazionali, le raccomandazioni OIE contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, assistendo anche la Commissione in tale riesame.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialidiagnostica veterinariacoordinamento tra laboratoriricerca scientifica

Testo integrale

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