Regolamento (UE) 2017/867
Regolamento delegato (UE) 2017/867 della Commissione, del 7 febbraio 2017, sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, ai fini dell’articolo 76 della direttiva 2014/59/UE, quali accordi debbano essere considerati protetti nelle cessioni parziali effettuate in risoluzione. L’obiettivo è evitare che rapporti contrattuali strettamente collegati tra loro vengano separati in modo da compromettere la stabilità e l’efficacia dello strumento di risoluzione, ma al contempo impedire una tutela eccessivamente ampia. Il testo individua criteri per garanzie, compensazione, netting e finanza strutturata, e lascia margini di valutazione caso per caso all’autorità di risoluzione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato che precisa quali classi di accordi devono essere tutelate nelle cessioni parziali di attività, diritti e passività nell’ambito della risoluzione bancaria ex articolo 76 della direttiva 2014/59/UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti alla direttiva 2014/59/UE, nonché alle autorità di risoluzione chiamate a effettuare cessioni parziali o modifiche contrattuali nell’ambito della risoluzione. Disciplina, in particolare, la qualificazione delle classi di accordi di garanzia, compensazione, netting e contratti di finanza strutturata che possono beneficiare della tutela contro la separazione di attività, diritti e passività. Rilevano anche i collegamenti con controparti centrali, sistemi di pagamento e regolamento titoli, cartolarizzazioni e taluni accordi tutelati dal diritto fallimentare nazionale; il regolamento non pregiudica i poteri discrezionali dell’autorità di risoluzione nei singoli casi né incide sul funzionamento dei sistemi rientranti nella direttiva 98/26/CE.
Regolamento delegato (UE) 2017/867 sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali
Il regolamento delegato (UE) 2017/867 della Commissione attua l’articolo 76 della direttiva 2014/59/UE (BRRD) chiarendo quali accordi, in sede di risoluzione, debbano restare protetti dalla separazione di attività, diritti e passività nelle cessioni parziali. La logica del testo è duplice: da un lato preservare l’integrità di rapporti contrattuali funzionalmente collegati; dall’altro evitare una tutela troppo ampia che renderebbe impraticabile lo strumento della cessione parziale.
Finalità e contesto normativo
I considerando spiegano che la tutela degli accordi protetti serve a impedire che, in una cessione parziale o nella modifica di clausole contrattuali disposta dall’autorità di risoluzione, vengano separati elementi patrimoniali e contrattuali inseparabili per effetto di garanzie, netting, compensazione o strutture finanziarie complesse. Il regolamento mira quindi a precisare l’ambito delle classi di accordi già previste dalla direttiva, con definizioni più tecniche e criteri applicativi omogenei a livello europeo.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 integra le definizioni della direttiva 2014/59/UE con due rinvii del regolamento (UE) n. 575/2013: la nozione di "cartolarizzazione" e quella di "accordo di compensazione contrattuale". Tali rinvii sono importanti perché delimitano il perimetro tecnico delle operazioni finanziarie rilevanti per la qualificazione degli accordi protetti.
Accordi di garanzia
L’articolo 2 precisa che rientrano negli accordi di garanzia gli accordi che prevedono garanzie, fideiussioni o cauzioni, le ipoteche e gli altri diritti di garanzia reale, nonché le operazioni di concessione di titoli in prestito senza trasferimento della piena proprietà della garanzia reale. La tutela opera solo se i diritti o le attività cui il diritto di garanzia si collega sono sufficientemente identificati o identificabili secondo l’accordo e il diritto nazionale applicabile.
Accordi di compensazione e di netting
Gli articoli 3 e 4 distinguono tra accordi con singola controparte e accordi con una o più controparti. Per le relazioni bilaterali, la tutela riguarda i diritti e le passività derivanti da contratti finanziari o derivati. Per gli accordi multilaterali, la tutela opera quando l’accordo è connesso all’attività di una controparte centrale, in particolare per il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012, oppure quando è collegato a sistemi di pagamento o di regolamento titoli ai sensi della direttiva 98/26/CE o ad altri sistemi analoghi. In entrambi i casi l’autorità di risoluzione può, caso per caso, includere anche accordi diversi se le norme prudenziali li riconoscono per attenuazione del rischio e se la protezione tramite impossibilità di separazione è necessaria per tale riconoscimento.
Poteri residui dell’autorità di risoluzione
L’articolo 5 chiarisce che la disciplina di dettaglio non limita i poteri dell’autorità di risoluzione. Essa può tutelare tutti gli accordi riconducibili alle classi dell’articolo 76, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), quando il diritto fallimentare nazionale li protegge dalla separazione, sospensione o cancellazione delle attività, diritti e passività, anche in attuazione della direttiva 2001/24/CE. Può inoltre tutelare accordi che, pur fuori dall’ambito letterale dell’articolo 76, ricevano analoga protezione nel diritto concorsuale nazionale. È inoltre prevista la possibilità di escludere, caso per caso, accordi di garanzia, compensazione o netting collegati a clausole che, in caso di default, consentano alla parte non in default di limitare o azzerare i pagamenti verso la parte in default, anche se quest’ultima sia creditore netto.
Contratti di finanza strutturata e cartolarizzazioni
L’articolo 6 è dedicato ai contratti di finanza strutturata, inclusi i veicoli di cartolarizzazione. Sono espressamente ricomprese sia le cartolarizzazioni di vendita effettiva, nelle quali le esposizioni sottostanti sono trasferite a pieno titolo dal bilancio del cedente, sia le cartolarizzazioni sintetiche, nelle quali le attività restano nel bilancio dell’ente o entità in risoluzione. Nelle cartolarizzazioni di vendita effettiva, ogni ruolo del cedente, come servicing, protezione dal rischio o fornitura di liquidità, è considerato passività del contratto di finanza strutturata. Nelle cartolarizzazioni sintetiche, il diritto di garanzia è incluso solo se collegato ad attività specifiche e sufficientemente identificate o identificabili.
Il paragrafo 2 include nella nozione di contratto di finanza strutturata anche l’insieme delle relazioni reciproche tra cedente, emittente, amministratore, gestore, gestore della liquidità e controparti swap o di protezione del credito, purché tali relazioni siano direttamente connesse alle attività sottostanti e ai pagamenti dovuti ai possessori degli strumenti strutturati con i proventi di tali attività. Sono comprese anche le passività e i diritti relativi alle attività sottostanti, le passività derivanti dagli strumenti emessi e gli accordi di garanzia e derivati necessari a mantenere il flusso dei pagamenti. Resta però salvo il potere dell’autorità di risoluzione di includere ulteriori accordi, caso per caso, se la struttura complessiva del contratto lo richiede.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 7 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni
Introduce, oltre alle definizioni della direttiva 2014/59/UE, quelle di "cartolarizzazione" rinviando all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di "accordo di compensazione contrattuale" rinviando all’articolo 295 del medesimo regolamento.
Accordi di garanzia e operazioni di finanziamento tramite titoli
Ricompone nella nozione di accordi di garanzia gli accordi che prevedono garanzie, fideiussioni o cauzioni, le ipoteche e altri diritti di garanzia reale, nonché talune operazioni di concessione di titoli in prestito senza trasferimento della piena proprietà della garanzia reale. La tutela opera solo se i diritti o le attività garantiti sono sufficientemente identificati o identificabili secondo l’accordo e il diritto nazionale applicabile.
Accordi di compensazione
Qualifica come accordi di compensazione, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), i contratti tra ente e singola controparte relativi a diritti e passività derivanti da contratti finanziari o derivati. Per accordi con una o più controparti, la tutela vale se collegati all’attività di una controparte centrale, incluso il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012, oppure a sistemi di pagamento o di regolamento titoli di cui alla direttiva 98/26/CE; l’autorità può estendere caso per caso la tutela ad altri accordi se il riconoscimento prudenziale richiede l’impossibilità di separazione.
Accordi di netting
Stabilisce criteri sostanzialmente analoghi per gli accordi di netting contrattuale: tutela per rapporti con singola controparte su contratti finanziari o derivati, tutela per accordi collegati a controparti centrali o a sistemi di pagamento/regolamento titoli, e possibilità di estensione caso per caso da parte dell’autorità di risoluzione in presenza di riconoscimento prudenziale e requisito di non separazione.
Poteri generali dell’autorità di risoluzione e clausole di default
Salva la facoltà dell’autorità di risoluzione di tutelare anche altri accordi riconducibili alle categorie dell’articolo 76, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), quando il diritto fallimentare nazionale li protegge tramite separazione, sospensione o cancellazione delle attività, diritti e passività, nonché accordi fuori dall’ambito dell’articolo 76 se analogamente protetti dal diritto nazionale. Consente inoltre, in singoli casi, di escludere dalla tutela accordi collegati a contratti con clausole che limitano o escludono i pagamenti della parte non in default verso la parte in default, anche se quest’ultima risulti creditore netto.
Contratti di finanza strutturata e cartolarizzazioni
Include tra i contratti di finanza strutturata le cartolarizzazioni di vendita effettiva e quelle sintetiche. Nelle cartolarizzazioni di vendita effettiva, ogni ruolo del cedente, inclusi servicing, protezione dal rischio e liquidità, è trattato come passività del contratto; nelle cartolarizzazioni sintetiche il diritto di garanzia è compreso solo se riferito ad attività specifiche e identificabili. Sono inoltre ricomprese le relazioni tra cedente, emittente, amministratore, gestore, gestore della liquidità e controparti swap/protezione del credito quando direttamente connesse alle attività sottostanti e ai pagamenti agli investitori, ferma la facoltà dell’autorità di includere altri accordi caso per caso se coerenti con la struttura complessiva.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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