Regolamento (UE) 2017/226
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/226 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale vincolante di un assortimento di giocattoli nella nomenclatura combinata dell’UE. Precisa che, per le caratteristiche del prodotto descritto, la voce corretta è il codice NC 9503 00 70 e non il codice relativo al trenino elettrico con accessori. Introduce inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un assortimento di giocattoli contenente un trenino elettrico e altri accessori e giocattoli.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a un assortimento di giocattoli presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio. Incide sull’interpretazione e sull’applicazione della nomenclatura combinata nell’Unione europea; riguarda in via indiretta operatori economici, importatori, esportatori, spedizionieri doganali e autorità doganali. Non disciplina esclusioni generali, ma chiarisce che la merce descritta non rientra nel codice NC 9503 00 30 e va classificata nel codice NC 9503 00 70. Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/226 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, in coerenza con il codice doganale dell’Unione e con il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica. La Commissione chiarisce la corretta classificazione doganale di un assortimento di giocattoli venduti insieme in un’unica confezione, alla luce delle regole generali di interpretazione della NC.
Ambito e finalità
Il provvedimento ha natura interpretativa e applicativa: individua il codice NC da attribuire a una specifica merce descritta nell’allegato, così da assicurare uniformità di trattamento negli Stati membri. La misura si colloca nel quadro delle competenze della Commissione in materia di classificazione tariffaria ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Oggetto della classificazione
L’allegato riguarda un assortimento di giocattoli presentato nella stessa confezione per la vendita al dettaglio, composto da:
- una locomotiva alimentata a batteria e un vagone di plastica;
- binari di legno;
- segnali stradali, automobili, figurine umane, animali, alberi e altri elementi analoghi.
La Commissione stabilisce che tali merci devono essere classificate nel codice NC 9503 00 70.
Ragioni della scelta del codice NC
La motivazione addotta richiama le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e il testo delle sottovoci 9503 00 e 9503 00 70. La soluzione esclude il codice NC 9503 00 30, riservato al "trenino elettrico, inclusi binari, segnali e altri accessori", perché l’assortimento contiene anche ulteriori giocattoli di legno e plastica che sono oggetti autonomamente considerati e non semplici accessori direttamente collegati al trenino o ai binari. Viene richiamato, a supporto, anche il sistema armonizzato delle note esplicative del capitolo 95.
Informazioni tariffarie vincolanti e regime transitorio
Il regolamento tutela il legittimo affidamento degli operatori prevedendo che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, secondo l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di un termine transitorio destinato a consentire l’adeguamento delle posizioni doganali e commerciali alla nuova classificazione.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso specifico, l’assortimento di giocattoli composto da locomotiva a batteria con vagone di plastica, binari di legno e altri elementi ludici è classificato nel codice NC 9503 00 70 come "altri giocattoli, presentati in assortimenti".
Motivazione della classificazione
La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 70. È esclusa la classificazione nel codice NC 9503 00 30, poiché l’assortimento comprende anche altri giocattoli di legno e plastica non direttamente collegati al trenino elettrico e ai binari e non qualificabili come accessori del trenino.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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