Regolamento (UE) 2017/211
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal Bacillus subtilis (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Bacillus subtilis (LMG-S 15136) come additivo zootecnico con funzione di promotore della digestione. L'autorizzazione riguarda specifiche categorie animali e introduce condizioni tecniche d'impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, il regolamento adegua il quadro normativo previgente sopprimendo e abrogando gli atti che avevano già disciplinato l'uso del medesimo additivo. È inoltre previsto un periodo transitorio per i prodotti immessi sul mercato prima del 28 agosto 2017.
Autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Bacillus subtilis (LMG-S 15136) come additivo per mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso, con modifica di precedenti atti di autorizzazione e abrogazione del regolamento (CE) n. 516/2007.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell'autorizzazione per l'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Bacillus subtilis (LMG-S 15136) nei mangimi destinati a volatili, suinetti slattati fino a 35 kg di peso corporeo e suini da ingrasso. Disciplina l'immissione sul mercato e l'uso dell'additivo e dei mangimi che lo contengono nell'Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Prevede un regime transitorio per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 28 agosto 2017 in conformità alle norme precedenti, che possono restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte. Restano escluse le condizioni diverse da quelle espressamente autorizzate nell'allegato e gli impieghi non rientranti nelle specie/categorie autorizzate.
Autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (Bacillus subtilis LMG-S 15136) come additivo per mangimi
Il regolamento dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per l'alimentazione animale, autorizzando un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Bacillus subtilis (LMG-S 15136). La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti avversi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte e ha ritenuto l'additivo potenzialmente efficace per le specie interessate. Il provvedimento si inserisce nel processo di rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE e poi iscritti come prodotti esistenti nel registro degli additivi per mangimi.
Ambito materiale e specie interessate
L'autorizzazione riguarda un additivo zootecnico classificato come "promotore della digestione". Le specie/categorie esplicitamente contemplate nell'allegato sono i volatili, i suinetti slattati e i suini da ingrasso. Il testo dei considerando richiama anche, ai fini della valutazione scientifica, la potenziale efficacia nei polli da ingrasso, nelle galline ovaiole, nelle pollastre allevate per la produzione di uova, nelle galline da riproduzione e nelle specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e ovaiole; per i tacchini da ingrasso l'EFSA ha ritenuto dimostrata l'efficacia sulla base di studi e della lunga storia d'impiego.
Condizioni tecniche dell'autorizzazione
L'allegato descrive l'additivo come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Bacillus subtilis LMG-S 15136, con attività minima di 400 UI/g, in forma solida e liquida. Il tenore minimo nell'alimento completo è fissato a 10 UI/kg con umidità al 12%. Per i suinetti slattati è specificato che l'impiego è consentito fino a 35 kg di peso corporeo. Sono inoltre indicati i metodi di analisi per la quantificazione dell'attività xilanasica nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi, basati su procedure colorimetriche con substrati specifici.
Prescrizioni operative ed etichettatura
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità del prodotto quando incorporato in pellet. Inoltre, per la tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative atte a contenere i rischi; qualora tali misure non siano sufficienti, l'impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per la protezione dell'apparato respiratorio.
Modifiche al quadro previgente
Per coordinare la nuova autorizzazione con gli atti anteriori, il regolamento sopprime l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1259/2004, sopprime dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1206/2005 la voce E 1606 relativa all'endo-1,4-beta-xilanasi e sopprime l'allegato I del regolamento (CE) n. 322/2009. Viene inoltre abrogato il regolamento (CE) n. 516/2007, che disciplinava precedentemente l'autorizzazione del medesimo preparato per i suini da ingrasso e i tacchini da ingrasso.
Regime transitorio e decorrenza
Per evitare interruzioni di mercato, è previsto che il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2017 secondo la normativa applicabile prima del 28 febbraio 2017, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Bacillus subtilis (LMG-S 15136) è autorizzata come additivo per mangimi nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione", alle condizioni stabilite nell'allegato. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, articolo 9, paragrafo 2.
Destinatari e condizioni d'impiego
L'allegato indica come specie/categorie autorizzate i volatili, i suinetti slattati e i suini da ingrasso. Per i suinetti slattati è specificato che l'uso è consentito fino a 35 kg di peso corporeo. Il tenore minimo fissato è pari a 10 UI/kg di alimento completo con umidità al 12% per le specie indicate nell'allegato.
Composizione, forma e metodo di analisi
L'additivo è descritto come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG-S 15136, con attività minima di 400 UI/g, in forma solida e liquida. L'allegato contiene i metodi colorimetrici per la quantificazione dell'attività xilanasica nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi.
Prescrizioni d'uso e tutela degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità quando l'additivo è incorporato in pellet. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione dell'apparato respiratorio.
Durata dell'autorizzazione
Il periodo di autorizzazione per l'additivo indicato nell'allegato termina il 28 febbraio 2027.
Modifiche agli atti precedenti
Il regolamento sopprime l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1259/2004, sopprime nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1206/2005 la voce E 1606 relativa all'endo-1,4-beta-xilanasi, e sopprime l'allegato I del regolamento (CE) n. 322/2009.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 516/2007
Il regolamento (CE) n. 516/2007 è abrogato, in quanto sostituito dal nuovo regime autorizzatorio stabilito dal presente atto.
Regime transitorio
Il preparato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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