Parere n. 241/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Adriano Alatrio e Maria Daniela Alatrio, anche quali procuratori generali della signora Grazia Distefano (avv. Carmelo Floreno) contro la Regione Siciliana, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e nei confronti del Comune di Catania, per l'annullamento del nulla osta negativo, reso dall’assessorato regionale del territorio e ambiente, dipartimento urbanistica, servizio 5 - vigilanza urbanistica, del 3 febbraio 2023, prot. n. 1777, rispetto alla domanda di sanatoria relativa ad un fabbricato in Catania, contrada Vaccarizzo, Villagio Delfino, contraddistinto in catasto, al foglio 68/A, particella 201, sub. 2; della nota del 19 febbraio 2016, prot. n. 3669; della nota del medesimo assessorato, servizio 3-aree naturali e protette, del 19 gennaio 2022, prot. n. 3022, con allegato il parere negativo della III commissione permanente approvato dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 31 marzo 2021; della nota del 25 febbraio 2022, prot. n. 3510; del parere C.R.P.P.N. del 29 luglio 2013 «sui criteri da adottare per l’esame delle istanze di condono edilizio e sull’individuazione delle zone per cui si ritiene inammissibile il condono per incompatibilità con la tutela dei beni sottoposti a pubblica tutela»; della nota del Comune di Catania, 22 luglio 2014, prot. n. 240836.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del nulla osta ambientale del 3 febbraio 2023 relativo alla domanda di sanatoria edilizia presentata per un fabbricato ricadente nella riserva naturale orientata dell’Oasi del Simeto, oltre agli atti presupposti e connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il diniego del nulla osta necessario alla sanatoria di un immobile abusivo in contrada Vaccarizzo, Villaggio Delfino, Catania, presentando una domanda di condono il 29 maggio 1986. L’immobile ricade nella zona B della riserva naturale orientata dell’Oasi del Simeto ed è interessato da vincoli connessi al rischio idraulico e alle aree di esondazione. I sei motivi di ricorso contestavano: la composizione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), assumendone la natura di collegio perfetto; la disparità di trattamento rispetto a nulla osta favorevoli rilasciati per immobili vicini e il pregiudizio dell’affidamento dovuto ai tempi del procedimento; l’incompetenza del CRPPN a valutare profili idraulici e l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione; l’applicazione di vincoli sopravvenuti a opere realizzate in precedenza e la violazione del principio di irretroattività; la rilevanza dell’inerzia comunale nella mancata adozione del piano di utilizzazione della riserva; infine, l’illogicità, il travisamento e la disparità di trattamento del diniego. I ricorrenti hanno inoltre dedotto una lesione del contraddittorio nel procedimento consultivo, poiché la documentazione integrativa trasmessa dall’amministrazione non era stata inizialmente loro comunicata.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto infondata la doglianza sul contraddittorio: dopo le richieste istruttorie e il parere interlocutorio n. 161 del 2026, la documentazione dell’amministrazione è stata resa accessibile ai ricorrenti, che hanno potuto depositare controdeduzioni con congruo anticipo rispetto alla trattazione definitiva. Tutti i sei motivi di ricorso sono stati respinti. Sul primo, la legge e il regolamento del CRPPN non configurano un collegio perfetto: ammettono quorum strutturali e deliberativi inferiori alla totalità dei componenti e non prevedono supplenti. Il verbale del 31 marzo 2021 attesta la presenza di 16 componenti, la verifica del numero legale e l’approvazione a maggioranza del parere contrario; il verbale risulta inoltre firmato digitalmente e il parere è stato trascritto nel diniego. Sul secondo motivo, i pareri favorevoli invocati riguardavano immobili esaminati nel 2011, mentre la pratica dei ricorrenti è stata valutata nel 2021, dopo l’approvazione del Piano di gestione del rischio alluvioni del 2019. L’istruttoria ha quindi evidenziato una differenza rilevante del quadro vincolistico e non ha dimostrato l’identità delle situazioni. Il condono va valutato sulla base della disciplina vigente al momento della decisione, senza che il ritardo dell’amministrazione cristallizzi il regime applicabile; restano eventualmente esperibili rimedi contro l’inerzia, ma nel caso non risulta che i ricorrenti li abbiano attivati. Sul terzo motivo, il parere non si fonda soltanto sul pericolo idraulico: considera anche la collocazione dell’immobile nell’area naturale di esondazione, la necessità di conservarla o ripristinarla in condizioni di naturalità, la tutela degli habitat e delle specie e l’impatto delle costruzioni abusive. Il CRPPN ha operato nell’ambito delle competenze attribuitegli e la valutazione tecnico-discrezionale non è risultata arbitraria o manifestamente illogica. Sul quarto motivo, l’art. 24 della l.r. n. 37/1985 subordina il rilascio della sanatoria per opere ricadenti in parchi o riserve al nulla osta previsto dalla legge, indipendentemente dalla data di realizzazione; rileva il momento in cui la sanatoria viene decisa. La domanda fu presentata nel 1986, dopo l’individuazione della riserva nel 1981 e la sua istituzione nel 1984. Il carattere permanente dell’illecito edilizio e la preminenza delle esigenze ambientali escludono, nella fattispecie, sia la dedotta retroattività sia un legittimo affidamento fondato sull’abuso e sul tempo trascorso. Sul quinto motivo, l’assenza del piano comunale di utilizzazione della riserva non rende illegittimo il diniego, fondato sul quadro normativo e vincolistico vigente e operativo anche senza tale piano. Il sesto motivo è stato respinto perché riproponeva censure già confutate: il provvedimento richiama e trascrive il parere tecnico, l’istruttoria è stata ritenuta completa e le circostanze relative alla zona B e alla distanza dalla battigia o dalla zona A non mutavano l’esito. Il parere conclusivo è quindi per il rigetto del ricorso straordinario.
Osservazioni
Questione preliminare - Contraddittorio e accesso alla documentazione
La censura è respinta. Dopo l’acquisizione istruttoria disposta dal Collegio, ai ricorrenti è stata resa accessibile la documentazione integrativa dell’amministrazione e la trattazione è stata differita; i ricorrenti hanno potuto presentare controdeduzioni con congruo anticipo.
Primo motivo - Composizione e funzionamento del CRPPN
Il motivo è infondato. La disciplina istitutiva e il regolamento interno non richiedono la presenza di tutti i componenti, prevedono quorum strutturali e deliberativi e non contemplano componenti supplenti. Il verbale del 31 marzo 2021 attesta il numero legale e l’approvazione a maggioranza; risulta firmato digitalmente.
Secondo motivo - Disparità di trattamento, affidamento e disciplina applicabile
Il motivo è infondato. I pareri favorevoli richiamati riguardavano pratiche decise nel 2011, mentre quella dei ricorrenti è stata esaminata nel 2021 alla luce del Piano di gestione del rischio alluvioni del 2019 e di un quadro vincolistico diverso. La sanatoria va valutata secondo la disciplina vigente al momento della decisione; il ritardo non cristallizza la normativa applicabile, ferma la possibilità di esperire rimedi contro l’inerzia.
Terzo motivo - Ambito del parere ambientale e istruttoria
Il motivo è infondato. Il parere del CRPPN considera la collocazione del fabbricato nell’area naturale di esondazione, la conservazione delle condizioni di naturalità e la tutela di habitat e specie, non soltanto il rischio idraulico. La valutazione rientra nelle competenze dell’organo ed è sorretta da motivazione non arbitraria né manifestamente illogica.
Quarto motivo - Vincoli sopravvenuti, irretroattività e legittimo affidamento
Il motivo è infondato. Per le opere in parchi o riserve, l’art. 24 della l.r. n. 37/1985 subordina la sanatoria al nulla osta indipendentemente dall’epoca di realizzazione; rileva la disciplina vigente al momento della decisione. La domanda fu presentata dopo l’individuazione e l’istituzione della riserva. L’abuso edilizio permanente e la preminenza delle esigenze ambientali escludono il legittimo affidamento dedotto.
Quinto motivo - Mancata adozione del piano di utilizzazione
Il motivo è infondato. L’assenza del piano comunale di utilizzazione non determina l’illegittimità del diniego, adottato sulla base di un quadro normativo e vincolistico pienamente applicabile anche in mancanza del piano.
Sesto motivo - Vizi residui di istruttoria, motivazione, illogicità e disparità
Il motivo è infondato e ripropone censure già esaminate. Il diniego trascrive il parere del CRPPN, l’istruttoria è ritenuta puntuale e le circostanze relative alla zona B e alle distanze dalla battigia o dalla zona A non sono idonee a modificare la valutazione.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37
Dunque, la norma prevede due ipotesi, il caso delle opere ricadenti in zone di inedificabilità assoluta realizzate successivamente all’imposizione del vincolo, non sanabili e quelle ricadenti in parchi o riserve, per le quali il rilascio della sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente sentito il Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale (CRPNN) e ciò a prescindere dall’epoca di realizzazione delle opere.
Per le opere ricadenti in parchi o riserve, il rilascio della sanatoria è subordinato al nulla osta previsto dalla norma anche se l’opera è stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo. La valutazione deve riferirsi alla disciplina vigente al momento della decisione sulla sanatoria.
artt. 3 e 4 l.r. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98
La lettura della legge istitutiva e in generale il quadro normativo e regolamentare richiamati, nonostante la natura prevalentemente tecnica del Consiglio, non contengono alcun riferimento da cui risulti in modo chiaro ed inequivocabile la natura di collegio perfetto del Consiglio. Al contrario le previsioni di cui sopra (sul funzionamento, la individuazione di quorum strutturali e deliberativi che prescindono dalla necessaria presenza di tutti i consiglieri, la mancata previsione di una componente supplente) dimostrano che il Consiglio opera come collegio imperfetto.
Il CRPPN è un collegio imperfetto: la natura tecnica dell’organo non basta a imporre la presenza di tutti i componenti e la disciplina consente la valida costituzione e deliberazione con i quorum previsti.
artt. 4 e 9 del regolamento interno del CRPPN, approvato con d.A. n. 8/Gab. 16 gennaio 2017
Depone in tal senso anche l’art. 4 del regolamento interno di cui all’art. 2, del decreto assessoriale n. 8/Gab. del 16 gennaio 2017 relativo all’organizzazione e funzionamento del CRPPN vigente alla data del 31 marzo 2021 (che non risulta abbia formato oggetto di ricorso o contestazione) che disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio.
Il regolamento interno disciplina quorum di presenza e deliberativi compatibili con un collegio imperfetto; la deliberazione non richiede la partecipazione plenaria.
art. 13 l.r. Sicilia 21 maggio 2019, n. 7
Il nulla osta negativo, di cui alla nota dirigenziale n. 1777/Servizio 5/U.O.S5.I/D.R.U. del 03/02/2023 sopramenzionata è stato emesso a seguito della decorrenza dei termini assegnati dopo comunicazione negativa prot. n. 3510/Servizio 5/ÙOS5 1/DR U del 25/02/2022 ai sensi dell’art. 13 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, a seguito della proposta di parere negativo. della III Commissione permanente approvata dal C.R.P.P.N. nella seduta del 31 marzo 2021
La disposizione è richiamata per la sequenza procedimentale che ha seguito il preavviso negativo e la decorrenza del termine assegnato; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi autonomi.
artt. 3 e 4 d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1
Il Collegio, in primo luogo, rileva che: «l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 17 del 2018, ha rammentato che la strutturazione di un organo collegiale di natura amministrativa quale collegio perfetto, sebbene integri opzione a più riprese prescelta dal Legislatore, non risponde ad un interesse di carattere assoluto: la giurisprudenza amministrativa è consolidata nello statuire che il collegio perfetto non è un modello indispensabile per gli organi collegiali amministrativi, dovendosi avere riguardo alle peculiarità della relativa disciplina (Consiglio di Stato sez. IV,14 maggio 2014, n. 2500, Consiglio di Stato sez. VI, 6 giugno 2011 n. 3363); anche la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità civile (cfr. Corte cost. 12 marzo 1998 n. 52 Cass. S.U. 24 agosto 1999, n.603; Cass. S.U 5 febbraio 1999, n.39, Cass., Sez. lav., n. 8245 del 26 aprile 2016) non hanno mai ritenuto necessario, a fini di rispetto dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che organi con attribuzioni amministrative fossero collegi perfetti».
Il parere richiama il principio giurisprudenziale per cui la collegialità perfetta non è necessaria per gli organi amministrativi: la sua sussistenza deve risultare dalla disciplina dell’organo e non discende automaticamente dalla natura tecnica delle funzioni.
art. 22 l.r. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98
Ad ogni modo l’inerzia del Comune e l’assenza del piano di utilizzazione non determinano, nel caso di specie, l’illegittimità del provvedimento adottato che è stato assunto ed è motivato sulla scorta del quadro normativo e vincolistico vigente, pienamente applicabile e operativo a prescindere dal piano suddetto.
La mancata adozione del piano di utilizzazione della riserva non sospende né rende inoperanti le tutele vigenti e non invalida, di per sé, il diniego di sanatoria fondato sui vincoli applicabili.
art. 2 l. 28 febbraio 1985, n. 47
In proposito, deve peraltro, osservarsi che contrariamente a quanto affermato nel motivo, nel procedimento di condono edilizio disciplinato dalla l. 47/1985 (l.r. Sicilia n. 37/1985), l’Amministrazione che valuta l’istanza dovrà tener conto della disciplina vigente al momento della decisione e verificare l’attuale compatibilità dell’opera anche con il vincolo sopravvenuto, tanto più ai sensi dell’art. 24 della l.r. cit., ricadendo le opere nella riserva naturale.
Nella decisione sull’istanza di condono l’amministrazione applica la disciplina vigente al momento in cui provvede e verifica la compatibilità attuale dell’opera con i vincoli, anche se sopravvenuti.
l.r. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98, art. 31
Le opere per le quali i ricorrenti hanno richiesto il parere ai fini del rilascio della sanatoria ricadevano alla data di adozione del parere negativo nella riserva naturale orientata dell’Oasi del Simeto e peraltro, la richiesta di concessione edilizia in sanatoria è stata formulata nel 1986 dopo l’individuazione della riserva naturale dell’Oasi del Simeto da parte della l.r. n. 98/1981 (art. 31) e l’istituzione della stessa riserva nel 1984; pertanto, a nulla può giovare il fatto che l’edificazione delle opere fosse precedente alla entrata in vigore della richiamata legge regionale.
L’individuazione legislativa della riserva è rilevante per stabilire che la domanda di sanatoria fu presentata dopo l’assoggettamento dell’area alla tutela; l’anteriorità materiale della costruzione rispetto alla legge non esclude l’applicazione della disciplina alla decisione sulla sanatoria.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Fermo quanto sopra, in ossequio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino, nella fattispecie non solo la presenza della firma digitale del verbale e del provvedimento, concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del soggetto che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza degli atti stessi.
La provenienza degli atti amministrativi può risultare dalla firma digitale e dagli elementi testuali e documentali che identificano l’amministrazione e l’ufficio competente; tali elementi consentono di escludere il vizio dedotto.
Massime di principio
- La natura di collegio perfetto di un organo amministrativo deve risultare in modo chiaro dalla disciplina che lo istituisce o lo regola; in mancanza, la previsione di quorum strutturali e deliberativi inferiori alla totalità dei componenti e l’assenza di supplenti depongono per un collegio imperfetto.
- Nel procedimento di sanatoria edilizia, l’amministrazione valuta la compatibilità dell’opera con la disciplina e i vincoli vigenti al momento della decisione; il ritardo procedimentale non cristallizza la normativa applicabile, ferma la possibilità di azionare i rimedi previsti per l’inerzia.
- Per le opere abusive ricadenti in parchi o riserve, l’assoggettamento della sanatoria al nulla osta previsto dalla legge opera indipendentemente dall’epoca di realizzazione dell’opera, salvo le specifiche eccezioni stabilite dalla disposizione.
- La disparità di trattamento non è dimostrata dal solo richiamo a provvedimenti favorevoli relativi a immobili vicini: occorre provare l’identità sostanziale delle situazioni, mentre la diversità del quadro vincolistico e del momento della valutazione può giustificare esiti differenti.
- La mancata adozione del piano di utilizzazione di una riserva non rende inoperanti i vincoli e le tutele già vigenti, né determina automaticamente l’illegittimità di un diniego fondato su tali disposizioni.
- La motivazione di un diniego può essere sostenuta dal parere tecnico richiamato e trascritto nel provvedimento; il sindacato sulla valutazione tecnico-discrezionale non conduce all’annullamento in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità.
Diniego del nulla osta per la sanatoria di un immobile nella riserva dell’Oasi del Simeto
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, l’impugnazione del diniego di nulla osta necessario alla sanatoria di un fabbricato in contrada Vaccarizzo, Villaggio Delfino, Catania. Il parere conclusivo è per il rigetto del ricorso.
Procedimento e atti impugnati
La domanda di concessione in sanatoria per l’immobile, presentata dal dante causa dei ricorrenti il 29 maggio 1986 ai sensi della l. n. 47/1985 e della l.r. Sicilia n. 37/1985, riguardava un fabbricato ricadente nella zona B della riserva naturale orientata dell’Oasi del Simeto. Il Comune di Catania, nel 2014, aveva attestato la presenza della riserva e di vincoli del Piano per l’assetto idrogeologico, indicando la necessità dei nulla osta degli enti competenti. La Soprintendenza aveva rilasciato il nulla osta di propria competenza.
Dopo l’istruttoria urbanistica del 2016, la pratica era stata sottoposta al servizio regionale competente per le aree naturali protette e al CRPPN. La III commissione permanente aveva proposto parere negativo, approvato dal Consiglio il 31 marzo 2021. A seguito del preavviso di rigetto del 25 febbraio 2022, il 3 febbraio 2023 l’Assessorato regionale aveva negato il nulla osta ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 37/1985.
Istruttoria consultiva e contraddittorio
Con il parere interlocutorio n. 77 del 2026, il Collegio aveva richiesto documenti sul funzionamento del CRPPN, il verbale della seduta del 31 marzo 2021, il parere del 2013 sui criteri per le sanatorie nella riserva, chiarimenti sui vincoli e sui pareri favorevoli rilasciati per immobili vicini, nonché documentazione tecnica e cartografica. L’amministrazione ha trasmesso gli elementi richiesti nell’aprile 2026.
I ricorrenti hanno contestato di non aver ricevuto la documentazione integrativa. Con il parere interlocutorio n. 161 del 2026, il Collegio ha disposto che fosse loro consentito di acquisirla e ha aggiornato la trattazione. Dopo aver avuto accesso agli atti, i ricorrenti hanno depositato controdeduzioni. Il Consiglio ha quindi escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che la documentazione era stata resa disponibile con congruo anticipo e che la difesa aveva potuto replicare.
Composizione e deliberazione del CRPPN
Il primo motivo contestava che il parere fosse stato adottato senza la presenza di tutti i componenti, sul presupposto che il CRPPN fosse un collegio perfetto. Il Consiglio ha respinto la censura: la l.r. n. 98/1981 e il regolamento interno del CRPPN non impongono la presenza plenaria e prevedono quorum strutturali e deliberativi. La mancata previsione di componenti supplenti costituisce inoltre un indice contrario alla natura di collegio perfetto.
Il verbale della seduta del 31 marzo 2021 attestava 16 presenti, la verifica del numero legale e l’approvazione a maggioranza del parere contrario, con un voto favorevole. Il verbale risultava firmato digitalmente dal presidente delegato. Il parere era stato acquisito dall’Assessorato e trascritto nel diniego; gli elementi testuali e documentali consentivano di identificarne con certezza la provenienza.
Pareri favorevoli per immobili vicini e disciplina applicabile
Il secondo motivo invocava la disparità di trattamento rispetto a pareri favorevoli rilasciati per immobili vicini, alcuni ricadenti nel medesimo foglio catastale. L’istruttoria integrativa ha chiarito che i pareri favorevoli richiamati erano stati resi nel 2011, mentre il parere relativo all’immobile dei ricorrenti era stato adottato nel 2021, dopo l’approvazione del Piano di gestione del rischio alluvioni del 2019. Il Consiglio ha ritenuto non dimostrata l’identità delle situazioni e ha valorizzato la diversità del quadro vincolistico e temporale.
Il parere ha inoltre precisato che l’istanza di condono va decisa sulla base della disciplina vigente al momento della decisione, verificando la compatibilità attuale dell’opera anche con i vincoli sopravvenuti. Il ritardo nella conclusione del procedimento non cristallizza la disciplina vigente alla data della domanda; restano possibili gli eventuali rimedi contro l’inerzia, che non risultavano attivati nel caso esaminato.
Valutazione ambientale e rischio di esondazione
Il terzo motivo sosteneva che la valutazione del rischio idraulico esulasse dalle competenze del CRPPN. Il Consiglio ha rilevato che il parere non si limitava al rischio idraulico, ma considerava anche la collocazione del fabbricato nell’area di naturale esondazione del reticolo idrografico, l’esigenza di mantenere tali aree in condizioni di naturalità e il loro rilievo per habitat e specie di interesse conservazionistico. Il parere del CRPPN aveva ritenuto che il fabbricato ostacolasse il deflusso naturale delle acque e che la presenza di insediamenti abitativi potesse aumentare i rischi e alterare gli equilibri ambientali della riserva.
Il Collegio ha ritenuto tali valutazioni comprese nell’ambito della tutela ambientale propria del procedimento e adeguatamente istruite. La discrezionalità tecnica non è risultata esercitata in modo arbitrario o manifestamente illogico.
Vincoli sopravvenuti, irretroattività e affidamento
Il quarto motivo sosteneva che la disciplina della riserva non potesse applicarsi a opere realizzate prima della l.r. n. 98/1981. Il Consiglio ha distinto le opere realizzate in zone di inedificabilità assoluta dopo l’imposizione del vincolo dalle opere ricadenti in parchi o riserve, per le quali la sanatoria è subordinata al nulla osta indipendentemente dall’epoca di realizzazione. La domanda era stata presentata nel 1986, dopo l’individuazione della riserva nel 1981 e la sua istituzione nel 1984. Il Collegio ha inoltre rilevato il carattere permanente dell’illecito edilizio e ha escluso che l’abuso e il tempo trascorso potessero fondare un legittimo affidamento alla sanatoria, considerata la preminenza delle esigenze ambientali e paesaggistiche.
Piano di utilizzazione e censure residue
Il quinto motivo collegava il diniego alla mancata adozione comunale del piano di utilizzazione previsto dall’art. 22 della l.r. n. 98/1981. Il Consiglio ha stabilito che l’assenza del piano non rende inoperanti i vincoli vigenti e non invalida un diniego fondato su di essi, pur potendo la futura adozione del piano incidere su procedimenti diversi.
Il sesto motivo, che riepilogava le contestazioni di travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e disparità, è stato respinto per le ragioni già esposte. Il diniego trascriveva il parere del CRPPN e le circostanze relative alla zona B e alle distanze dalla battigia o dalla zona A non erano idonee a modificare l’esito della valutazione.
Esito
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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