Cassazione Penale, Ordinanza n. 07568/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte d'appello sulla mancata applicazione delle pene sostitutive, perché sorretta da una valutazione discrezionale fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione in appello delle pene sostitutive previste dall'art. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, sostenendo che la pena detentiva inflitta dovesse essere sostituita. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso i presupposti per la sostituzione sulla base di elementi prognostici negativi: inaffidabilità dell'imputato, violazione delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, lungo periodo di detenzione ancora da espiare per altra causa e numerosi precedenti penali, anche successivi al fatto.
Norme richiamate
art. 53 ss. l. n. 689/1981
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi non sono dovute automaticamente: la loro applicazione richiede una valutazione discrezionale del giudice sui presupposti e sulla prognosi favorevole.
art. 133 c.p.
Il giudizio sulla concedibilità delle pene sostitutive è vincolato alla valutazione dei criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere; se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Le modifiche introdotte dalla riforma non eliminano il potere discrezionale del giudice nella valutazione dei presupposti per le pene sostitutive.
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato di evasione, richiamata come titolo di condanna oggetto del giudizio di legittimità.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice deve effettuare una valutazione discrezionale fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.; la sostituzione non può essere imposta se la prognosi è negativa.
- La decisione di diniego delle pene sostitutive è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente, anche dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022.
- La valutazione prognostica negativa può legittimamente fondarsi su elementi quali la violazione delle prescrizioni cautelari o alternative, la persistenza di una significativa capacità a delinquere e la presenza di precedenti penali, anche successivi al fatto.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza del motivo determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07548/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07550/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07552/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07553/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07554/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07556/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →