Cassazione Penale, Sentenza n. 36554/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva confermato la condanna per il reato di lesioni personali, deducendo un unico motivo consistente in vizio di erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Successivamente il difensore ha depositato memoria richiedendo l'improcedibilità perché la persona offesa aveva rimesso la querela; dagli atti risultava infatti la remissione della querela e l'accettazione della stessa da parte dell'imputato, mentre il reato era procedibile a querela di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il reato si è estinto per remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dall'imputato. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la remissione di querela, se accettata e verificata, determina l'estinzione del reato e impone la declaratoria da parte del giudice di legittimità, con un controllo limitato alla constatazione delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.; in assenza di evidenza di cause di non punibilità riconducibili a tale disposizione, l'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio che la remissione della querela comporta l'estinzione del reato (art. 129, comma 1) e che, in presenza di tale causa di estinzione, il controllo del giudice di legittimità è circoscritto alla constatazione delle condizioni di cui al comma 2 (verifica dell'autenticità della remissione e della sua tempestività, ecc.), con esclusione dell'annullamento con rinvio quando l'estinzione è manifesta.
art. 620 cod. proc. pen.
La norma è richiamata quale disposizione procedurale che consente la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di legittimità quando ricorre la causa prevista (lett. a) riferita all'estinzione del reato).
Principio relativo ai reati procedibili a querela di parte
Per i reati procedibili a querela di parte la remissione della querela estingue il reato se accettata dall'imputato; tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità quando la remissione è tempestiva e verificabile.
Massime di principio
- Se la persona offesa rimette la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato procedibile a querela di parte si estingue anche se la remissione interviene in pendenza del ricorso in Cassazione; il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione quando le condizioni sono verificate.
- Il controllo della Cassazione in presenza di remissione di querela è limitato alla constatazione dell'evidenza delle condizioni previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; non si procede ad un nuovo esame del merito che implichi rinvio.
- L'annullamento senza rinvio è la conseguenza ordinaria quando l'estinzione del reato per remissione di querela è accertata e non sussistono cause di non punibilità diverse da quelle contemplate dall'art. 129, comma 2.
- Le spese processuali, in mancanza di diversa pattuizione, restano a carico del querelato anche quando la sentenza di merito è annullata per sopravvenuta estinzione del reato.
Testo integrale
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