Ordinanza n. 633/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia-Bari che aveva riguardato il rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno e la contestuale revoca del titolo
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza del TAR Puglia-Bari n. 1317 del 19 novembre 2025, concernente il provvedimento con cui la Questura aveva rigettato l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno e contestualmente revocato il titolo. L’ordinanza non riporta analiticamente i motivi d’appello, limitandosi a rilevare che essi saranno esaminati compiutamente nella fase di merito e che, allo stato della cognizione sommaria cautelare, non presentano profili di immediata fondatezza. Ai fini del periculum, il Collegio ha considerato la permanenza dell’appellante all’estero, la condanna di primo grado alla reclusione di tre anni e due mesi per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere, nonché il decreto di conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi d’appello non mostrassero un’immediata fondatezza, rinviandone l’esame completo alla fase di merito. Quanto al periculum in mora e alla comparazione degli interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’Amministrazione a evitare pericoli per l’ordine e la sicurezza dello Stato, in ragione della permanenza all’estero dell’appellante, della condanna penale indicata e della conferma della sorveglianza speciale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la valutazione del fumus boni iuris è sommaria e non sostituisce l’esame compiuto dei motivi, riservato alla fase di merito; la sospensione può essere negata quando i motivi non presentino un’immediata apprezzabile fondatezza.
- Nel giudizio cautelare relativo a un provvedimento in materia di soggiorno, l’interesse dell’Amministrazione alla prevenzione di pericoli per l’ordine e la sicurezza dello Stato può prevalere sull’interesse individuale alla sospensione degli effetti della decisione impugnata, quando risultino elementi quali la permanenza all’estero, una condanna per reati con finalità di terrorismo o di istigazione a delinquere e la conferma di una misura di prevenzione personale.
- La comparazione cautelare degli interessi deve considerare non soltanto il pregiudizio dedotto dal richiedente, ma anche il rischio concreto prospettato dall’Amministrazione per l’ordine e la sicurezza dello Stato.
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