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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11231/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 29/06/2021 che li aveva confermati colpevoli in rito abbreviato. Per Bevilacqua Damiano Vincenzo: (1) censura della condanna per concorso morale nel reato di falsa denuncia (art. 367 c.p.) per presunta motivazione illogica e decisione fondata su mere presunzioni e su elementi ritenuti di scarsa pregnanza; (2) censura dell'applicazione dell'aumento di pena per continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 4 c.p., con contestazione del calcolo e della possibilità di applicare l'aumento quando la recidiva sia stata dichiarata equivalente alle attenuanti e della motivazione sulla misura dell'aumento. Per Bevilacqua Patrizio: censura della mancata corretta applicazione dell'art. 133 c.p. (commisurazione della pena), lamentando che la Corte non ha tenuto conto della giovane età, della tenuità delle condotte e delle caratteristiche personali, applicando pena sproporzionata rispetto ai minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi di Damiano in massima parte aspecifici o meramente proponenti una diversa valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, operа anche quando la recidiva sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti e che il limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non ripartito come aumento pieno per ciascun reato satellite. Quanto alle doglianze di Patrizio, la Corte le ha ritenute generiche e non idonee a dimostrare un vizio di logicità o arbitrarietà nella valutazione delle attenuanti e nella dosimetria della pena. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Rilevata la necessità di elementi probatori sufficienti per affermare il concorso morale nella falsa denuncia; però la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione di merito avesse fornito elementi plurimi e logicamente coerenti a fondamento della responsabilità.

  • art. 81, comma 4 cod. pen.

    L'aumento di pena non inferiore a un terzo per la continuazione si applica anche quando la recidiva (art. 99, comma 4) sia stata giudicata equivalente alle attenuanti; il limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ogni singolo aumento successivo.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'applicabilità dell'aumento di cui all'art. 81 comma 4: la Corte conferma che la recidiva reiterata può concorrere a far operare il minimo dell'aumento anche se valutata in equivalenza con le attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    La commisurazione della pena è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione di merito sia arbitraria o manifestamente illogica; valutazioni congrue e motivate circa personalità e tenuità della condotta non sono rimesse al sindacato di legittimità per mera divergenza di apprezzamento.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma rilevante per individuare la pena base del furto in abitazione; la Corte ha ritenuto corretta la pena base adottata in rapporto al tempo del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'effetto di legge conseguente alla inammissibilità dei ricorsi: condanna alle spese e irrogazione della somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e indicare errori di diritto o vizi logici; non è ammesso un semplice rinnovato esame delle prove o una diversa valutazione dei fatti.
  • Le censure sulla motivazione di merito devono dimostrare arbitrarietà o illogicità: argomentazioni generiche sulla sproporzione della pena o sulla valutazione delle attenuanti sono inammissibili se non supportate da ragioni concrete.
  • In materia di continuazione (art. 81, comma 4), il minimo aumentativo del 1/3 può operare anche se la recidiva è dichiarata equivalente alle attenuanti; il limite va calcolato sull'aumento complessivo e non su ciascun reato satellite.
  • Quando la legge impone un aumento minimo di pena (o altri limiti legali), la sua applicazione non richiede una motivazione analitica ulteriore oltre all'indicazione del parametro di legge.
  • Chi impugna per cassazione rischia anche sanzioni economiche (spese, ammende) se il ricorso è manifestamente infondato o viziato da colpa; è dunque essenziale selezionare e circostanziare i motivi di doglianza.

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