Cassazione Penale, Sentenza n. 11231/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 29/06/2021 che li aveva confermati colpevoli in rito abbreviato. Per Bevilacqua Damiano Vincenzo: (1) censura della condanna per concorso morale nel reato di falsa denuncia (art. 367 c.p.) per presunta motivazione illogica e decisione fondata su mere presunzioni e su elementi ritenuti di scarsa pregnanza; (2) censura dell'applicazione dell'aumento di pena per continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 4 c.p., con contestazione del calcolo e della possibilità di applicare l'aumento quando la recidiva sia stata dichiarata equivalente alle attenuanti e della motivazione sulla misura dell'aumento. Per Bevilacqua Patrizio: censura della mancata corretta applicazione dell'art. 133 c.p. (commisurazione della pena), lamentando che la Corte non ha tenuto conto della giovane età, della tenuità delle condotte e delle caratteristiche personali, applicando pena sproporzionata rispetto ai minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi di Damiano in massima parte aspecifici o meramente proponenti una diversa valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, operа anche quando la recidiva sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti e che il limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non ripartito come aumento pieno per ciascun reato satellite. Quanto alle doglianze di Patrizio, la Corte le ha ritenute generiche e non idonee a dimostrare un vizio di logicità o arbitrarietà nella valutazione delle attenuanti e nella dosimetria della pena. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Rilevata la necessità di elementi probatori sufficienti per affermare il concorso morale nella falsa denuncia; però la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione di merito avesse fornito elementi plurimi e logicamente coerenti a fondamento della responsabilità.
art. 81, comma 4 cod. pen.
L'aumento di pena non inferiore a un terzo per la continuazione si applica anche quando la recidiva (art. 99, comma 4) sia stata giudicata equivalente alle attenuanti; il limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ogni singolo aumento successivo.
art. 99, comma 4 cod. pen.
Richiamata in relazione all'applicabilità dell'aumento di cui all'art. 81 comma 4: la Corte conferma che la recidiva reiterata può concorrere a far operare il minimo dell'aumento anche se valutata in equivalenza con le attenuanti.
art. 133 cod. pen.
La commisurazione della pena è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione di merito sia arbitraria o manifestamente illogica; valutazioni congrue e motivate circa personalità e tenuità della condotta non sono rimesse al sindacato di legittimità per mera divergenza di apprezzamento.
art. 624-bis cod. pen.
Norma rilevante per individuare la pena base del furto in abitazione; la Corte ha ritenuto corretta la pena base adottata in rapporto al tempo del fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'effetto di legge conseguente alla inammissibilità dei ricorsi: condanna alle spese e irrogazione della somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e indicare errori di diritto o vizi logici; non è ammesso un semplice rinnovato esame delle prove o una diversa valutazione dei fatti.
- Le censure sulla motivazione di merito devono dimostrare arbitrarietà o illogicità: argomentazioni generiche sulla sproporzione della pena o sulla valutazione delle attenuanti sono inammissibili se non supportate da ragioni concrete.
- In materia di continuazione (art. 81, comma 4), il minimo aumentativo del 1/3 può operare anche se la recidiva è dichiarata equivalente alle attenuanti; il limite va calcolato sull'aumento complessivo e non su ciascun reato satellite.
- Quando la legge impone un aumento minimo di pena (o altri limiti legali), la sua applicazione non richiede una motivazione analitica ulteriore oltre all'indicazione del parametro di legge.
- Chi impugna per cassazione rischia anche sanzioni economiche (spese, ammende) se il ricorso è manifestamente infondato o viziato da colpa; è dunque essenziale selezionare e circostanziare i motivi di doglianza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →