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Ordinanza

Ordinanza n. 4256/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot. CA/128421/2026 del 08/07/2026 di “Decadenza dell'occupazione di suolo pubblico emergenza COVID 19 di cui all'istanza protocollo CA/2020/111917 e successiva comunicazione di mantenimento protocollo CA/2022/162831 a servizio del locale ubicato in Via Mario de' Fiori, n.37, a nome della CONDOTTI GROUP s.r.l. e p.e. del Rappresentante legale Funaro Rodolfo, per mancato adeguamento al Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 118/2025” con contestuale ordine di rimozione; -del rapporto informativo della Polizia Locale - Gruppo Centro Storico, prot. VA/2026/94826 del 12.05.2026; -dell'avvio di procedimento prot. CA/2026/0112186 del 16/06/2026.

Giustizia amministrativa202607499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dall'occupazione di suolo pubblico emergenziale COVID-19, con contestuale ordine di rimozione, per mancato adeguamento al regolamento comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza dall'occupazione di suolo pubblico COVID-19 e ha ordinato la rimozione dell'occupazione. Sono stati altresì impugnati il rapporto informativo della Polizia Locale e l'atto di avvio del procedimento. La contestazione cautelare riguardava, in particolare, l'applicabilità alle occupazioni di suolo pubblico COVID-19 dell'obbligo di presentare tempestivamente un'istanza di adeguamento ai parametri previsti dall'art. 21, comma 2, della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 118/2025. La ricorrente sosteneva che tali occupazioni non fossero equiparabili alle concessioni di suolo pubblico e, quindi, non rientrassero nell'ambito applicativo della disciplina regolamentare riferita alle concessioni esistenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, che l'art. 21, comma 2, della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 118/2025 imponesse la presentazione dell'istanza di adeguamento anche ai titolari di occupazioni di suolo pubblico COVID-19, poiché il comma 1 della stessa disposizione si riferisce a tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della deliberazione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che le occupazioni COVID-19, pur caratterizzate da una procedura semplificata e dalla possibilità di occupazione immediata, sono funzionali alla formazione di un titolo concessorio e si fondano su nuove concessioni o sull'ampliamento di concessioni esistenti. La differenza rispetto alle concessioni ordinarie riguarda quindi la possibilità di occupare immediatamente gli spazi, non i presupposti sostanziali per ottenere il titolo. Ne consegue che il provvedimento di decadenza non appare viziato nella parte in cui ha richiesto anche alla ricorrente l'adeguamento ai parametri regolamentari. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 21, comma 1, DAC n. 118/2025

    Tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti

    Il Collegio ne ricava l'applicabilità della disciplina regolamentare a tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della deliberazione.

  • art. 21, comma 2, DAC n. 118/2025

    Prevede l'obbligo di presentare tempestivamente l'istanza di adeguamento ai parametri regolamentari; tale obbligo è ritenuto applicabile anche alle occupazioni di suolo pubblico COVID-19.

Massime di principio

  • Le occupazioni di suolo pubblico emergenziali COVID-19, pur beneficiando di una procedura semplificata e della possibilità di occupazione immediata, sono funzionali alla formazione di un titolo concessorio e sono equiparabili alle concessioni di suolo pubblico quanto ai presupposti sostanziali.
  • Una disciplina regolamentare riferita a tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti può applicarsi anche alle occupazioni di suolo pubblico COVID-19, quando queste costituiscano nuove concessioni o ampliamenti di concessioni esistenti.
  • La possibilità di occupare immediatamente lo spazio richiesto costituisce un elemento procedurale distintivo delle occupazioni COVID-19, ma non esclude la loro natura strumentale alla formazione di un titolo concessorio né l'assoggettamento agli obblighi di adeguamento regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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