Cassazione Penale, Sentenza n. 38822/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per estorsione pluriaggravata: contestavano la valutazione della Corte d'appello per non avere adeguatamente considerato il contenuto delle registrazioni audio e delle immagini di videosorveglianza, la mancata valutazione della reale portata intimidatoria della condotta dello Zaccheroni alla luce delle circostanze concrete e del profilo soggettivo della persona offesa (G. Savoia), e la sussistenza dell'aggravante della "più persone riunite" in capo allo Spataro, il quale sosteneva di essere stato presente solo per breve tempo in qualità di conducente e di essere estraneo alle minacce contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Ha confermato la responsabilità dello Zaccheroni per estorsione (la sentenza di merito è stata considerata complessivamente coerente e sostenuta da adeguata motivazione, anche alla luce della pregressa minaccia del mandatario Greggi e della "fama" criminale richiamata dall'imputato). Tuttavia, la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione limitatamente alla valutazione del concorso e dell'aggravante della "più persone riunite" nei confronti di Spataro Alessandro, perché la Corte d'appello non si è confrontata in modo adeguato e motivato con i rilievi difensivi concernenti la presenza, il ruolo concreto e la condotta di Spataro (anche alla luce delle registrazioni e delle immagini), rimandando la questione ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame. La Corte ha inoltre ribadito principi di diritto: l'estorsione può realizzarsi anche con minacce implicite/indirette e la consegna "controllata" o l'intervento delle forze dell'ordine non escludono la consumazione del reato.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
comma secondo (circostanze aggravanti)
Definisce il reato di estorsione e le aggravanti. La Corte ricorda che l'estorsione è integrata da condotte minacciose anche implicite e che la consumazione non è esclusa dall'iniziativa della vittima di allertare le forze dell'ordine o dalla successiva consegna "controllata" del denaro
art. 628 cod. pen.
comma terzo, n. 1 (richiamato in relazione all'aggravante della pluralità di persone)
Richiamato in rapporto all'aggravante "più persone riunite"; la sentenza evidenzia che l'applicazione dell'aggravante richiede prova della concreta collaborazione o della condivisa partecipazione all'azione intimidatoria e non può fondarsi su mere assunzioni non adeguatamente motivate
art. 114 cod. pen.
Norma sulla circostanza attenuante. Nel caso di specie il Tribunale aveva riconosciuto per Spataro un'attenuante ex art. 114 che era stata ritenuta prevalente sul carico aggravatorio; la Cassazione non ha annullato questa valutazione di merito ma ha chiesto un riesame della sussistenza dell'aggravante riferita alla pluralità di persone
art. 56 cod. pen.
Riferito in tema di concorso di persone nel reato e valutazione delle circostanze; la Corte richiama l'esigenza di motivazione specifica quando si attribuisce il concorso a chi ha ruolo occasionale o marginale
Massime di principio
- La condotta minacciosa idonea a integrare l'estorsione può essere anche indiretta, implicita o allusiva: non è necessario un linguaggio esplicitamente violento perché venga integrato il reato, purché siano ravvisabili elementi idonei a coartare la volontà della vittima nella situazione concreta.
- La collaborazione della vittima con le forze dell'ordine, la registrazione delle conversazioni e la consegna "controllata" del denaro non escludono la consumazione dell'estorsione; possono, tuttavia, incidere sulla valutazione della dinamica fattuale e dell'attendibilità delle dichiarazioni, che va comunque adeguatamente motivata.
- In presenza di una doppia conforme (stessi risultati in primo e secondo grado) la Cassazione è limitata nell'esame di merito: non rivede i fatti quando la motivazione di merito è complessivamente coerente, salvo omissioni o carenze motivazionali su punti decisivi (es. mancata valutazione puntuale di registrazioni o prova diretta).
- L'aggravante della "più persone riunite" richiede prova che la pluralità abbia effettivamente concorso all'azione intimidatoria: la mera presenza o il ruolo di semplice accompagnatore non bastano, e il giudice deve motivare in modo specifico il nesso tra la condotta cooperativa e l'intento estorsivo.
- Se il giudice d'appello omette di confrontarsi in modo specifico e motivato con elementi probatori rilevanti indicati dalla difesa (es. trascrizioni, audio, video), la Cassazione può disporre annullamento parziale e rinvio affinché il giudice di merito valuti nuovamente quei profili.
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