Sentenza n. 5884/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo e ordinato il pagamento di una somma residua, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva a oggetto l’asserita mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo, confermato con sentenza passata in giudicato, relativo all’indennità forfettaria mensile prevista dall’art. 11, comma 3, della legge n. 374/1991. Il creditore sosteneva di avere ricevuto soltanto euro 24.038,77, imputati alle spese della procedura monitoria e a una parte della sorte capitale, con un residuo di euro 8.115,07 oltre interessi. Il TAR aveva accolto tale ricostruzione. Il Ministero ha appellato deducendo che il debito era stato integralmente estinto mediante il pagamento, il 7 novembre 2017, dell’importo lordo complessivo di euro 32.413,07, dal quale erano state legittimamente operate ritenute fiscali e previdenziali, con corresponsione al beneficiario dell’importo netto di euro 24.038,77. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità della deduzione e della documentazione prodotta in appello, perché nuove rispetto al primo grado, ha contestato l’effettivo versamento delle ritenute e ha sostenuto che l’indennità, quale rimborso spese, non fosse soggetta a tassazione. Ha inoltre dedotto che il pagamento non avrebbe comunque estinto gli interessi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Dalla documentazione prodotta dal Ministero è risultato che il pagamento del 7 novembre 2017 era stato disposto per l’intero importo lordo dovuto secondo il titolo, pari a euro 32.413,07, mentre la somma netta di euro 24.038,77 era il risultato delle ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie. La differenza tra lordo e netto, pertanto, non costituiva un pagamento parziale, ma l’effetto dell’adempimento degli obblighi del Ministero quale sostituto d’imposta. La documentazione è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., perché indispensabile a dimostrare l’errore già desumibile dalla sentenza appellata e non diretta a introdurre fatti nuovi estranei alla controversia; inoltre, l’appellato aveva potuto difendersi sul deposito. È stata dichiarata inammissibile, nel giudizio amministrativo di ottemperanza, la questione relativa all’assoggettabilità a tassazione dell’indennità e all’eventuale rimborso delle imposte: tali questioni esulano dall’oggetto del giudizio e appartengono alla giurisdizione tributaria. Le dichiarazioni dei redditi non hanno smentito l’operatività delle ritenute, mentre la relazione del commercialista è stata considerata un atto di parte. Accertato il tempestivo pagamento integrale della sorte capitale, il Consiglio di Stato ha ritenuto automaticamente estinta anche l’obbligazione accessoria relativa agli interessi. Ha quindi respinto il ricorso di ottemperanza originario. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della non completa attività difensiva dell’Amministrazione nel primo grado.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, legge 21 novembre 1991, n. 374
indennità forfettaria mensile
La disposizione costituisce il titolo sostanziale dell’indennità riconosciuta al giudice di pace; la sentenza non definisce nel merito la sua assoggettabilità a tassazione.
art. 1284 c.c.
Gli interessi richiesti dal creditore erano parametrati a tale disposizione; il giudice ha ritenuto che, una volta provato il tempestivo pagamento integrale della sorte capitale, non fossero dovuti gli interessi accessori.
art. 17, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
Richiamato quale fondamento della richiesta di interessi sul credito oggetto del decreto ingiuntivo; la relativa pretesa è stata esclusa per effetto dell’integrale pagamento.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Consente in appello la produzione di documenti indispensabili ai fini della decisione; la documentazione sulle ritenute è stata ammessa perché necessaria a dimostrare l’errore della sentenza appellata e non l’introduzione di fatti nuovi estranei alla causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento dell’importo lordo dovuto in base al titolo esecutivo estingue l’obbligazione anche quando al beneficiario sia corrisposto un importo netto inferiore, se la differenza deriva da ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie operate dall’amministrazione quale sostituto d’imposta.
- La produzione in appello di documenti è ammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. quando i documenti siano indispensabili per dimostrare l’errore della sentenza impugnata e non siano diretti a introdurre fatti nuovi estranei all’oggetto della controversia, soprattutto se la controparte ha potuto esercitare il contraddittorio sul deposito.
- La contestazione dell’assoggettabilità a imposizione fiscale delle somme corrisposte e la richiesta di eventuale rimborso tributario esulano dal giudizio amministrativo di ottemperanza e appartengono alla giurisdizione tributaria.
- L’accertamento del tempestivo pagamento integrale della sorte capitale comporta l’estinzione dell’obbligazione accessoria relativa agli interessi, salvo che il titolo o la disciplina applicabile prevedano una diversa imputazione già maturata e non soddisfatta.
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