Cassazione Penale, Sentenza n. 37131/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva riconosciuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale per avere, in qualità di amministratore pro-tempore della Punto Distribuzione Moda 07 s.r.l., sottratto, distrutto o occultato le scritture contabili e non consegnandole al curatore fallimentare, con lo scopo di impedire il recupero dell'attivo e procurare un ingiusto profitto; il fallimento era stato chiuso per insufficienza dell'attivo. In Cassazione il Greco deduceva: (1) che il fatto non costituiva reato, chiedendo assoluzione; (2) che andava derubricato a bancarotta documentale semplice; (3) che doveva essere riconosciuta l'attenuante ex art. 219, comma 3 legge fallimentare e, in subordine, la sospensione condizionale della pena. Le doglianze erano, in gran parte, generiche e miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per consistenti profili in cui le doglianze miravano a riproporre rivalutazioni probatorie non ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/occultamento di scritture contabili, ritenendo sussistente il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; ha ritenuto impropria la derubricazione in bancarotta semplice, dato che la motivazione di merito è incompatibile con tale riqualificazione; ha osservato che l'attenuante ex art. 219 non era stata richiesta in primo grado e che le doglianze successive erano aspecifiche; la sospensione condizionale della pena è stata esclusa anche per la presenza di precedenti che risultano ostativi (due sospensioni già concesse). Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942, art. 16, n. 3
Norma richiamata rispetto agli obblighi di consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare; la condotta omissiva o sottrattiva è stata ritenuta rilevante ai fini della bancarotta documentale quando finalizzata a ostacolare il recupero dell'attivo.
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, lett. b)
La disposizione distingue le varie ipotesi di bancarotta documentale: l'ocultamento o sottrazione delle scritture è considerata autonoma e richiede dolo specifico volto a pregiudicare i creditori, risultando distinta dalla fraudolenta tenuta dei libri.
Legge fallimentare, art. 217
Riguarda la fattispecie meno grave (bancarotta documentale semplice); la Corte ha ritenuto che i presupposti per la derubricazione non sussistessero, in considerazione degli elementi fattuali e della motivazione di merito.
Legge fallimentare, art. 219, comma 3
Prevede una attenuante per talune condotte nel fallimento; la Corte ha osservato che l'attenuante non era stata richieste in primo grado e che la relativa doglianza in gravame era aspecifica, perciò non idonea a fondare il vizio di motivazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Autorizza la condanna alle spese del procedimento e prevede la possibilità di comminare somme alla Cassa delle Ammende per condotte che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 per profili di colpa riconducibili alla volontà del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito proporre censure che implichino una rivalutazione globale delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti: i motivi devono individuare specifici travisamenti probatori o errori di diritto.
- L'occultamento o la sottrazione delle scritture contabili integra una fattispecie autonoma di bancarotta documentale che richiede dolo specifico rivolto a pregiudicare i creditori; questa ipotesi è distinta dalla fraudolenta tenuta dei libri, che presuppone l'esistenza dei libri e un dolo generico.
- La derubricazione a una fattispecie meno grave richiede argomentazioni concrete e specifiche; motivi vaghi o meramente assertivi non sono sufficienti per ottenere la riqualificazione in sede di legittimità.
- Le circostanze attenuanti che non sono state richieste o dedotte in primo grado possono essere considerate come in parte rinunciate; le doglianze tardive devono essere adeguatamente specificate per essere esaminate in Cassazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere preclusa da precedenti che fanno sorgere ostatività; è necessario verificare la presenza di precedenti che incidono sul beneficio.
- La presentazione di ricorsi generici o finalizzati a rimettere in discussione la valutazione dei fatti può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende).
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