Cassazione Civile, Ordinanza n. 27762/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore contributivo)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'ente di riscossione per un importo complessivo di euro 73.285,92, riferito a contributi asseritamente dovuti verso INPS e INAIL in forza di una cartella di pagamento risalente al 2004 e notificata nel 2005. Il destinatario dell'intimazione ha opposto l'atto sostenendo, da un lato, che la cartella presupposta era stata già parzialmente annullata con sentenza passata in giudicato, confermata in appello e in cassazione, perché non teneva conto di contributi già versati da un datore di lavoro terzo per due lavoratori; dall'altro, che il credito si era prescritto per mancanza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto inefficace l'intimazione, valorizzando un precedente giudicato del Tribunale di Vercelli (sentenza n. 38/2015), che aveva già dichiarato non valido come titolo esecutivo la cartella posta a base della medesima intimazione, perché sostituita dalla precedente decisione di parziale annullamento della cartella stessa. L'ente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del giudicato sostanziale e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza del 2015 non aveva dichiarato invalida la cartella, ma solo inefficace l'intimazione per mancato sgravio e per mancata definizione del residuo; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello, deducendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente arrestato il proprio esame per effetto del giudicato senza valutare le ulteriori censure su sgravio parziale, forma dell'atto e prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la lettura della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 38/2015 come giudicato esterno preclusivo: quella decisione aveva effettivamente fondato l'inefficacia dell'intimazione sul fatto che la cartella posta a base dell'esecuzione era stata già parzialmente annullata e quindi non era più idonea a fungere da valido titolo esecutivo. La Corte ha affermato che il giudicato esterno, una volta riprodotto nel ricorso, può essere interpretato direttamente dalla Cassazione e che, nel caso concreto, esso impediva di riesaminare la questione dell'idoneità della stessa cartella a sorreggere l'intimazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la statuizione sul giudicato aveva assorbito le ulteriori questioni di appello, con assorbimento improprio; il ricorrente non aveva specificamente censurato tale ratio assorbente. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna dell'ente ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'ente esonerato dal versamento.
Norme richiamate
art. 618 bis c.p.c.
ricorso ex art. 618 bis cod. proc. civ.
viene richiamato come base processuale dell'opposizione all'intimazione di pagamento proposta dal debitore
art. 2909 c.c.
violazione dell’art. 2909 cod. civ.
invocato per contestare l'estensione del giudicato esterno; la Corte ne conferma l'efficacia preclusiva rispetto al punto già deciso
artt. 115 e 116 c.p.c.
violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
richiamati nel primo motivo come norme sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio, ma senza incidenza sulla decisione finale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1 n 3 cod. proc. civ.
utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, comma 1 n,. 4 cod. proc. civ.
utilizzato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 112 c.p.c.
violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile
richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché le altre questioni risultavano assorbite dal giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater d.p.r. 115/2002
la Corte esclude il pagamento dell'ulteriore contributo da parte dell'ente ricorrente perché istituzionalmente esonerato mediante prenotazione a debito
Massime di principio
- Il giudicato esterno, quando concernente un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti, preclude il riesame della questione nel successivo processo anche se quest'ultimo abbia petitum o finalità diverse.
- La Corte di cassazione può interpretare direttamente il contenuto del giudicato esterno se esso è riprodotto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.
- Quando una decisione fonda l'inefficacia di un atto esecutivo sull'avvenuta sostituzione o caducazione del titolo posto a base dell'esecuzione, tale accertamento può precludere successive contestazioni sull'idoneità del medesimo titolo.
- Se una questione viene assorbita da una ratio preclusiva autonoma, la censura sull'omesso esame delle ulteriori questioni è inammissibile se non investe specificamente la statuizione di assorbimento e i suoi presupposti.
- L'interpretazione del giudicato deve essere coerente con la premessa logica indispensabile della precedente statuizione e non può essere isolata da argomenti secondari non decisivi sul contenuto della decisione.
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