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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7639 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2002, 2004 e 2005, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito applicando gli studi di settore. Ha contestato, in particolare, la violazione delle regole sull'onere della prova e sull'obbligo di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione si fosse basata sul solo scostamento dagli studi di settore senza valutare adeguatamente le circostanze specifiche dedotte nel contraddittorio e in giudizio: la grave patologia del figlio, le peculiarità dell'attività di medico oftalmologo, la vetustà della strumentazione, il rapporto con il medico di base, nonché il sostegno economico del marito. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione e la prescrizione dell'accertamento relativo al 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR non avesse esaminato né spiegato adeguatamente perché gli elementi specifici forniti dalla contribuente fossero irrilevanti o non decisivi. Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e lo scostamento dai relativi valori non è sufficiente da solo: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e motivare il rigetto delle giustificazioni del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva comunque motivato sugli elementi ritenuti rilevanti; il quarto motivo, relativo alla prescrizione, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata indicata adeguatamente la precedente deduzione della questione nei gradi di merito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito in L. n. 427 del 1993

    L'accertamento basato sugli studi di settore è legittimo, in presenza di gravi incongruenze, solo se lo standard è concretamente applicabile al caso e se l'Amministrazione considera e confuta le giustificazioni offerte dal contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39-42

    Disciplinano i metodi di accertamento e i relativi obblighi motivazionali. L'accertamento induttivo non può fondarsi su un mero scostamento non significativo, ma richiede i presupposti previsti dalla legge, tra cui una grave incongruenza.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Impone la motivazione degli atti tributari, che deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e le valutazioni compiute dall'Ufficio sulle sue contestazioni.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il vizio richiede che il fatto trascurato, se esaminato, avrebbe potuto condurre con certezza a una diversa decisione.

  • Art. 378 c.p.c.

    Riguarda il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 26635/2009

    La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati.

    Il contraddittorio con il contribuente è essenziale e lo scostamento dagli studi di settore non costituisce automaticamente prova di maggiori ricavi.

Massime di principio

  • Gli studi di settore, e più in generale gli strumenti statistici di ricostruzione del reddito, non determinano automaticamente il reddito effettivo: costituiscono presunzioni semplici che devono essere adattate alla concreta situazione del contribuente.
  • L'Amministrazione finanziaria deve instaurare un contraddittorio effettivo, valutare le giustificazioni presentate e spiegare nell'atto di accertamento perché le ritiene insufficienti o irrilevanti.
  • Il contribuente può dimostrare, con qualsiasi mezzo idoneo, circostanze personali, professionali, economiche o strutturali che rendano la sua attività diversa dal modello statistico ordinario e giustifichino ricavi inferiori.
  • Un accertamento non può essere fondato sul solo scostamento dagli studi di settore; occorrono una grave incongruenza e ulteriori elementi coerenti, specifici e concretamente riferibili all'attività esaminata.
  • Nel ricorso per cassazione le questioni nuove, comprese quelle relative a prescrizione o decadenza, sono normalmente inammissibili se non è indicato con precisione quando e in quale atto siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria del contribuente: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà valutare le circostanze trascurate e motivare nuovamente la decisione.

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