Cassazione Penale, Ordinanza n. 25000/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Con l'unico motivo deduceva il vizio di motivazione della decisione di merito, contestando in particolare la ritenuta qualità di responsabile dell'impresa presso cui erano stati rinvenuti i prodotti contraffatti. La censura riproponeva, in sostanza, gli stessi argomenti già svolti in appello, senza indicare specifici travisamenti della prova, chiedendo una rivalutazione del compendio istruttorio in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e consistessero nella mera reiterazione dei motivi già esaminati e disattesi in appello. Ha valorizzato, ai fini della conferma della motivazione di merito, il documento di trasporto che indicava l'imputato come direttore dell'impresa e il fatto che egli fosse stato immediatamente contattato dal figlio al momento dell'intervento dei Carabinieri. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474, secondo comma, c.p.
richiamato come norma incriminatrice per la detenzione/commercio di prodotti con segni falsi; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma solo il controllo sulla motivazione della condanna.
art. 648 c.p.
richiamato come ulteriore titolo di reato contestato, senza svolgere un autonomo approfondimento applicativo nel provvedimento di legittimità.
art. 616 c.p.p.
implicita base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una mera rivalutazione del merito o a una lettura alternativa delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
- La riproposizione in cassazione di motivi già dedotti e puntualmente respinti in appello non integra di per sé un vizio di motivazione, se non è accompagnata dall'indicazione di specifici travisamenti della prova o di manifeste illogicità della decisione.
- Quando la responsabilità è sorretta da elementi istruttori convergenti e logicamente apprezzati dal giudice di merito, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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