Sentenza del 01/03/2022 n. 342 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Onlus - Esenzione atti connessi allo svolgimento dell'attività - Applicabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava l'esenzione dall'imposta di registro richiesta per un contratto di locazione stipulato dalla onlus, sostenendo che la semplice locazione dell'immobile al Comune non potesse essere ricondotta alle attività svolte dalla onlus e che si trattasse di un'attività di gestione patrimoniale non agevolabile. Il contribuente invece aveva fatto valere che lo statuto della onlus prevedeva espressamente i "proventi da locazione degli immobili" come risorsa destinata alle finalità sociali e che l'immobile era locato al Comune per lo svolgimento di attività sociali a favore dei disabili, perciò l'atto era connesso all'attività statutaria e rientrava nell'esenzione prevista dalla legge 266/1991.
La decisione
La Commissione Regionale Toscana ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato che lo statuto della onlus include fra le risorse i proventi da locazione e che il contratto in esame è finalizzato a finanziare l'attività sociale (locazione al Comune per servizi ai disabili). Non risultano elementi di gestione patrimoniale a scopo speculativo che escluderebbero l'agevolazione. È richiamato il principio di verifica "caso per caso" dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19212/2007). Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1991, n. 266, art. 8, comma 1
art. 8, comma 1 legge 266/1991
L'esenzione dalle imposte comprende gli atti costitutivi delle onlus e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività; in questo caso è stata interpretata nel senso che rientrano anche gli atti (come la locazione) che producono proventi destinati a finanziare le finalità sociali, se non caratterizzati da gestione patrimoniale speculativa.
Cassazione
Principio secondo cui l'applicabilità dell'agevolazione va verificata caso per caso, accertando se l'atto è strumentale alla realizzazione delle finalità sociali dell'ente.
Massime di principio
- L'esenzione per le onlus sugli atti connessi va valutata caso per caso: non esiste un automatismo, occorre verificare la connessione funzionale tra atto e finalità statutarie.
- Documentazione statutaria che individua i "proventi da locazione" come risorsa dell'ente è un elemento probatorio rilevante a favore dell'agevolazione.
- La destinazione dell'immobile (es. uso da parte di un ente pubblico per servizi sociali) e la finalità dei proventi (finanziare attività di solidarietà) rafforzano l'applicabilità dell'esenzione.
- Se dalla natura del contratto o dalle modalità di gestione emergono elementi di attività patrimoniale svolta in termini speculative (es. affitti a scopo di lucro, gestione commerciale del patrimonio), l'esenzione può essere esclusa.
- Occorre valutare il contenuto concreto del contratto (destinatario, finalità d'uso, durata, corrispettivo) e le clausole che dimostrino l'assenza di scopo speculativo.
- In caso di dubbio la giurisprudenza richiede un esame puntuale e probatorio: l'onere di dimostrare la strumentalità dell'atto alle finalità sociali grava in pratica sul contribuente che invoca l'agevolazione.
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