Sentenza del 23/07/2018 n. 2002 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - deduzione di costo - presupposti - inerenza - obiettiva economicità dell'operazione - sono tali. Inerenza del costo - ragionevolezza dell'operazione - onere della prova - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione dei costi è stata esclusa. I pagamenti in acconto sono stati ritenuti non inerenti e non giustificati da una ragionevole gestione imprenditoriale, anche in considerazione della mancata esecuzione dell’opera e della sproporzione tra l’entità dell’appalto e i mezzi dell’appaltatore. Ne consegue il riconoscimento della legittimità del recupero fiscale operato dall’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deduzione dal reddito d’impresa di pagamenti effettuati in acconto nell’ambito di un appalto per la costruzione di un vasto complesso residenziale biocompatibile. L’opera non era stata eseguita e risultava sproporzionata rispetto ai mezzi e alle capacità dell’appaltatore. Tale sproporzione faceva presumere che l’accordo contrattuale e gli stessi versamenti potessero essere simulati o comunque estranei a una gestione ragionevole dell’attività d’impresa. Il contribuente aveva quindi l’onere di dimostrare, oltre all’effettività e all’inerenza del costo, anche la ragionevolezza economica dell’operazione.
Massime di principio
- Per dedurre un costo dal reddito d’impresa non è sufficiente dimostrare che il pagamento sia formalmente documentato: il contribuente deve provare l’effettività, l’inerenza all’attività esercitata e la ragionevolezza economica dell’operazione.
- Un’operazione manifestamente sproporzionata rispetto alle dimensioni, ai mezzi e alle capacità dell’impresa può essere considerata estranea a una gestione imprenditoriale normale e può giustificare il disconoscimento della deduzione.
- La mancata esecuzione della prestazione, soprattutto quando si accompagna a elementi di sproporzione o anomalia, può far sorgere dubbi sulla reale esistenza dell’operazione o sulla natura simulata dei relativi pagamenti.
- L’onere di fornire spiegazioni e documentazione idonee a dimostrare la concreta utilità economica dell’operazione ricade sul contribuente che intende dedurre il costo.
- La verifica dell’inerenza non riguarda soltanto il collegamento astratto del costo con l’attività d’impresa, ma anche la sua coerenza concreta con una gestione economicamente ragionevole.
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