Cassazione Civile, Ordinanza n. 08559/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione dei supplementi di pensione spettanti a una pensionata iscritta alla gestione ex ENPALS, con specifico riferimento al criterio di calcolo della cd. "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. Il giudice di merito aveva ritenuto che, per tale quota, non operasse più il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, rivalutato dal gennaio 1998, sostenendo che il rinvio dell'art. 1 del d.lgs. n. 182/1997 all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 non imponesse di mantenere in ogni caso quel tetto. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il calcolo della quota B, pur soggetto a massimale, deve essere effettuato applicando il limite specificamente previsto per i trattamenti ENPALS dall'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 come modificato, e non il diverso limite generale tempo per tempo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. La resistente ha replicato contestando tale lettura e ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale della disciplina interpretata dall'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha dato continuità all'orientamento già espresso secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non si considerano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenendola manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale che ammette la mancanza di una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni, purché sia assicurata una certa proporzionalità e non siano compromesse le finalità dell'art. 38 Cost. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare il merito applicando il principio affermato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, rivalutato dal gennaio 1998
il limite non è abrogato né espressamente né per incompatibilità e continua a operare nel calcolo della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 ma non ha eliminato il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
va coordinato con l'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; non impone di sostituire il massimale specifico ENPALS con quello generale dell'AGO
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso
art. 2, comma 22, lett. a, l. n. 335/1995
il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una necessaria corrispondenza matematica tra contributi e pensione
art. 38 Cost.
le prestazioni previdenziali devono mantenere una proporzionalità sufficiente e non compromettere le finalità di tutela previdenziale
art. 3 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di irragionevolezza della disciplina
art. 202/08 C. Cost.
la Corte costituzionale ha escluso il contrasto della disciplina con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, purché sia assicurata una certa proporzionalità
art. 173/86 C. Cost.
è stata richiamata per affermare che l'ordinamento non richiede una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate
art. 21010/23 Cass.
precedente di legittimità richiamato per qualificare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- Nel calcolo della quota pensionistica dei lavoratori dello spettacolo relativa ad anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile resta quello specificamente previsto dalla disciplina ENPALS, se non risulta una sua espressa abrogazione o incompatibilità con le norme successive.
- Il rinvio a norme successive o generali non comporta automaticamente la sostituzione del tetto speciale con il massimale dell'assicurazione generale obbligatoria, quando il sistema speciale conservi una disciplina propria e coerente.
- In materia previdenziale, la relazione tra contribuzione e prestazione non richiede una corrispondenza integrale e matematica; è sufficiente che il sistema mantenga una ragionevole proporzionalità e non frustri le finalità costituzionali di tutela.
- La questione di legittimità costituzionale di una disciplina previdenziale non è fondata quando la differenza tra base contributiva e base pensionabile si inserisce in un sistema complessivamente più favorevole per gli assicurati e rispetta il parametro di ragionevolezza e adeguatezza.
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